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L’azione individuale del socio/terzo e la responsabilità dell’amministratore ex art. 2395 c.c.
I creditori sociali di società posta in fallimento possono agire nei confronti dell’amministratore a norma dell’art. 2395 c.c. anche dopo...

I creditori sociali di società posta in fallimento possono agire nei confronti dell’amministratore a norma dell’art. 2395 c.c. anche dopo il fallimento della società, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della mala gestio, dovendosi, viceversa, proporre l’azione ex art. 2394 c.c. esperibile in caso di fallimento della società dal curatore, ai sensi dell’art. 146 L.F.

L’azione sociale mira al risarcimento del danno al patrimonio sociale, il quale incide indirettamente sul patrimonio dei soci per la diminuzione di valore delle loro azioni o della loro quota sociale; l’azione individuale richiede invece la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio/terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.

Comunicare informazioni consapevolmente distorte, nonché rappresentazioni artefatte della situazione economico-patrimoniale della società e quindi celare lo stato di grave difficoltà economica e della relativa esposizione debitoria al fine di ottenere un finanziamento con la consapevolezza di non averne i requisiti e di non poterne onorare il pagamento, comporta la responsabilità dell’amministratore, il quale risponde ex art. 2395 c.c. e deve provvedere al risarcimento del danno conseguente.

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Il curatore fallimentare di s.r.l. è legittimato all’esercizio sia dell’azione sociale di responsabilità, che dell’azione prevista a favore dei creditori sociali
In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul...

In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul punto, la legittimazione in capo al curatore fallimentare di esperire nei confronti dell’organo gestorio di società a responsabilità limitata, non soltanto l’azione sociale di responsabilità, ma anche l’azione dei creditori sociali, nonostante la specifica normativa in materia di s.r.l., diversamente da quella relativa alle s.p.a., a seguito dell’intervenuta riforma, non ne faccia puntuale menzione. Deve, infatti, (altro…)

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Azione di risarcimento danni per mala gestio dell’amministratore e nullità dell’atto istitutivo di trust in mancanza di affidamento intersoggettivo dei beni
Risponde dell’addebito di negligenza l’amministratore che scelga di demandare il maneggio della cassa sociale interamente a terzi senza la previsione...

Risponde dell'addebito di negligenza l'amministratore che scelga di demandare il maneggio della cassa sociale interamente a terzi senza la previsione di alcun meccanismo di controllo e a fronte di compensi assai rilevanti.

Deve escludersi la configurabilità di una simulazione assoluta anche rispetto all’atto costitutivo di società di persone iscritta nel Registro delle imprese.

Deve ritenersi nullo l'atto costitutivo di un trust t (ovvero la non riconoscibilità di tale atto nel nostro ordinamento in quanto non riconducibile alla disciplina di cui all’art.2 della Convenzione dell’Aja 1.7.1985 resa esecutiva in Italia dalla l. n.364/1989) laddove manchi “nella sostanza un vero affidamento intersoggettivo dei beni”, ciò senz'altro ricorrendo nell'ipotesi in cui il trust  reca una integrale coincidenza tra i tre soggetti che ne costituiscono tipicamente le parti (ossia il disponente, il trustee ed il beneficiario). I tre centri di imputazione di tale istituto non possono infatti coincidere, dal momento che il trust postula in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente del trust nell’atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari.

Se tutte queste figure coincidono, la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena, e il trust è pertanto nullo in quanto fondato sul carattere abusivo dell’utilizzo di un istituto di segregazione patrimoniale a beneficio di terzi riconosciuto dall’ordinamento in quanto dotato di determinati caratteri e altrimenti risolventesi in negozio in elusiva violazione della norma imperativa ex art. 2740 c.c., e come tale sanzionabile ex artt. 1344, 1345 e 1418 c.c.

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Azione dei creditori sociali esercitata dal curatore: decorrenza del termine di prescrizione
L’azione ex art. 146 l. fall. del curatore fallimentare unisce in sé le azioni di responsabilità degli amministratori verso la...

