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Responsabilità dell’amministratore di fatto ex art. 146 l.fall.
Del danno derivato dalle distrazioni nei confronti del patrimonio sociale devono rispondere, sotto il profilo soggettivo, sia l’amministratore di diritto...

Del danno derivato dalle distrazioni nei confronti del patrimonio sociale devono rispondere, sotto il profilo soggettivo, sia l’amministratore di diritto sia coloro che, sulla base della documentazione acquisita, abbiano assunto il ruolo di amministratori di fatto. Non costituiscono infatti circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell’amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica, né l’essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata di fatto la gestione né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell’operato del terzo incaricato dell’esecuzione delle attività proprie dell’amministratore.
Il curatore fallimentare che, al fine di ottenere un risarcimento del danno per equivalente pecuniario, eserciti l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti dell’amministratore di diritto di una società di capitali deve dedurre tutti i comportamenti tenuti da quest’ultimo in violazione di specifici obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto nonché dimostrare il pregiudizio – causalmente e logicamente connesso all’illecito prospettato – che da tali comportamenti sia derivato nella sfera giuridica della società. La responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società è, infatti, una responsabilità civile che non è configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di punitive damage sganciato nella sua determinazione dall’effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società.
La semplice violazione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili da parte dell’amministratore non è una condotta idonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società e, pertanto, non giustifica il riconoscimento del risarcimento del danno con natura e finalità sanzionatoria rispetto alla violazione formale. Discorso diverso vale invece per eventuali operazioni distrattive poste in essere dall’organo gestorio. In particolare, la responsabilità di quest’ultimo per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale compromessa da prelievi di cassa o pagamenti a favore di terzi ingiustificati per la mancanza di idoneo riscontro della loro causa nella contabilità e documentazione sociale deve ritenersi dimostrata per presunzioni ove l’amministratore convenuto non provi la riferibilità all’attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali

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Responsabilità del socio: necessaria l’ingerenza nella gestione sociale
Il socio beneficiario del godimento di beni ottenuti mediante distrazioni a spese della società, non può essere considerato responsabile ai...

Il socio beneficiario del godimento di beni ottenuti mediante distrazioni a spese della società, non può essere considerato responsabile ai fini di un risarcimento del danno per equivalente pecuniario, senza che venga allegato alcun elemento che dimostri un’ingerenza nella gestione sociale che possa rendere tale socio corresponsabile delle distrazioni di cui ha goduto.

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Legittimo il rimborso dei finanziamenti soci in assenza dell’allegazione dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c.
Le eventuali rimesse eseguite dalla società a favore di alcuni soci a titolo di restituzione di finanziamenti soci non possono...

Le eventuali rimesse eseguite dalla società a favore di alcuni soci a titolo di restituzione di finanziamenti soci non possono essere annoverate fra i pagamenti ingiustificati, laddove il fallimento attore non alleghi l’esistenza – al momento dell’erogazione dei prestiti e del loro rimborso – dei presupposti stabiliti dall’art. 2467 c.c. per l’operatività dell’invocata postergazione.

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E’ inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile sui bilanci della società se questi non sono stati tempestivamente prodotti in giudizio
La richiesta di C.T.U. contabile da disporsi sui bilanci della società non è ammissibile, con conseguente rigetto dell’azione di responsabilità...

La richiesta di C.T.U. contabile da disporsi sui bilanci della società non è ammissibile, con conseguente rigetto dell'azione di responsabilità dell'amministratore unico della stessa, se l'attore non ha prodotto in giudizio i bilanci asseritamente falsificati dallo stesso amministratore. Tale carenza documentale non può nemmeno essere superata per il tramite della previsione ex art. 198 c.p.c. che, in materia di consulenza contabile, autorizza il C.T.U. a esaminare con il consenso delle parti anche documentazione eventualmente non prodotta in causa, poichè tale previsione non può dergare al vigente regime delle preclusioni. (altro…)

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Responsabilità verso il socio per informazioni non trasparenti sui flussi di cassa
Risulta fondata la domanda risarcitoria del socio nei confronti dell’amministratore che lo abbia indotto ad effettuare ulteriori investimenti nella società,...

