Ai sensi dell’art. 2536 c.c., il termine annuale entro il quale la società cooperativa può esigere dal socio cessato il pagamento dei conferimenti non versati decorre dal momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto associativo e non dall’approvazione del bilancio sulla base del quale è operata la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2535 c.c.
Il recesso determina la perdita della qualità di socio con il perfezionarsi della relativa fattispecie, da individuarsi, secondo le diverse ricostruzioni, nel ricevimento della comunicazione di recesso da parte della società oppure nella comunicazione della sua accettazione da parte dell’organo amministrativo o nell’inutile decorso del termine previsto per il diniego. La successiva liquidazione della quota costituisce un effetto dello scioglimento del rapporto sociale e non una condizione sospensiva dell’efficacia del recesso.
La decorrenza del termine previsto dall’art. 2536 c.c. non può essere differita sino alla determinazione o al pagamento della quota di liquidazione, non essendo imposta dalla legge la compensazione tra il credito del socio alla liquidazione della partecipazione e il credito della società relativo ai conferimenti non versati. Una diversa interpretazione rimetterebbe inoltre alla società creditrice, attraverso la scelta del momento in cui sottoporre il bilancio all’approvazione, la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione del proprio diritto.
In caso di recesso del socio cooperatore può essere rimborsato ovvero restituito solo l’importo che è stato già pagato e non quello ancora da pagare. La cooperativa deve restituire al socio receduto, a titolo di liquidazione della sua quota di partecipazione, il valore del capitale sociale effettivamente versato, al netto delle perdite di bilancio registrate nell'anno nel quale abbia avuto effetto il recesso.
La cooperativa non può richiedere al socio receduto il pagamento della parte del conferimento che tale socio si era impegnato a versare al momento dell'ammissione in cooperativa.
Le società cooperative, oltre che al generale principio di correttezza e buona fede, devono anche adeguare i loro comportamenti alla status di riconosciute “organizzazioni di produttori”, regolato a livello comunitario, che prevede come dette compagini debbano adeguarsi al principio di assenza di discriminazione tra gli aderenti, funzionamento democratico, proporzionalità delle sanzioni in caso di inosservanza dei regolamenti interni [il tribunale, nel caso di specie, in applicazione del detto principio, ha ritenuto illegittima la delibera del CdA di esclusione di un socio cooperatore alla luce della mancata esclusioni di altri soci che si trovavano nella medesima circostanza, e precisamente che partecipavano in altre società astrattamente concorrenti].
La violazione formale delle regole di convocazione del consiglio di amministrazione non comporta l'automatica invalidità della deliberazione del c.d.a., che può configurarsi solo quando dalla violazione formale derivi un concreto pregiudizio agli interessi del socio legittimato all’impugnazione.
In tema di società cooperative, la clausola statutaria che preveda come causa di esclusione del socio la circostanza che lo stesso “svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali” è determinata nell'individuare gli elementi costitutivi della condotta che giustificano l'esclusione, e si tratta di valutazione svolta ex ante nello statuto non sindacabile in sede giudiziale.
Compete al giudice del merito la valutazione in concreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo.
Ai fini della legittimità della delibera di esclusione del socio di cooperativa per attività concorrenziale, non è richiesto l’accertamento di un nocumento effettivo per la società, atteso che quella che viene in rilievo è in sé la condotta lesiva tenuta dal socio rispetto agli interessi della società alla luce sia del principio di buona fede (cui non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato) sia dell’elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula - in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo - il reciproco affidamento dei soci. [Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che lo svolgimento di attività concorrenziale nel medesimo settore ed ambito spaziale, a mezzo di una società di cui il socio possedeva la quasi totalità delle quote, integrasse profili di gravità tali da giustificare la deliberata esclusione.]
Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è configurabile esclusivamente in presenza di una società costituita a tempo indeterminato. Ne consegue che la previsione statutaria di una durata particolarmente lunga, ancorché eccedente l’aspettativa di vita dei soci, non è equiparabile alla durata indeterminata e non legittima l’esercizio del recesso ad nutum.
In assenza di una specifica previsione di legge o statutaria, deve escludersi il diritto del socio di ottenere il riacquisto delle proprie azioni da parte della banca emittente, nonché un correlativo obbligo di acquisto in capo a quest’ultima, atteso che la dismissione della partecipazione avviene normalmente mediante circolazione tra privati e che esigenze di tutela della solidità patrimoniale e del sistema finanziario impediscono di configurare un generalizzato obbligo di liquidazione delle azioni.
La Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009 del 2 marzo 2009 pur priva di efficacia vincolante, costituisce criterio interpretativo degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione gravanti sugli intermediari nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (tra questi anche le azioni non quotate in borsa di una banca popolare), imponendo l’adozione in capo alla banca/intermediario di cautele rafforzate in considerazione delle difficoltà di smobilizzo dell’investimento, a maggior ragione ove l’intermediario coincida con l’emittente dei prodotti. Le azioni di banche popolari di difficile smobilizzo, non negoziate su mercati regolamentati ma su sistema multilaterale di negoziazione, rientrano tra i prodotti finanziari illiquidi, con conseguente obbligo per gli intermediari di fornire un’informazione rafforzata e continuativa al cliente circa le difficoltà di smobilizzo e le condizioni di negoziazione dei titoli.
A fronte dell’allegazione – da parte dell’investitore – dell’inadempimento degli obblighi informativi, l’onere di dimostrare il corretto e diligente assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi.
