In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.
L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio.
In materia di s.r.l. l'art. 2479 ter, comma 4, c.c., fa espresso richiamo all'art. 2379 ter, comma 1, c.c., che, con riguardo all'invalidità delle delibere di aumento o riduzione del capitale sociale delle S.p.A., stabilisce che l'impugnativa "non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata che parzialmente eseguita". L'inutile decorso del termine stabilito determina la decadenza dell'impugnativa e preclude la pronuncia di invalidità sotto ogni profilo sia per i vizi di nullità sia per motivi di annullamento così che la delibera di aumento di capitale deve ritenersi divenuta inoppugnabile.
In tema di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale per contrarietà a norme imperativa ex art. 1418 c.c., deve esser esclusa la possibilità di procedere all'accertamento della invalidità del negozio di sottoscrizione dopo che sia divenuta inoppugnabile la deliberazione di aumento di capitale a cui ha dato esecuzione, non essendo concepibile l'autonoma impugnazione del negozio di sottoscrizione. Infatti, l'aumento di capitale costituisce una fattispecie complessa ma unitaria, in cui il negozio di sottoscrizione deve essere considerato in uno con la delibera di aumento di capitale, quale momento successivo ma funzionalmente e sostanzialmente correlato alla formazione del vincolo sociale o, comunque, all'aumento del conferimento. In tale prospettiva, la delibera assembleare viene inquadrata nella duplice valenza di atto natura organizzativa a rilevanza interna nella società e di atto espressivo di una proposta negoziale verso l'esterno - la cui sottoscrizione si traduce nell'adesione al contratto di società.
Il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale uil socio o il terzo, sul presusupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono esser esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima.
L'incapacità naturale al momento della delibera o della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale è irrilevante ai fini della validità dell'atto compiuto dal rappresentato posto che, ai sensi dell'art. 1389, comma 1, c.c., rileva solo l'incapacità legale. L'incapacità naturale della rappresentanza non rileva neanche ai fini della pretesa estinzione del mandato. L'eventuale stato di incapacità naturale non caduca ex lege il contratto di mandato, giacché l'art. 1728, comma 1, c.c. deve esser coordinato con l'art. 1722, n.4, c.c. che prevede l'estinzione del mandato "per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario".
Per l'applicazione dell'art. 643 c.p. si richiede, tra i suoi elementi costitutivi, che un incapace sia indotto a compiere un atto pregiudizievole per sé o per altri.
Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente.
È inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare giudiziale qualora la parte contesti non già il quantum della liquidazione, bensì il criterio di imputazione delle spese, fondato sui principi di soccombenza e causalità. Tale statuizione trova titolo nel provvedimento decisorio che definisce il giudizio e non nel decreto di liquidazione, e può essere censurata esclusivamente mediante i mezzi di impugnazione propri di detto provvedimento.
In tema di liquidazione dei compensi dell’ausiliare nominato nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c., la determinazione del compenso, effettuata in applicazione dei parametri normativi e tenuto conto della complessità, importanza e ampiezza dell’attività svolta, costituisce espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.
Nel procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., le gravi irregolarità nella gestione rilevano solo ove siano attuali e idonee a cagionare un danno al patrimonio sociale, restando irrilevanti le condotte che incidono esclusivamente sui rapporti tra soci o sulle loro aspettative economiche.
Le deliberazioni assembleari, ancorché adottate con il voto di un socio - amministratore in conflitto di interessi, esulano dall’ambito degli atti gestori rilevanti ex art. 2409 c.c., salvo che si traducano in un pregiudizio concreto per il patrimonio sociale.
Gli amministratori che, mediante l’appostazione in bilancio di poste attive fittizie o comunque inattendibili, occultino il reale stato di dissesto della società e ritardino l’accertamento della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, rispondono dei danni cagionati alla società e ai creditori ai sensi degli artt. 2485 e 2486 cod. civ.
La mancata consegna al curatore fallimentare di beni aziendali risultanti dalla contabilità, in difetto di prova della loro regolare alienazione e del versamento del prezzo nelle casse sociali, integra una condotta di distrazione imputabile agli amministratori, fonte di responsabilità risarcitoria.
In presenza di documentazione contabile frammentaria o inattendibile, il danno risarcibile derivante dalla prosecuzione dell’attività in violazione dell’art. 2486 cod. civ. può essere determinato sulla base della differenza tra attivo e passivo risultante dallo stato passivo fallimentare dichiarato esecutivo.
