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Responsabilità dell’amministratore unico per atti distrattivi e onere della prova
Nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., una volta che il curatore abbia fornito prova dei singoli prelievi e...

Nell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., una volta che il curatore abbia fornito prova dei singoli prelievi e pagamenti effettuati nel periodo in cui il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico, spetta a quest'ultimo dimostrare che tali fuoruscite dalle casse sociali siano state eseguite nell'effettivo interesse della società. La mera contestazione generica dell'attendibilità della documentazione contabile, senza allegazione di elementi idonei a confutare la natura personale o extrasociale delle finalità dei prelievi, non è sufficiente ad escludere la responsabilità.

L'accettazione dell'incarico di amministratore comporta l'assunzione di un generale dovere di vigilanza sull'andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose. L'inerzia dell'amministratore di diritto e l'omissione delle attività di controllo dovute in ragione del mandato gestorio fondano la responsabilità anche per le sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da eventuali terzi, ivi compreso un eventuale amministratore di fatto, senza che l'opposizione del soggetto gravato per legge del dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale sia stata esercitata.

Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari.

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Accesso ai libri contabili e documenti societari in pendenza di procedimento penale
La pendenza di un procedimento penale, anche in capo al legale rappresentante della società, non rappresenta un motivo ostativo all’esercizio...

La pendenza di un procedimento penale, anche in capo al legale rappresentante della società, non rappresenta un motivo ostativo all’esercizio del diritto di accesso ai libri contabili e alla documentazione societaria da parte del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell’art. 2476, 2 c.c. i soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione dal momento della relativa costituzione, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, i quali restano nella disponibilità della società.

Tale diritto è strumentale al più generale potere di controllo sulla gestione societaria. Il suo esercizio non può integrare gli estremi di un tentativo di inquinamento del materiale probatorio e non rende legittimo il rifiuto alla ostensione dei documenti societari, residuando l’attività di prevenzione di tali rischi alla magistratura requirente e alla polizia giudiziaria.

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Inerzia dell’organo amministrativo all’istanza di accesso ai documenti societari
Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società,...

Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476, II c.c., il quale attribuisce il diritto a ricevere notizie in relazione agli affari sociali, di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione della società sin dal momento della sua costituzione, nonché di estrarre copia dei documenti esaminati, anche a spese dell’interessato.

L’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso a causa di inerzia o mancata risposta da parte dell’organo amministrativo integra, di per sé, il presupposto del periculum in mora, giustificante la adozione di un provvedimento cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c.: il ritardo nell’accesso lede il diritto del socio al controllo sulla gestione della società, anche qualora non venga opposto da parte dell’organo amministrativo alcun concreto e specifico motivo di riservatezza.

La estensione del diritto di accesso al socio anche ai documenti relativi all’amministrazione può venire intesa come legittimante la richiesta di accesso pure al libro delle adunanza e delle deliberazioni assembleari o delle decisioni dei soci, il libro inventari, il libro giornale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture attive e passive, il registro cespiti, gli estratti conto bancari, tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.

Tale diritto può venire esercitato in ogni momento, senza il bisogno di una motivazione e senza tollerare limitazioni di sorta, salvo quelle connesse alla operatività del generale principio di buona fede e correttezza, il quale è funzionale a modulare le modalità di esercizio. Tuttavia, qualora il suo esercizio persegua finalità extra sociali, sia volto ad arrecare un pregiudizio all’attività sociale o sia tale da ostacolare il suo corretto svolgimento, non perseguendo finalità informative, legittima il conseguente rifiuto da parte degli amministratori alla consultazione richiesta.

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Responsabilità degli amministratori per irregolare tenuta della contabilità
Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del...

Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori.

Il criterio del deficit fallimentare, ossia la valutazione equitativa del danno consistente nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare, è applicabile ove sia stata già data prova di condotte di mala gestio astrattamente causative di un danno patrimoniale alla società.

Dalla sola omessa o irregolare tenuta della contabilità non può derivare la conseguenza che il danno si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare.

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Estinzione della società e surrogazione del socio nell’azione sociale di responsabilità
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisce...

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisce solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, conseguendone che la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio.

L’azione sociale di responsabilità deve essere deliberata, da ultimo, in occasione dell'approvazione del bilancio di liquidazione, non potendo il socio promuoverla dopo aver partecipato alla delibera di approvazione del bilancio finale, o avendo egli omesso di impugnarla, e surrogandosi alla società ormai estinta.

La confessione stragiudiziale dell’amministratore non costituisce piena prova della sua responsabilità diretta, soprattutto se, nonostante tali dichiarazioni, l’assemblea gli abbia rinnovato la fiducia, lasciandolo al suo posto e approvando il successivo bilancio di liquidazione necessario per l’estinzione della società.

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Distrazione del patrimonio sociale e onere della prova in capo agli amministratori
L’azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno...

L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno alla società derivante dagli illeciti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori, in violazione di doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri.

