L’onere di provare l’effettività dei crediti dei soci grava sulla società convenuta, sulla scorta dei principi generali processual civilistici e, in particolare, in applicazione dei principi di vicinanza della prova e di divieto di probatio diabolica, in ordine alla dimostrazione del fatto negativo.
E' invalida la delibera di s.r.l. per difetto di quorum costitutivo previsto dallo statuto nell'ipotesi in cui, in presenza di un legittimo rappresentante comune della comunione ereditaria, tale rappresentante (altro…)
L’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (nel caso di specie, è stata respinta la domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2476 c.c. avanzata dal socio perché relativa a un danno subito indirettamente come conseguenza del danno causato alla società, concretamente svuotata - nella prospettazione attorea - di ogni attività a seguito di affitto d'azienda).
L’art. 2476 comma terzo c.c., nella parte in cui prevede che l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio – il quale può anche chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi – va letto nel senso di riconoscere (altro…)
Sono indici della natura di finanziamento (e non di versamento in conto capitale), il nomen iuris usato dalle parti, le indicazioni che si ricavano dal bilancio, la previsione di interessi e la destinazione delle somme ottenute a uno scopo preciso e temporaneo.
Le condizioni per la postergazione dei finanziamenti devono essere valutate al momento di concessione del finanziamento stesso, e non al momento del rimborso.
In sede di nomina dell'esperto per la determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso, il Tribunale non può procedere ad autorizzare la nomina di consulente di parte né a dettare la disciplina di svolgimento dell’incarico, fermo restando che l’esperto nominato, nella sua autonomia potrà procedimentalizzare le sequenze in cui verrà espletato l’incarico, consentendo alle parti di parteciparvi mediante un proprio consulente.
In ragione della ricostruzione del contenuto e delle finalità del procedimento la statuizione sulle spese che il tribunale è chiamato ad operare ha ad oggetto unicamente il compenso spettante all’esperto.
E' tenuto a risarcire il danno l'amministratore delegato di S.r.l. che in un'operazione di cessione di partecipazioni sociali di pertinenza della società amministrata abbia sottoscritto delle clausole palesemente valutabili ex ante come irragionevoli, in quanto contrarie al generale dovere di conservazione del patrimonio sociale, risolvendosi nell'attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo. (Nella specie si trattava di clausole volte a riconoscere all'acquirente il pagamento differito e l'equiparazione a quietanza del mancato proponimento dell'azione di adempimento da parte della cedente entro un determinato termine ristretto, a fronte della immediata disponibilità delle quote cedute per la cessionaria, della mancata previsione di alcuna garanzia in ordine al pagamento del prezzo differito e delle condizioni patrimoniali della cessionaria).
È legittimo il diniego all’esercizio del diritto di recesso opposto ai soci che, pur non concorrendo alla approvazione della delibera di fusione che comporti in thesi un rilevante mutamento dell’oggetto sociale, abbiano previamente sottoscritto e poi adempiuto un accordo di investimento nel contesto del quale detta fusione costituisce parte essenziale e irrinunciabile (Nel caso di specie, si trattava dell’accordo di investimento sottoscritto tra società facenti capo a membri della famiglia Ligresti e UGF, nel quadro della normativa del t.u.f. di esenzione dall’OPA per i piani di salvataggio di società in crisi). (altro…)
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatte salve quelle riguardanti diritti indisponibili.
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La sostituzione della deliberazione assembleare impugnata con altra deliberazione conforme a legge e a statuto comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, della domanda volta a far valere l’invalidità della delibera sostituita anche quando la sostituzione della delibera impugnata con altra esente da vizi sia intervenuta dopo l’introduzione del giudizio, in quanto (altro…)
I versamenti effettuati dai soci nei confronti di una società di capitali possono consistere o in veri e propri finanziamenti o in conferimenti (od apporti). I primi costituiscono prestiti o mutui alla società e si caratterizzano per il fatto che non hanno una destinazione definitiva, vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale, e che i soci non rinunciano alla restituzione delle somme erogate alla scadenza dei relativi contratti. I secondi, invece, sono caratterizzati dal fatto che i soci eroganti rinunciano a pretenderne la restituzione, talché le somme versate rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve.
L’accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società alla restituzione delle somme in precedenza versatele, richiede la prova che il versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione. Detta prova deve essere tratta, mediante interpretazione della volontà negoziale delle parti, non già dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui, concretamente, è stato regolato ed attuato il rapporto. Qualora il versamento sia stato eseguito a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva si configura un contratto atipico di conferimento di capitale, talché il diritto alla restituzione, prima ed al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo se il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata, successiva, deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.
L’erogazione di finanziamenti veri e propri in favore della società partecipata è rimessa alla determinazione del singolo socio finanziatore che a tanto non può ritenersi obbligato da una deliberazione dell’assemblea pur assunta a maggioranza, ma senza il suo consenso. Nel caso in cui la decisione di erogare un finanziamento in favore della società partecipata sia assunta in seno all’assemblea, il voto favorevole espresso da ciascun socio può riguardarsi come manifestazione della volontà del singolo di accettare la richiesta di finanziamento formulata dall’amministratore e di disporre di risorse personali in favore della società.
Le previsioni della deliberazione assembleare in merito a termini, condizioni e modalità di rimborso dei finanziamenti costituiscono contenuto dell’accordo tra il singolo socio consenziente e la società beneficiaria dei finanziamenti, vincolante per entrambe le parti del rapporto di mutuo. Laddove le parti abbiano subordinato il rimborso del finanziamento soci ad una previa deliberazione assembleare, da assumersi tenendo conto della compatibilità del rimborso con le esigenze finanziarie della società beneficiaria, non può darsi seguito alla richiesta di fissazione di un termine per la restituzione del finanziamento, ex art. 1183 cod. civ., in carenza della prova dell’avveramento delle condizioni richieste per l’esigibilità del rimborso.
Il socio di s.r.l. che promuova azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., agisce nella posizione di sostituto processuale della società. (altro…)