Risulta fondata la domanda risarcitoria del socio nei confronti dell'amministratore che lo abbia indotto ad effettuare ulteriori investimenti nella società, sotto forma di finanziamenti soci, fornendo un’informazione non trasparente sui flussi di cassa, per i ricavi già maturati e per quelli attesi.

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Integrale erosione del capitale sociale, rapporto di fornitura alla società creditrice e responsabilità nei confronti della medesima
Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art....

Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. è necessario provare non solo la condotta illecita dell’amministrazione (ravvisabile, nel caso di specie, nell’asserito presunto ritardo nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2384 c.c. al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale) ma è necessario altresì provare l’entità del danno subito.
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Amministratore di fatto e ingerenza nella gestione
Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come...

Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza. (altro…)

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Incompletezza/inattendibilità delle scritture contabile e responsabilità degli amministratori nei confronti del curatore fallimentare
L’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili non può essere ritenuta ex se fonte di responsabilità per gli amministratori, essendo necessario...

L'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili non può essere ritenuta ex se fonte di responsabilità per gli amministratori, essendo necessario rilevare un pregiudizio al patrimonio sociale potenzialmente ricollegabile a tale violazione in termini di lucro cessante e danno emergente.

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Responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione dell’attività con perdita integrale del capitale sociale
L’addebito all’organo amministrativo di aver proseguito l’attività sociale in una situazione di sottocapitalizzazione rilevante ex art. 2482 ter c.c. mai...

L'addebito all'organo amministrativo di aver proseguito l'attività sociale in una situazione di sottocapitalizzazione rilevante ex art. 2482 ter c.c. mai sanata, omettendo gli adempimenti e violando gli obblighi imposti dallo stesso art. 2482 ter c.c. (altro…)

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Legittimazione esclusiva del curatore fallimentare ad esercitare le azioni di responsabilità, sociale e dei creditori, nei confronti degli amministratori e dei sindaci
In caso di fallimento di società, la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci,...

In caso di fallimento di società, la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, spetta, in via esclusiva, al curatore fallimentare, e non soltanto quella c.d. sociale, per il ristoro di danni arrecati alla società, ma anche le cc.dd. azioni di massa, ovvero, quelle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e avente carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, siano essi i soci o i creditori sociali, ed al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria individuale, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. (altro…)

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Legittimazione del terzo ad esercitare l’azione individuale nei confronti degli amministratori anche in caso di fallimento della società
In caso di fallimento di società sfugge al novero delle azioni ad esclusivo appannaggio ed esercizio della curatela l’azione individuale...

In caso di fallimento di società sfugge al novero delle azioni ad esclusivo appannaggio ed esercizio della curatela l’azione individuale del creditore che agisca per la lesione di un danno proprio/diretto il quale è legittimato ad esperire l'azione di responsabilità verso gli amministratori al fine di ottenere il risarcimento del medesimo danno patrimoniale individuale subito.

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Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di s.r.l. nel fallimento e criterio di determinazione del danno
Il danno che gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a risarcire, in sede fallimentare, quando, al verificarsi di una...

Il danno che gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a risarcire, in sede fallimentare, quando, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, abbiano, rispettivamente, violato o non vigilato sul dovere di non intraprendere nuove operazioni, non s'identifica automaticamente nella differenza tra passivo ed attivo accertati in sede di fallimento, ma può essere commisurato a tale differenza, in mancanza di prova di un maggior pregiudizio, solo se da detta violazione sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società.

Anche qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con l'analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali il suaccennato criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa; ma, in tal caso, è compito del giudice del merito indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonchè la plausibilità logica del ricorso a detto criterio.

Non può ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare - nella sua interezza - sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale: non sarebbe logicamente corretto nè imputare all'amministratore le perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi, nè far gravare su di lui la responsabilità per le ulteriori passività che quasi sempre un'impresa in crisi comunque accumula nella fase di liquidazione. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Nelle cause ex art. 146 l.fall., l'attore, pur non dovendo provare l'inadempimento del convenuto, lo deve quantomeno allegare; e l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento quale che sia, ma ad un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno. Grava poi sull'attore l'onere di provare danno e nesso di causalità.

Amministratori e sindaci, in sede fallimentare, non sono tenuti a risarcire il danno derivato alla società dall’omesso versamento degli oneri tributari, previdenziali ed assicurativi, ove non sia stata quantomeno allegata la presenza, nel patrimonio della società, dei fondi necessari ad adempiervi.

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