A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite senza apparente giustificazione dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

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Recesso del socio di S.r.l. e successivo scioglimento della società: applicabilità analogica del termine ex art. 2437-bis c.c.
In caso di recesso di socio di S.r.l., lo scioglimento della società o la revoca della delibera che ha determinato...

In caso di recesso di socio di S.r.l., lo scioglimento della società o la revoca della delibera che ha determinato il recesso determinano l'inefficacia del recesso ove intervengano nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del recesso, dovendosi applicare in via analogica quanto disposto dall’art. 2437-bis c.c. in materia di S.p.A. Conseguentemente, lo scioglimento della società che si verifichi oltre tale termine non priva di effetti il recesso.

In caso di recesso di socio di S.r.l., in pendenza di impugnazione della stima del terzo estimatore, il giudizio promosso dal socio receduto per ottenere la condanna della società al pagamento dell’importo dovuto per il recesso deve essere sospeso sino alla definizione del predetto giudizio di impugnazione, avente natura pregiudiziale.

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Sulla nozione di “grave irregolarità” ai fini della denunzia ex art. 2409 c.c.
La denunzia ex art. 2409 c.c. presuppone la sussistenza attuale di gravi irregolarità gestorie idonee a cagionare un danno, anche...

La denunzia ex art. 2409 c.c. presuppone la sussistenza attuale di gravi irregolarità gestorie idonee a cagionare un danno, anche solo potenziale, al patrimonio sociale, non essendo invece sufficienti né l’illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili, né mere irregolarità informative o formali prive di immediata incidenza negativa sull’integrità patrimoniale della società.

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Responsabilità solidale di soci e amministratori ex art. 2476, co. 7, c.c.: l’approvazione del bilancio in perdita quale autorizzazione alla gestione non conservativa
In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente...

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti gestori dannosi e in tal senso sarebbero solidamente responsabili, di detti atti, con gli amministratori. Tale fattispecie si configura qualora i soci, pur edotti della perdita integrale del capitale sociale risultante dai bilanci d’esercizio, abbiano reiteratamente approvato i bilanci omettendo di adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione imposti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.; tale condotta integra un'autorizzazione implicita, ma inequivocabile alla prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli obblighi di gestione conservativa, rendendo - così -  i soci responsabili pro quota per l'aggravamento del dissesto patrimoniale della società.

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Tra diritto di accesso ex art. 2476 c.c. ed esigenze di riservatezza: sull’allocazione dei costi di mascheramento dei dati
Il diritto del socio di S.r.l. non partecipante all’amministrazione di esercitare il controllo sulla gestione societaria – anche mediante la...

Il diritto del socio di S.r.l. non partecipante all'amministrazione di esercitare il controllo sulla gestione societaria – anche mediante la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione ai sensi dell'art. 2476 c.c. – non può tuttavia pregiudicare il diritto della società a preservare la riservatezza sui propri dati sensibili, dei quali il socio potrebbe avvalersi in suo danno.

Tale contrasto tra il diritto di accesso del socio e le esigenze di riservatezza della società deve essere risolto alla luce del principio di buona fede. In applicazione di tale principio, il diritto alla consultazione della documentazione sociale e all'estrazione di copia è suscettibile di specifica limitazione – mediante il mascheramento preventivo dei dati sensibili ivi contenuti, quali i nominativi di clienti e fornitori – ogniqualvolta alle esigenze di controllo individuale sulla gestione si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza legittimamente fatte valere dalla società.

Ne consegue che i costi del mascheramento dei dati sensibili – in quanto operazione strumentale all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni societarie, necessaria a garantire l'effettiva tutela delle contrapposte esigenze di riservatezza che ne costituiscono limite – devono essere posti a carico del socio non amministratore richiedente.

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Postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c.: ratio, ambito di applicazione e presupposti per l’estensione analogica
L’art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis...

L'art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Tale ratio è compatibile anche con tipi societari diversi dalla S.r.l., come desumibile dall'art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.

Ai fini dell'applicazione della norma dettata dall'art. 2467 c.c., occorre verificare in concreto la ricorrenza della eadem ratio che ne giustifichi l'applicazione analogica. Tale identità di situazione si ravvisa allorché la società presenti dimensioni modeste, ovvero quando l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. (in particolare, informazioni idonee a far apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., ossia un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento).

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Sulla natura residuale della denuncia ex art. 2409 c.c.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di...

La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione societaria. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società che “una o più società controllate” (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata. Le violazioni devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, solo indirettamente agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale (la norma, infatti, fa riferimento non a “gravi irregolarità” in genere, ma a “gravi irregolarità nella gestione”). In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) degli amministratori, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria. Le irregolarità devono involgere l'attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.. Quindi, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile.

Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta non siano più tangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c. In conclusione, il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità e, in particolare, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili e non rilevano le irregolarità i cui effetti non siano più attuali.

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