L'azione ex art. 146 l. fall. del curatore fallimentare unisce in sé le azioni di responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2393 c.c.) e verso i creditori sociali (art. 2934 c.c.).

Quando il curatore agisce nei confronti del liquidatore (o amministratore) in carica prima della dell'organo fallimentare :

- il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.)  decorre dalla cessazione del liquidatore (o amministratore) dalla carica, avvenuta al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento.

- il termine quinquennale di prescrizione dell'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. In questa fattispecie, l'onere di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sul liquidatore (o amministratore) che eccepisce la prescrizione dell'azione. Tuttavia la mera constatazione che da un bilancio precedente la dichiarazione di fallimento fosse rilevabile l'elevata esposizione debitoria della società non implica, di per sé, né che la stessa fosse insolvente, né che il patrimonio fosse insufficiente a soddisfare i creditori sociali.

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Responsabilità dell’amministratore di società fallita per sanzioni, interessi ed aggi dovuti a mancato pagamento delle imposte
Ai fini della prova del danno provocato dall’amministratore rimasto contumace alla società fallita per sanzioni, interessi ed aggi dovuti a...

Ai fini della prova del danno provocato dall'amministratore rimasto contumace alla società fallita per sanzioni, interessi ed aggi dovuti a mancato pagamento delle imposte è sufficiente produrre l'istanza di insinuazione al passivo di Equitalia, i provvedimenti di esecutività dello stato passivo e il prospetto riepilogativo delle sanzioni e degli interessi di mora irrogati alla fallita per il mancato pagamento delle imposte.

Per l'azione sociale di responsabilità infatti è sufficiente alla società attrice (da cui la procedura, per la tutela collettiva dei creditori, riceve l’azione) allegare l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo gestorio suo proprio di provvedere -anche predisponendo al riguardo un assetto amministrativo idoneo a programmare e rispettare le scadenze fiscali- al pagamento degli importi dovuti allo Stato e alle diverse amministrazioni pubbliche a titolo di imposte dirette e indirette e di tasse collegate all’attività d’impresa, a fronte della quale allegazione, è onere del convenuto, per esimersi da responsabilità secondo la regola generale dell’art. 1218 cod. civ., dimostrare l’impossibilità di adempiere o quantomeno che l’omissione tributaria sia stata frutto di una scelta discrezionale di utilizzazione della liquidità sociale (in ipotesi, temporaneamente insufficiente) a scopi più urgenti, per poi ricorrere a richieste di rateazione e ammissione ai possibili benefici per attutire le conseguenze del ritardo.

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La responsabilità degli amministratori di S.r.l. ex art. 2476 c.c. e la prova della mancanza di giustificazione causale nella gestione del patrimonio sociale
Gli atti e le omissioni dell’amministratore di una S.r.l., i quali danneggiano la società ed i creditori sociali contribuendo al...

Gli atti e le omissioni dell’amministratore di una S.r.l., i quali danneggiano la società ed i creditori sociali contribuendo al dissesto che conduce al fallimento, comportano la responsabilità dell’amministratore ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni ex art. 2476 c.c. Ex multis, si annovera tra gli atti che conducono al depauperamento del patrimonio sociale ed al danneggiamento della società, il versamento, senza alcuna giustificazione causale, di ingenti somme di danaro a favore di altre società.

Quanto alla prova della mancanza di alcuna giustificazione causale relativamente ai versamenti - illegittimi - di somme di danaro, essa può essere fornita I) per tabulas mediante, ex plurimis, la produzione di verbali di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per indebita detrazione di IVA, nel caso di specie in ordine ad anticipazioni per prestazioni mai ricevute; II) alla luce delle risultanze di un’analisi delle situazioni patrimoniali e delle scritture contabili; III) ex art. 232 c.p.c. in sede di interrogatorio formale, su specifico capitolo di prova, nel caso in cui la parte non si presentasse o si rifiutasse di rispondere senza giustificato motivo “[…] il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. [nella specie, il pagamento di ingenti anticipi per prestazioni mai eseguite costituisce un grave inadempimento dei doveri di prudente amministrazione con conseguente obbligo risarcitorio in capo all’amministratore deficitario]

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Non è risarcibile direttamente in favore del socio il danno sofferto dalla società partecipata per effetto della mala gestio dell’amministratore
L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per...

