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Società cooperativa: convocazione assembleare, giusta causa di revoca dell’amministratore e legittimazione all’impugnazione
In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale...

In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale può essere effettuata anche dal singolo sindaco, ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., in sostituzione degli amministratori inattivi, dovendosi distinguere tale ipotesi dal generale potere sostitutivo attribuito collegialmente al collegio sindacale dall’art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei medesimi nella convocazione dell’assemblea. Ne consegue la piena validità della convocazione effettuata dal solo Presidente del Collegio Sindacale.

Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore qualunque condotta che, incidendo negativamente sull'affidamento riposto in ordine alla capacità e alle attitudini dell'organo gestorio, valga a farne venire meno il rapporto di fiducia con la compagine societaria così da impedirne la ulteriore prosecuzione, quali l'inerzia nella sostituzione degli amministratori dimissionari, la convocazione di assemblee e consigli di amministrazione con soggetti non più in carica, la redazione e trasmissione agli organi competenti, agli istituti bancari e ai soggetti committenti di verbali o deliberazioni inesistenti o nulle e la mancata consegna dei libri contabili. Tali condotte, ove integrino gravi e ripetute negligenze nell'esercizio delle funzioni gestionali e violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e statutario, possono altresì giustificare l'esclusione del socio.

Il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2377, comma 2, c.c., spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) quale organo collegiale e non ai singoli amministratori individualmente considerati. Ne consegue che il singolo consigliere revocato non è legittimato ad impugnare la delibera di revoca, non essendo titolare di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata al mantenimento o alla reintegrazione nella carica, spettandogli esclusivamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 2383, comma 3, c.c. in caso di revoca priva di giusta causa.

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Responsabilità dell’amministratore per distrazione di beni sociali e somme di provenienza illecita
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento, di allegare...

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento, di allegare l’inadempimento dell’organo amministrativo nella gestione delle giacenze di magazzino, restando a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione dei beni nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che, in mancanza di una plausibile giustificazione circa la sorte dei beni acquistati dalla società e non rinvenuti dal curatore, può ritenersi provata la distrazione dei beni medesimi o del prezzo ricavato dalla loro alienazione.

Una volta che sia pervenuto, anche a seguito di attività illecite, del denaro nel patrimonio della società poi fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'amministratore - resosi responsabile di truffa in danno a terzi - abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia poi distratto, tale condotta integra il reato di bancarotta patrimoniale.

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Bilancio della cooperativa e nullità della delibera assembleare per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza
Nelle società cooperative, il bilancio di esercizio, quale principale fonte di informazione per i soci e per i terzi, deve...

Nelle società cooperative, il bilancio di esercizio, quale principale fonte di informazione per i soci e per i terzi, deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., dovendo rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

La presenza di errori, imprecisioni e poste errate nel bilancio, non adeguatamente chiarite e giustificate nella nota integrativa, nonché l’omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente ex artt. 2512 e 2513 c.c., integra una violazione di norme giuridiche cogenti, rendendo il bilancio illecito e comportando la nullità della deliberazione assembleare di approvazione.

L’omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente costituisce irregolarità particolarmente grave, in quanto idonea a incidere sulla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sulle conseguenze gestorie e patrimoniali ad essa connesse.

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L’eccesso o abuso di potere e la nullità o annullabilità delle delibere assembleari
L’eccesso o abuso di potere si ravvisa laddove una delibera sia preordinata – in maniera arbitraria e fraudolenta – a...

L’eccesso o abuso di potere si ravvisa laddove una delibera sia preordinata – in maniera arbitraria e fraudolenta – a perseguire interessi divergenti da quelli societari, in violazione dei principi di buona fede e di correttezza. Tali principi si inseriscono all’interno di quella struttura organizzativa che è la società, luogo in cui si istaurano tutti quei rapporti reciproci finalizzati al contemperamento di opposti interessi che, a loro volta, trovano una adeguata corrispondenza nella correttezza e nella buona fede (nesso di contratti, che legano i soci fra loro e con la società). L’abuso, dunque, si configura come l’utilizzo di un potere diretto a pregiudicare o a ledere i diritti sociali, diritti sui quali non opererebbe il controllo giudiziario, essendo frutto di libere scelte. Sul punto, l’onere della prova spetta al socio che decide di impugnare la delibera, il quale, con una serie di indici, può far desumere la portata pregiudizievole della delibera. La decisione – ai fini della configurazione dell’abuso - deve aver avuto come obiettivo finale quello di avvantaggiare l’interesse personale dei soci di maggioranza, interesse in contrasto con lo scopo del contratto di società ed antitetico allo scopo sociale. Ancora, la decisione deve configurarsi come conseguenza della attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a determinare un danno al singolo socio. Il controllo circa le ragioni che abbiano indotto l’organo a valutare come conveniente o opportuna l’assunzione della delibera, è precluso al giudice, non potendo egli entrare nel merito delle motivazioni. La delibera, difatti, può avere una propria e autonoma giustificazione e la mera opportunità di scelta amministrativa non è sindacabile. La fattispecie si concretizza solo nel caso della deviazione dello scopo sociale, nella fraudolenta attività della maggioranza, nella lesione dei diritti di partecipazione e dei diritti patrimoniali spettanti ai singoli soci. Per di più, l’esercizio del potere discrezionale di maggioranza è valutato dall’ordinamento come il miglior “interprete” dell’interesse sociale; per cui, quanto alla valutazione della legittimità della deliberazione, detto esame deve arrestarsi dinanzi agli elementi sintomatici della violazione di buona fede, senza spingersi oltre ed evitando, dunque, di entrare nella valutazione in ordine all'opportunità delle scelte di gestione.