L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, oggi liquidatore giudiziale, prevista dall'art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale. Il tal senso depone la formulazione dell'art. 38 legge fall. nel richiamo alla diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.. Va ricordato, infatti che la prestazione si determina per un verso, secondo lo sforzo diligente richiesto a soddisfare l'interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
I medesimi principi trovano applicazione all’azione di responsabilità proposta dal nuovo commissario liquidatore nei confronti del commissario revocato, in virtù del rinvio operato dall’art. 199 l.f. all’art. 38 l.f. Tale azione fa valere la violazione degli obblighi gravanti sul commissario revocato, sia generici, fondati su clausole generali, quali la buona fede, sia specifici, in virtù di disposizioni normative ad hoc, come quelle previste dagli artt. 204, 205 e 209 l.f. Trattandosi, comunque, di azione risarcitoria, devono pur sempre aggiungersi, quali elementi indefettibili della fattispecie, in virtù della funzione riparatoria e compensativa della responsabilità civile, le conseguenze giuridiche dannose determinate dal torto contrattuale.
L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito nell’attività gestoria, vale di per sé a fondare la sua responsabilità anche per distrazioni o sottrazioni di risorse sociali poste in essere dal terzo senza l’opposizione del soggetto che per legge è tenuto a preservare l ’integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all’attività d’impresa. L’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose , con la conseguenza che l’amministratore di diritto è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto il profilo giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto: ne deriva, ove quest’ultimo arrechi pregiudizio al patrimonio sociale, che la responsabilità dell’atto dannoso è ascrivibile in via solidale anche all’amministratore di diritto.
L’art. 2476, co. 7, c.c. (analogamente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c.) a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, ha introdotto un'azione individuale del terzo (o del socio), il quale ha diritto al risarcimento del danno subito ove sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori. Si tratta di una azione di natura extracontrattuale e pertanto comporta che il soggetto che agisce (oltre a dimostrare la sua veste di creditore ovvero la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile nei confronti della società) deve anche allegare in maniera specifica e provare a) l’addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.
Ne consegue che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione del citato art. 2476 co. 7 c.c. atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi. L'avverbio "direttamente" delimita -infatti- l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2476 co. 7 c.c. (e ex art. 2395 c.c.) e nel contempo la differenza dalle altre azioni, valendo ad escludere che l'inadempimento della società e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.
L’azione contemplata dall’art. 2476, co. 7, c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde differisce dall’azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti. Con riferimento all’azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui agli artt. 2476, co. 7, c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all’amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
In materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, qualora più soggetti concorrano nella realizzazione di condotte distrattive del patrimonio societario, trova applicazione il principio della responsabilità solidale di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., essendo sufficiente che le diverse condotte, anche autonome e temporalmente distinte, abbiano concorso causalmente alla produzione dell’unico evento dannoso. In tal caso ciascun responsabile è tenuto al risarcimento integrale del danno arrecato alla massa dei creditori, indipendentemente dal titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana imputabile ai singoli compartecipi.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione societaria. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società, sia “una o più società controllate” (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, solo indirettamente agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.
In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) degli amministratori, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria.
Le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.. Le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società, reputandosi, sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; non rivestono, invece, alcuna rilevanza, come visto, eventuali profili di danno diretto ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.
Sono, invece, irrilevanti le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, con due sole eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che il controllo dell’autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all’interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza, quanto dell’obbligo di fedeltà, comunque compreso tra quelli richiamati dall’art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. Dunque, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile.
Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c.
Il ruolo del Tribunale, pertanto, è quello di individuare le soluzioni idonee a rimuovere le irregolarità di gestione ed i loro effetti, essendo il conseguimento di tale fine l'unico rimedio che garantisca l'eliminazione in radice di qualsivoglia lesione di posizioni soggettive.
In conclusione, il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità e, in particolare, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., stante la natura unitaria ed inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono tanto l'azione spettante alla società quanto quella dei creditori sociali.
Il fallimento, esercitando l’azione sociale di responsabilità, ha l'onere di allegare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di gestione dei beni sociali nell’interesse dell’ente; i convenuti sono invece onerati, a fronte di tale allegazione, della dimostrazione del proprio adempimento.