I sindaci devono svolgere il loro incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza; la compromissione dell'indipendenza del sindaco sussiste non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando l'attività di consulenza sia prestata da un socio o un collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco. L'espressione “altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza" all’art. 2299 c.c., nella sua indeterminatezza, infatti, affida al prudente apprezzamento del giudice di merito l'individuazione del criterio da seguire nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame. L'ineleggibilità e la decadenza del sindaco, conseguenti alla mancanza del requisito dell'indipendenza, operano automaticamente, anche in assenza di un procedimento accertativo, perché rendono nulla la delibera di nomina per illiceità dell'oggetto, anche con riferimento al "gruppo di fatto". L’esercizio di fatto della funzione da parte del sindaco ineleggibile o decaduto trova il suo titolo non certo nel rapporto sindacale – di natura contrattuale ed avente ad oggetto la prestazione di un’opera professionale verso l’obbligo della società di pagare il corrispettivo pattuito – che non può essere instaurato o vien meno, ma appunto nel mero fatto che del suo esercizio operato volontariamente dal professionista.
Deve ritenersi senz'altro ammissibile l'impugnazione della delibera a contenuto negativo. Ove il giudice accolga l'impugnazione, dovrà emettere una sentenza che assicuri la c.d. tutela reale in presenza della relativa domanda, con accertamento della diversa deliberazione, frutto di una volontà non viziata.
Ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 2, rileva il solo conflitto tra l'interesse della società e quello perseguito dal socio, il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera, e non la situazione di conflitto tra i vari soci che possono avere degli interessi diversi e che devono essere liberi di esprimere il proprio voto a vantaggio della propria posizione personale. Il conflitto di interessi, in particolare, è un vizio rilevante per l'annullamento di una delibera assembleare solo qualora la scelta del voto sia stata adottata per conseguire interessi extrasociali e, quindi, in danno della società.
L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento o di invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L'attore, in questo caso, ha l'onere di allegare i c.d. sintomi di illiceità della delibera e di dimostrare che i comportamenti del socio di maggioranza siano rispondenti ad un esercizio fraudolento del diritto di voto ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante, non potendo essere considerata abusiva la mera valutazione discrezionale – da parte del medesimo socio di maggioranza – dei propri interessi.
Un sistema amministrativo-contabile può ritenersi adeguato quando permette la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile, la rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale, la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio. Un assetto amministrativo adeguato deve dunque consentire di documentare e ricostruire l'attività di impresa, anche attraverso la prova dei titoli e dell'oggetto dei principali rapporti creditori e debitori.
Il socio amministratore ha pregnanti diritti di ispezione e informazione, che trovano il loro fondamento nell’esercizio dell’attività gestoria a seguito dell’assunzione della carica di amministratore, che costituisce fonte di diritti ma anche di doveri, tra i quali va annoverato anche il diritto ed il dovere di agire informato a tutela dell’interesse non solo individuale come socio ma anche dell’interesse sociale.
Il diritto di informativa ben può essere fatto valere anche giudizialmente nel caso in cui esso venga negato e/o ostacolato, non potendo altrimenti l’amministratore adempiere con diligenza al proprio incarico gestorio. Il diritto di controllo del socio non ha ad oggetto solamente i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti riguardanti singoli affari, ossia tutta la documentazione non solo amministrativo-contabile, ma anche commerciale, non residuando spazio per interpretazioni restrittive.
A maggior ragione, la società non può opporre limiti alla consultazione al socio che sia anche amministratore.
Il socio non amministratore di S.r.l. ha diritto, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di consultare la documentazione sociale e di estrarne copia anche a fini preparatori all’esercizio di diritti sociali, inclusa un’eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori. Il diritto sussiste a prescindere dalla quota detenuta e dalla situazione di liquidazione della società e può essere esercitato anche in presenza di contrasti tra soci, purché non volto a finalità extrasociali o pregiudizievoli per la società.
La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Di contro, incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti, affinché questi possa andare esente da responsabilità. In particolare, per quel che concerne gli atti imputabili all’organo gestorio aventi natura distrattiva, è onere dell’attrice provare l’avvenuto prelevamento, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che gli stessi siano risultati ingiustificati, essendo invece onere dell’amministratore provare che la destinazione degli importi che ne formano l’oggetto sia funzionalmente collegata all’attività sociale.
In tema di condotte distrattive o dissipative, la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore) di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, restando a carico degli amministratori l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività di impresa.
