Il danno da illecita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste in linea teorica nell'aggravamento della perdita netta ovvero in quell'erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell'attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.) abbia eventualmente prodotto; e non invece nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, differenza che attiene a due grandezze che non sono riconducibili alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stesso passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento, ed essendo l'attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore.
Il curatore è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali anche con riferimento alla s.r.l. dovendo ammettersi in via analogica la sussistenza anche per i creditori di srl del diritto di agire contro gli amministratori per ripristinare la garanzia patrimoniale eventualmente compromessa da condotte negligenti o dolose dei primi.
Un giudizio di responsabilità può essere promosso per ottenere riscontro di ciò che si afferma e non a scopo esplorativo, per verificare se siano stati commessi dei fatti illeciti fonte di responsabilità (nella specie il curatore veniva condannato per temerarietà della lite).
Costituisce grave inadempimento del liquidatore la mancata convocazione dei soci per informarli di aver smarrito incolpevolmente l'intera documentazione contabile della società.
Integra una giusta di causa di revoca l'inottemperanza del liquidatore all'ordine di presentare il conto di gestione impartito dal g.i.
Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il mandato si presume oneroso.
Deve ritenersi che l'assemblea dei soci abbia la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore così come l'amministratore, l'assenza di giusta causa determinando il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art.1725 cc primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art.1725 cc secondo comma, art.2383 cc terzo comma per gli amministratori di spa), l'assenza della giusta causa così come del congruo preavviso rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di un risarcimento o, meglio, di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.
La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio instaurato dal soggetto revocato.