Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell'iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a favore di un soggetto terzo né dell'iscrizione della nomina del terzo acquirente alla carica di A.U. della medesima S.r.l. ove (altro…)
L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad impedire la traslazione del rischio d’impresa sui creditori sociali allorquando il socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale. Tale meccanismo di momentanea indisponibilità opera tuttavia solo al ricorrere di presupposti individuati dalla norma, ossia: - un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; - una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. (altro…)
In caso di omissioni rilevanti sul piano tributario gli amministratori (di diritto e di fatto), in difetto di prova contraria, devono essere ritenuti responsabili dei danni pari agli importi delle sanzioni, degli interessi, degli aggi contestati ed accertati, oltre interessi legali delle singole condotte contestate sino al saldo. (altro…)
La determinazione del compenso spettante al custode di quote di S.r.l. è di competenza del giudice che ha emesso ante causam il provvedimento cautelare di autorizzazione al sequestro conservativo e di nomina del custode medesimo.
Il compenso spettante al custode, in assenza di specifici parametri normativi, può essere determinato tenuto conto: a) dell'attività demandata al custode (partecipazione quantomeno ad un'assemblea sociale, valutazione della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno e in particolare del bilancio al fine dell'espressione del proprio voto, colloqui con le parti e con l'organo gestorio per acquisire informazioni); b) dei dati di bilancio relativi alla S.r.l. e della percentuale di quote rispetto al capitale sociale oggetto della custodia; c) nonché, in via di mero richiamo orientativo, dei parametri di liquidazione di cui alla previgente Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.
L'assunto di eccessiva onerosità dell’importo richiesto in pagamento dalla società all'attrice per evadere la sua richiesta di ottenere estratti dei documenti sociali, nella sua estrema genericità, appare chiaramente da respingere alla luce di: copiosità dei documenti da fotocopiare (circa 1600 pagine); urgenza di soddisfacimento della richiesta avanzata (a fronte della intimazione di un termine di appena dieci giorni); piena (altro…)
Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell'art. 92, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società) e dell'art. 103, primo comma, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l'immediata comunicazione all'ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'articolo 2409 del codice), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all'articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità del resto alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l'immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società.
Il vizio di costituzione dell’organo amministrativo è idoneo a inficiare la validità non soltanto dell’atto direttamente imputabile agli amministratori (predisposizione del progetto di bilancio), ma anche l’atto conclusivo del procedimento (approvazione in assemblea del bilancio), pur se imputabile ad altro organo societario. È infatti evidente che si tratta di “atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico”.
Che gli amministratori siano tenuti a rifare il bilancio dichiarato nullo – e i successivi che da quello dipendano – non implica di per sé carenza di interesse del socio a impugnare il bilancio successivo, pur se le contestazioni vertano su (la violazione de) i medesimi criteri di valutazione. Se è controvertibile che il bilancio successivo possa essere soggetto a rettifica a seguito dell’invalidazione di quello anteriore, quest’incertezza appare motivo sufficiente per affermare l’esistenza in generale dell’interesse del socio a impugnare anche il bilancio successivo, dove “il risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice” consiste nell’accertamento con autorità di giudicato che il bilancio successivo è pur esso affetto da nullità, per aver fatto applicazione dei medesimi criteri in circostanze di fatto e di diritto invariate rispetto al bilancio anteriore già impugnato.
Non è rimedio equipollente all’azione di nullità la possibilità del socio di proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo che, pur essendovi tenuto per la propagazione della nullità, abbia mancato di correggere uno o più tra i bilanci successivi a quello dichiarato nullo e di sottoporre il bilancio rettificato all’approvazione dell’assemblea.
L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione approvativa di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali “non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare” ma nasce “dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni - destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira”.
Oggetto dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. non è, tuttavia, la nullità “derivata” del bilancio successivo e neppure la mancata predisposizione di nuovo progetto, che sono temi di cognizione incidentale del giudice, in quanto elementi della causa petendi, ma il danno arrecato al patrimonio individuale del socio da tale omissione dell’organo amministrativo.
Già nel diritto societario pre-Riforma, l'illiceità dell'oggetto di una delibera assembleare, ex art. 2379 c.c., era configurabile solo quando il suo contenuto si ponesse in contrasto con norme cogenti poste a tutela di un interesse generale che trascendesse l'interesse del singolo, mentre casi meno gravi di non conformità alla legge o allo statuto comportavano la sola annullabilità della delibera stessa. (altro…)
Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto (altro…)
Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta l'obbligo per gli amministratori, ai sensi dell’art. 2377 c.c., sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio e di procedere alla nuova approvazione, sia di adottare (altro…)
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno (altro…)
La disciplina della sospensione feriale dei termini è applicabile anche in materia di impugnazione di delibere assembleari.
I debiti tributari dovevano essere iscritti in bilancio (altro…)
Posto che fino alla deliberazione assembleare di distribuzione degli utili i soci non vantano alcun diritto sugli utili stessi ma, a tutto concedere, solo una mera aspettativa, l’eventuale sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, con la conseguenza che fino a detta deliberazione sarà esperibile solo l’azione sociale di responsabilità, (altro…)