L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, è azione concessa per il risarcimento dei danni subiti dal socio nella sua sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione. Pertanto, anche laddove emergano elementi volti a suffragare una mala gestio della società da parte dell'amministratore, che abbia arrecato pregiudizio alla società, il socio non è legittimato, uti singulus, a richiedere in proprio il risarcimento del danno sofferto per svalutazione della partecipazione sociale.

In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod.civ., il terzo (o il socio) è legittimato all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione.

Il danno risarcibile ex art.2395 c.c. è solo quello incidente direttamente sul patrimonio del terzo, del creditore e del socio per effetto del comportamento doloso o colposo dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni; non anche il danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso, quello del socio o del terzo. In altri termini, mentre nel caso dell’azione individuale il danno deve incidere direttamente sul patrimonio del terzo e del socio, nelle altre ipotesi esso pregiudica immediatamente il patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa incide su quello dei singoli soci o creditori.

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Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci: la condotta rilevante del cd. “socio gestore”
L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 co. 7 c.c. può avere ad oggetto anche gli atti compiuti dal socio...

L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 co. 7 c.c. può avere ad oggetto anche gli atti compiuti dal socio cd. “gestore” allorché questi, oltre a esercitare una qualche influenza sulle scelte gestorie degli amministratori, abbia comunque tenuto un comportamento positivo dal quale possa dedursi tale forma di influenza. Così, affinché tale responsabilità possa essere ritenuta sussistente, il socio – tramite un comportamento o una condotta attivi – deve aver voluto intenzionalmente arrecare danno alla società, ai soci o ai creditori sociali mediante l’induzione degli amministratori all’inadempimento dei loro propri doveri.

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Bonifici privi di giustificazione e responsabilità dell’amministratore
L’amministratore che dispone a proprio favore bonifici dal conto della società per mai deliberati compensi quale amministratore e/o con causali...

L'amministratore che dispone a proprio favore bonifici dal conto della società per mai deliberati compensi quale amministratore e/o con causali non comprensibili, in difetto di giustificazione alcuna da parte del medesimo, è tenuto a rendere il conto di tali atti gestori e quindi di prova - su di lui incombente, secondo i principi generali della responsabilità per inadempimento (artt. 1176 e 1218 c.c.) - che si sia trattato di impieghi di denaro sociale per assolvere a debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa e, in difetto, dovrà restituire integralmente tali somme alla società attrice, ripristinandone il patrimonio.

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Legittimità dell’azione sociale fondata su fatti diversi da quelli esaminati dall’assemblea
La delibera prevista dall’art. 2393 c.c. non circoscrive l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente...

La delibera prevista dall’art. 2393 c.c. non circoscrive l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente riportati nella relativa motivazione e deve dunque ritersi senz’altro ammissibile, in sede di proposizione, fondare l’azione su fatti diversi da quelli specificamente esaminati dall’assemblea.
La legge non richiede, infatti, che la deliberazione con cui l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano tale scelta, né tantomeno che la stessa individui specificamente le condotte degli amministratori asseritamene contrarie ai doveri imposti loro dalla legge o dallo statuto, fermo restando che la fondatezza degli addebiti mossi dovrà essere successivamente oggetto di approfondimento nella causa instaurata contro l’amministratore.

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Presupposti del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo, com’è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale c.d. generica (vale a dire quella apprestata...

Il sequestro conservativo, com’è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale c.d. generica (vale a dire quella apprestata ai propri creditori, ex art. 2740 co. 1° c.c., da tutti i beni presenti e futuri del debitore) concesso al creditore che abbia fondato timore di perderla (art. 671 c.p.c.), o quantomeno -nella corrente interpretazione giurisprudenziale- di vederla assottigliarsi per atti dispositivi del patrimonio che il debitore abbia posto in essere o stia per compiere: (altro…)

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