Nella vita societaria le delibere assembleari sono il mezzo tramite il quale si forma la volontà sociale della maggioranza. In merito alle ipotesi di invalidità, le delibere assembleari riproducono il sistema generale della invalidità negoziale dei contratti, prevedendo le due fattispecie della nullità e della annullabilità creando, di contro, un sistema speciale e autonomo. La nullità è comminata nella ipotesi in cui l’oggetto sia illecito o impossibile, in caso di contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, nonché nelle ipotesi di decisioni deliberate in assoluta mancanza di informazione, ovvero per quelle modificative dell’oggetto sociale e concernenti attività illecite o impossibili. La ratio della disciplina in tema di nullità delle delibere assembleari è dunque quella di tutelare lo svolgimento dell’attività sociale. In primis, quanto alla illiceità dell’oggetto, la nullità ricorre soltanto in caso di contrasto con norme dettate a tutela di un interesse generale e che trascende quello del singolo socio. La deliberazione, in altre parole, deve essere diretta a imprimere una deviazione dallo scopo essenziale economico pratico del rapporto societario. In generale, sono annullabili le delibere non prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo della società. Se, da un lato, le nullità sono previste tassativamente dal legislatore, le ipotesi di annullabilità hanno oggetto più vario, comprendendo i vizi riguardanti la formazione dell’atto, la violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o, ancora, i vizi del contenuto della delibera. Relativamente ai vizi riguardanti il contenuto della delibera, sono annullabili le delibere il cui contenuto contrasta con norme di legge o dell’atto costitutivo, poste a tutela di interessi disponibili. L’annullabilità, dunque, rappresenta un rimedio duttile che si presta a svolgere funzioni diverse e a tutelare sia l’interesse dei soci, sia quello della società o, più in generale, quello pubblico. Per tale sua multifunzionalità, la sanzione della annullabilità non risponde sempre alla medesima ratio, ma ha, di volta in volta, fondamenti diversi.

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Delega della potestà disciplinare nelle cooperative: limiti per sanzioni relative a inadempimenti gravi
Nelle società cooperative, qualora il regolamento interno consenta la delega della potestà sanzionatoria solo per inadempimenti di minore entità, la...

Nelle società cooperative, qualora il regolamento interno consenta la delega della potestà sanzionatoria solo per inadempimenti di minore entità, la contestazione di inadempimenti di particolare gravità esclude la legittimità della delega e richiede la competenza esclusiva dell’organo delegante.

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Mancata allegazione del foglio presenze al verbale e annullabilità della delibera assembleare
L’art. 2375 c.c. deve interpretarsi nel senso che l’elenco dei partecipanti all’assemblea di una società per azioni, con l’indicazione dei...

L'art. 2375 c.c. deve interpretarsi nel senso che l’elenco dei partecipanti all’assemblea di una società per azioni, con l’indicazione dei voti espressi o dell’astensione di ciascuno deve essere contenuta nel verbale o in un documento allegato che faccia corpo con il verbale, a pena di annullabilità della deliberazione. L’art. 2375 c.c., infatti, nel richiedere un allegato impone che tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante: ciò si verifica ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale o quantomeno materialmente unito allo stesso.

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa che per la nomina delle cariche sociali si proceda a scrutinio segreto, trattandosi di materia funzionale a soddisfare i valori cooperativi.

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Delibere consiliari delle società di mutuo soccorso
Alle delibere dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle...

Alle delibere dell'organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle società cooperative, che ad esse sono strutturalmente assimilabili.

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Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione: irrilevanza violazioni di carattere formale
Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale...

Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale (quale, ad esempio, è la mancata tempestiva trascrizione della delibera assembleare nel relativo libro) o, ancora, attinenti al merito delle scelte gestorie degli amministratori, non sindacabili in sede processuale.

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Azione di responsabilità contro l’amministratore di società cooperativa e onere della prova
In caso di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si...

In caso di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei a escludere o a attenuare la sua responsabilità.

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Responsabilità dei precedenti amministratori di una cooperativa edilizia in l.c.a. per indebita prosecuzione dell’attività
A fronte di una contabilità inattendibile non può utilizzarsi ai fini della quantificazione del danno il criterio prevalente della c.d....

A fronte di una contabilità inattendibile non può utilizzarsi ai fini della quantificazione del danno il criterio prevalente della c.d. perdita incrementale, bensì va applicato quello residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Infatti, quando la mancanza di scritture contabili o l’inattendibilità delle stesse, addebitabile all’amministratore, impedisca di ricostruire con l’analiticità necessaria quale sia stato l’effettivo andamento dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento, il giudice può utilizzare il criterio fondato sulla differenza tra attivo e passivo patrimoniale a supporto della liquidazione equitativa del danno risarcibile.

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