l’art. 2476 cc, nel prevedere che gli amministratori siano solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, disciplina un'ipotesi di responsabilità colpevole, mai oggettiva, che richiede quindi non solo l’accertamento di una condotta, commissiva od omissiva, imputabile a ciascun amministratore, ma anche la sussistenza, quantomeno, dell'elemento soggettivo della colpa. Ne consegue che, come nelle ordinarie fattispecie di responsabilità solidale civilistica, anche nell'ambito del diritto societario, la regola della responsabilità solidale gestoria non esclude affatto che, sebbene in astratto tutti gli amministratori possano essere responsabili del danno cagionato alla società, in concreto la responsabilità residui solo a carico di uno o taluno di essi
La circostanza che il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore non è sufficiente ad escludere la responsabilità degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. La colpa concorrente dell'amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita - fattispecie omissiva colposa - può ravvisarsi: a) nella mancata conoscenza dell'atto compiuto, purché si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria diligenza; b) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i "segnali d'allarme" dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; c) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi degli artt. 146 legge fall. ha carattere unitario e inscindibile e assomma in sé i presupposti sia dell’azione sociale (art. 2393 cod. civ.) che dell’azione dei creditori (art. 2394 cod. civ.). Seppur promosse unitariamente dal curatore, tali azioni non perdono comunque la propria originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile. In particolare, l’azione sociale (che ha natura contrattuale) differisce dall’azione dei creditori sociali (che ha natura extracontrattuale) quanto alla distribuzione dell’onere della prova, ai criteri di determinazione del danno risarcibile e al regime della prescrizione. Con riferimento a tale ultimo aspetto, entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi dell’art. 2949 cod. civ. Tuttavia, nell’azione sociale il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data del fatto dannoso; inoltre, nell’azione sociale si applica la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, cod. civ. (con la conseguenza che la prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché essi sono in carica). Diversamente, nell’azione ex art. 2394 cod. civ. il dies a quo coincide con il momento in cui i creditori hanno potuto avere contezza dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti
In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte gestorie trova un limite nella ragionevolezza delle stesse. La valutazione circa la ragionevolezza delle scelte di gestione va compiuta “ex ante”, secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della adozione (o meno) da parte dell’amministratore delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta del tipo di quella assunta, nonché tendo conto della diligenza mostrata dall’amministratore nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione poi compiuta
In forza del principio di causazione (che unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite), il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa sia stata resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa
Nelle società a responsabilità limitata, qualora, nel corso del giudizio, la delibera assembleare impugnata venga sostituita da una nuova deliberazione dotata di autonoma efficacia – ancorché viziata – che non sia stata a sua volta tempestivamente impugnata in via principale, sopravviene, in capo all’impugnante, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. L’eventuale accoglimento della domanda non potrebbe infatti garantire all’impugnante un risultato utile, ovvero il conseguimento di alcun bene della vita.
L’interesse ad agire rappresenta una condizione dell’azione che deve sussistere per tutta la durata del processo; la sua eventuale carenza sopravvenuta deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
I vizi di natura procedimentale delle delibere assembleari delle S.r.l. – come la fissazione del medesimo giorno per la prima e la seconda convocazione dell’assemblea dei soci – devono essere impugnati, a pena di decadenza, entro 90 giorni ai sensi dell’art. 2479ter, comma 1, c.c., non rientrando tra le ipotesi di nullità previste dal comma 3 del medesimo articolo.
Nel caso di impugnazione di delibera assembleare, non sussiste automaticamente un conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante tale da giustificare la nomina di un curatore speciale; la legittimazione processuale permane quindi in capo all’organo gestorio.
L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria. La persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. [nel caso di specie il Tribunale nega la ricorrenza di tali requisiti in capo a soggetto, figlio dell'amministratore di diritto, che operava presso punti di vendita della società, impartendo direttive al personale, ma senza la prova del carattere di sistematicità].
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l’attore, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore ai doveri gestori, deve dunque allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. In particolare, qualora la condotta imputata all’amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, e allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L’amministratore ha, infatti, l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
Con riguardo ai danni conseguenti alla prosecuzione dell’attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, va osservato che l’art. 2486 c.c. individua chiaramente i criteri ai quali attenersi per la quantificazione del danno patito nel caso di violazione dell’obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, in ottica meramente conservativa. Ai sensi dell’art. 2486, co. 3, c.c., la curatela attrice deve fornire in giudizio idonea allegazione e prova della condotta che possa costituire titolo della responsabilità in questione, ossia: i) dell’intervenuta diminuzione del capitale sociale sotto il minimo di legge (artt. 2447 e 2482-ter c.c.); ii) della consapevolezza o della possibilità per gli amministratori di accorgersi di tale circostanza; iii) dell’omessa (o ritardata) convocazione da parte degli amministratori dell’assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero l’omessa iscrizione da parte degli amministratori della causa di scioglimento della società; iv) dell’aver posto in essere, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e, non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, una gestione dell’attività in violazione dell’art. 2486, co. 1, c.c., il quale prescrive che tale gestione debba avvenire esclusivamente secondo modalità conservative “dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”.
La decisione di ripianare le perdite di una società in liquidazione e ricostituire il capitale sociale, imponendo al socio di minoranza di scegliere tra un esborso di denaro in una società non più produttiva di utili e l'abbandono della stessa, può configurare un abuso del diritto da parte del socio di maggioranza; ciò si verifica in particolare quando tale decisione è basata su una situazione patrimoniale non veritiera e volta a danneggiare il socio di minoranza, costringendolo a uscire dalla compagine sociale.
L’interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento ex art. 2944 cc è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, dell’inequivocità, della esternazione e della recettizietà. Il riconoscimento del diritto non può fondarsi su atti interni alla società come la contabilità, in quanto il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare una manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito.