E' inammissibile l'istanza cautelare svolta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e non (anche) dell'art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad ottenere la "revoca degli amministratori, anche di fatto, della S.r.l. e, contestualmente la nomina di un amministratore giudiziale". Detta istanza non può che essere letta così come concretamente proposta, vale a dire nell'inscindibilità del bene della vita (rimozione degli amministratori dalla gestione della società per sostituirvi un amministratore nominato dal Tribunale) con essa motivatamente e consapevolmente richiesto, senza possibilità di scinderla nelle sue singole - ed astrattamente individuabili parti (revoca amministratore, inibizione dei poteri del procuratore-amministratore de facto, nomina di un amministratore giudiziario). (altro…)
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, (altro…)
Il ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare quale parametro per la liquidazione equitativa del danno provocato dall'amministratore è legittimo quando siano stati individuati una serie di comportamenti illeciti posti in essere dall’amministratore stesso, ma la precisa quantificazione delle loro conseguenze dannose non appaia possibile in ragione dell’inattendibilità complessiva delle scritture contabili (a sua volta imputabile alla condotta dell'amministratore). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che (altro…)
Il danno causato al patrimonio sociale dall’amministratore che, ritardando l’emersione della perdita integrale del capitale sociale mediante irregolarità contabili (altro…)
L'art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del curatore fallimentare anche per le S.r.l. fallite. Infatti, il riferimento all'art. 2476, comma settimo, c.c., contenuto nella lett. b) del secondo comma, dell'art. 146 l.f., non consente di ritenere escluso il potere del curatore di esercitare l'azione di cui sopra con riguardo alle S.r.l. fallite; il richiamo al predetto articolo del codice civile si è, invero, reso necessario in ragione del carattere assolutamente innovativo della responsabilità dei soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi.
La previsione di cui all'art. 2394 c.c., riferita espressamente alle S.p.a., si applica analogicamente - ex art. 12 disp. prel. c.c - anche alle S.r.l., nonostante l'art. 2476 c.c. non contempli espressamente l'azione disciplinata dal suddetto articolo; l'opposta interpretazione, infatti, sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 c.c., inserito dall’art. 378, comma 1, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
Nel caso di intervenuto fallimento di S.r.l., alla luce dell'ampia portata dell'art. 146, secondo comma, lett. a), l.f., contenente generico riferimento alle "azioni di responsabilità", consente di ritenere che il curatore possa esercitare qualsiasi azione prevista nei confronti degli amministratori e, pertanto, anche l'azione dei creditori sociali.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.f., assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella destinazione - impressa all'azione - di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
In tema di esercizio delle azioni risarcitorie, da parte della curatela, è esclusa la vis actractiva del Tribunale Fallimentare ex art. 24 l.f.. Infatti, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma secondo, l.f., pur cumulando in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c, a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, non implica una modifica dei relativi presupposti, sicché dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale, a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.f., restando, viceversa, soggetta a quella del tribunale imprese, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.
La clausola arbitrale, contenuta nello statuto sociale, non rileva con riguardo all'esercizio dell'azione dei creditori sociali, per l'evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società. Si tratta, invero, di un'azione di natura extracontrattuale, per la quale non può avere rilevanza il vincolo pattizio esistente fra società ed organi sociali, come risultante dalla presenza della clausola arbitrale nello statuto sociale.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste agli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento della società medesima confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell'art. 146 L.F.
L'omessa o irregolare tenuta della contabilità (altro…)
Il mancato rinvenimento delle scritture contabili , pur non consentendo al curatore del fallimento di ricostruire le vicende societarie e aggravando i suoi compiti, non consente di ritenere che l’intero deficit patrimoniale della società sia allo stesso riconducibile per la considerazione che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa e non li determina
All'amministratore unico e socio di srl per l'intero arco della vita della società, a fronte della mancata consegna delle scritture contabili - senza giustificazione - si deve necessariamente addebitare una condotta di doloso occultamento (altro…)
Nel caso di prosecuzione dell'attività d'impresa a capitale perduto, laddove venga accertata l'impossibilità di ricostruire i dati contabili con l'analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili (altro…)
La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare (altro…)
La domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore verso la società (art. 2393 c.c.) introdotta dal Fallimento con l’atto di citazione può essere modificata in accertamento della responsabilità verso i creditori sociali (altro…)