In materia di servizi di investimento, la valutazione di adeguatezza, ai sensi del Regolamento Consob n. 16190/2007, è richiesta esclusivamente in caso di prestazione di servizi di consulenza o di gestione di portafogli, mentre, negli altri casi, l’intermediario è tenuto alla sola valutazione di appropriatezza, consistente nella verifica del livello di esperienza e conoscenza del cliente e nell’obbligo di avvertirlo qualora l’operazione risulti inappropriata. L’intermediario non adempie all’obbligo di valutazione dell’appropriatezza mediante la mera indicazione formale della non appropriatezza dell’operazione nell’ordine di acquisto, essendo necessario che tale valutazione sia effettivamente parametrata al livello di esperienza e conoscenza del cliente; in ogni caso, la segnalazione di non appropriatezza o non adeguatezza non esonera dall’ulteriore e autonomo obbligo di fornire un’informativa completa e specifica sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario.
In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi e valutativi gravanti sull’intermediario, espressione dei doveri di cui all’art. 21 TUF, sono funzionali a colmare l’asimmetria informativa con il cliente retail e a garantire scelte di investimento consapevoli, imponendo non solo la segnalazione dell’inadeguatezza o inappropriatezza dell’operazione, ma anche l’esplicitazione delle relative ragioni; la loro violazione integra un inadempimento contrattuale, quale vizio funzionale del rapporto, che legittima il cliente a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
In materia di intermediazione finanziaria, l’azione di risoluzione per inadempimento investe il contratto quadro di investimento e non i singoli ordini, che costituiscono meri atti esecutivi; trattandosi di contratto di durata, la risoluzione opera, ai sensi dell’art. 1458 c.c., limitatamente alle operazioni eseguite in violazione degli obblighi di condotta dell’intermediario e comporta il diritto alle reciproche restituzioni secondo la disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Gli obblighi di restituzione derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento, essendo debiti di valuta a favore della parte non inadempiente, non sono soggetti a rivalutazione monetaria e danno diritto esclusivamente agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Nell’ambito dell’impugnazione, da parte del socio, della delibera del CdA che ne ha disposto l’esclusione dalla compagine della società cooperativa, la competenza spetta alla Sezione Specializzata Impresa. Ne consegue che l’atto introduttivo deve essere un atto di citazione, redatto nelle forme del c.d. rito ordinario Cartabia.
L’art. 2533, comma 3 c.c. prevede che contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della stessa; in applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di impugnazione delle delibere condominiali - ma senza dubbio applicabile in via analogica al caso di delibera da parte del CdA di esclusione del socio dalla compagine della società cooperativa - ai fini della tempestività dell’opposizione dovrà tenersi conto non già della data di deposito del ricorso in cancelleria bensì della data di notifica dell’atto stesso.
L'annullamento della delibera di esclusione di un socio dalla compagine societaria, non precedentemente sospesa ex art. 2378 c.c., ha efficacia retroattiva limitatamente alle questioni patrimoniali e non si estende, invece, a quegli aspetti che incidono sul preminente interesse della società alla certezza e alla stabilità del proprio operato, ancorché dall'annullamento della delibera di esclusione derivi una modifica della composizione della maggioranza.
Il socio di società cooperativa, il quale abbia correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie (secondo quanto previsto dall’art. 2532 c.c), ha interesse in caso di condotta omissiva dell’organo amministrativo ad ottenere una pronuncia del giudice che accerti la legittimità del recesso alla data in cui questo è stato comunicato alla società. Questo perché il silenzio dell’organo amministrativo non ha valore di assenso alla manifestata volontà di recedere. Il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio.
Il recesso convenzionale, oggi disciplinato all’art. 2532 c.c., in quanto previsto dall’atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o approvazione del consiglio di amministrazione. Tali clausole volte a garantire il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che, tuttavia, non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in rifiuto di provvedere o in diniego assoluto ed immotivato all’approvazione, i quali oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell’esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio ai sensi dell’art. 2437, comma 3, c.c. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione opera come condizione di efficacia
É legittima la delibera di esclusione del socio di società cooperativa che non ottemperi a statuto, regolamenti o deliberazioni della cooperativa, che non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte verso la società, o che si renda moroso in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti alla medesima.
La deliberazione assunta da una cooperativa di esclusione di un socio per gravi inadempienze può essere opposta da quest’ultimo ai sensi dell’art. 2533 c.c. entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione che deve essere idonea a rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione e consentirgli di difendersi. La società nel giudizio di opposizione resta vincolata ai fatti dedotti nella delibera che, per giustificare l’esclusione, devono essere connotati da colposità e gravità ed essere idonei ad arrecare pregiudizio alla società; in assenza di specifiche fattispecie delineate nello statuto spetterà al giudice la valutazione della specifica gravità del comportamento del socio e del concreto pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale. In questo quadro, va considerata illegittima l’esclusione del socio che abbia reso testimonianza in un giudizio penale nei confronti del legale rappresentante della cooperativa laddove detta testimonianza non sia risultata rilevante nel giudizio e, comunque, non sia stata accertata come falsa in un giudizio di querela di falso. Di conseguenza la delibera di esclusione del socio è invalida e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa deve essere ripristinato ex tunc.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia, che devolve ad arbitri rituali le controversie tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili, comporta l’incompetenza del giudice ordinario anche quando l’attore, già escluso dalla compagine sociale, agisca chiedendo la nullità o la risoluzione di convenzioni urbanistiche, ove tali domande siano strettamente connesse a pretese restitutorie e creditorie derivanti dal rapporto sociale. Infatti, la perdita della qualità di socio non esclude l’operatività della clausola arbitrale, quando la controversia riguarda crediti conseguenti all’esclusione.