Le previsioni in ordine al recesso del socio dalla cooperativa dettate all’interno dello statuto costituiscono manifestazione della volontà negoziale ed è, quindi, rimesso alla libertà delle parti di definirne le modalità e il contenuto ovvero limitarlo o subordinarlo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, quali ad esempio l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole attribuiscono un potere discrezionale ai suddetti organi, che non possono essere esercitati in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso ex art. 2437, co. 3 c.c., che non può essere reso eccessivamente gravoso. In particolare la clausola che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia.
Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio di studio associato per l'esercizio in comune di un'attività professionale, incombe sullo studio - che, pur se formalmente convenuto, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.
In tema di recesso da società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cass. civ sez. 1, 31 maggio 2022, n. 17667).
Il potere discrezionale attribuito dalle clausole statutarie al consiglio di amministrazione o all’assemblea dei soci in ordine all’autorizzazione a recede non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso ex art. 2437, co. 3 c.c., che non può essere reso eccessivamente gravoso.
Non è imputabile al socio di società di mutuo soccorso il ritardo nel pagamento del contributo annuale in pendenza di impugnazione della delibera di esclusione che abbia privato lo stesso socio della sua qualifica e della possibilità di accedere alle prestazioni mutualistiche, almeno sino alla sospensione dell’efficacia di tale delibera.
È ammissibile la richiesta cautelare di sospensione di una delibera di esclusione del socio da una società di mutuo soccorso, qualunque sia lo strumento processuale utilizzato: ricorso fondato sull'art. 700 c.p.c. in corso di causa, ovvero ricorso ex art. 2378, terzo comma, c.c. In presenza di clausola compromissoria statutaria, permane un residuale spazio per l'intervento d'urgenza del giudice ordinario competente in sede cautelare prima della costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 818, secondo comma, c.p.c.
Nel silenzio dello statuto, il termine per l'impugnazione in sede giudiziale della delibera di esclusione di un socio da una società di mutuo soccorso deve essere individuato nei 60 giorni o, al più, nei 90 giorni dalla comunicazione della delibera impugnata. Il termine di 60 giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione appare coerente con il disposto dell'art. 2533, terzo comma, c.c., che disciplina l'opposizione alla delibera di esclusione nelle società cooperative a mutualità prevalente. In subordine, deve necessariamente considerarsi la disciplina delle impugnazioni delle delibere degli organi societari di cui agli artt. 2377 e seguenti c.c., in particolare il sesto comma dell'art. 2377 che indica in 90 giorni il termine per l'impugnazione.
L’aspirante socio che si vede negare, dall’organo amministrativo, l’ammissione alla cooperativa non può rivolgersi al giudice per impugnare la delibera che respinge la sua domanda, perché l’art. 2528, co. 4 c.c. gli consente un mero rimedio endosocietario. Pertanto, l’unico rimedio che ha il soggetto per dolersi di non essere stato ammesso alla cooperativa è rivolgersi alla cooperativa stessa, questa volta però all’assemblea e cioè ai soci che la compongono. La legge demanda quindi ai soci della cooperativa di valutare se l’aspirante socio non ammesso dagli amministratori debba o meno far parte della cooperativa, con delibera non ulteriormente sindacabile.
Il principio della cd. porta aperta delle società cooperative, pur prevedendo la astratta possibilità di ingresso di nuovi soci all’interno delle cooperative, alla luce dello scopo mutualistico delle stesse, tuttavia non qualifica lo status di aspirante nuovo socio quale vero e proprio diritto soggettivo bensì di mero interesse, con conseguente unica ed esclusiva possibilità, in caso di rigetto della domanda da parte dell’organo amministrativo, di rivolgersi in sede assembleare. Soltanto una volta esperito l’iter previsto dal legislatore, e quindi il doppio passaggio organo amministrativo – organo assembleare, potrà essere esaminata la sussistenza di eventuali profili di illegittimità della non accettazione della domanda di ammissione nella cooperativa. Il mancato rispetto della procedura endosocietaria rende, pertanto, inammissibile la domanda proposta direttamente avanti al Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di diventare socio, emesso dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
E' legittima la clausola statutaria di una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa che preveda l'esclusione del socio che si renda moroso nel pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell’alloggio lui assegnato. L'esclusione deliberata ai sensi di una simile clausola comporta, per il socio escluso, la decadenza dal diritto di godimento dell’immobile e l'obbligo di rilascio dello stesso alla cooperativa.
L'obbligo di prestare garanzia fideiussoria a favore di acquirenti di immobile da costruire, di cui all all'art. 2 d. lgs. 122/2005, non trova applicazione in caso di promesse di vendita di immobili "sulla carta", con ciò intendendosi gli immobili da costruire in relazione ai quali il permesso di costruire non sia ancora stato richiesto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto valida la delibera di esclusione di un socio di cooperativa edilizia per mancato pagamento di somme dovute alla società, in presenza di una clausola statutaria che prevedeva l'esclusione del socio per tale specifica ipotesi di inadempimento. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto non condivisibile la giustificazione portata dal socio inadempiente consistente nel mancato rilascio da parte della società delle garanzie fideiussorie previste per legge, stante l'assenza dell'obbligo di prestare alcuna garanzia fideiussoria nel caso concreto di immobile da costruire per cui non era ancora stato richiesto il permesso di costruire].
Deve ritenersi valida la fideiussione rilasciata da un c.d. Confidi minore iscritto - nell'apposito elenco - nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario.
Il credito al rimborso di un finanziamento erogato da un socio diviene esigibile a fronte dell'estinzione del rapporto sociale. Nel caso di estinzione del rapporto a titolo di recesso, esso presuppone l'efficacia del recesso che, in caso di delibera sottoposta a condizione risolutiva, è parimenti subordinato, in via derivata, alla stessa condizione, non potendosi ammettere un recesso giustificato da modifiche statutarie e di status mai avvenute. Parimenti, le ipotesi di inefficacia previste dall’art. 2437-bis CC riguardino il recesso comunicato in conseguenza di delibere valide ed efficaci. In caso di avveramento dell'anzidetta condizione, deve, dunque, escludersi l'efficacia del recesso e l'esigibilità del credito alla restituzione del finanziamento.
Nel giudizio di impugnazione avverso la delibera di esclusione, l'indagine deve essere limitata ai motivi espressamente indicati nella deliberazione non potendo essere indicati altri ex post in giudizio.
Le clausole di esclusione del socio, previste dall'atto costitutivo, devono essere definite in modo chiaro e ancorate a parametri oggettivi preventivamente determinati, ossia devono consentire di conoscere in anticipo quali siano le condotte incompatibili con la conservazione del rapporto sociale, garantendo così al socio escluso la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede di opposizione.
Il termine per il socio di cooperativa per opporsi all’esclusione di cui all’art. 2533 c.c. è perentorio e la mancata opposizione gli preclude di contestare, anche solo in via di eccezione in altro giudizio, il fondamento e la regolarità del procedimento di esclusione.
Nel contratto di locazione e nei contatti affini, come l'assegnazione in godimento di un alloggio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, i vizi della cosa che pregiudicano la qualità del godimento dell'immobile da parte del conduttore non implicano la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, ma attengono esclusivamente all'adempimento (inesatto) delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. Soltanto quando i vizi della cosa locata comportino una causa di inagibilità e si riferiscano a requisiti imposti da norme inderogabili (sicurezza degli edifici, prevenzione incendi ecc.), il contratto deve ritenersi nullo per impossibilità dell'oggetto, senza che assuma rilevanza, in senso contrario, l'eventuale conoscenza e accettazione dei vizi da parte del conduttore, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle norme imperative.