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Presupposti per l’accertamento dello stato di scioglimento di una S.r.l. da parte del Tribunale
Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell’accertamento dello stato di scioglimento e...

Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell'accertamento dello stato di scioglimento e dell'apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.

Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell'unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.

Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.

In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l'eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell'altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.

 

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Morte dell’unico socio di s.r.l., curatore dell’eredità giacente e scioglimento della società
La morte dell’unico socio di S.r.l. non integra la causa di scioglimento per inattività ex art. 2484 n. 3 c.c.,...

La morte dell'unico socio di S.r.l. non integra la causa di scioglimento per inattività ex art. 2484 n. 3 c.c., posto che il curatore dell'eredità giacente (ove nominato), dovendo per legge esercitare le ragioni della eredità ed amministrarla, è anche investito della gestione della posizione di socio. Il curatore dell'eredità giacente, debitamente autorizzato, può altresì decidere, come socio, previa convocazione dell’assemblea, la messa in liquidazione volontaria della società e la nomina del liquidatore.

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Nomina giudiziale dei liquidatori: legittimazione ad agire
L’autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire nell’accertamento della causa di scioglimento della società in caso di inerzia dell’amministratore, ex artt....

L'autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire nell’accertamento della causa di scioglimento della società in caso di inerzia dell’amministratore, ex artt. 2485 e 2487 c.c.. Tuttavia, è inammissibile il ricorso a tal fine proposto dall'amministratore stesso, anche in regime di prorogatio, in quanto quest'ultimo è soggetto legittimato - ed anzi obbligato - dalla norma all’accertamento dello stato di scioglimento della società e non può chiedere al Tribunale di sostituirsi a sé stesso. L’amministratore è tenuto ad attivarsi celermente, accertando lo stato di scioglimento dell’ente amministrato, convocando poi l’assemblea dei soci per la nomina di liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea, potrà ricorrere poi al Tribunale per la nomina del liquidatore.

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Cancellazione della società e successione dei soci nei rapporti controversi
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945...

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945 c.c. e, quindi, la cessazione della rappresentanza legale in capo al soggetto a ciò designato; conseguentemente, la cancellazione - avvenuta prima della instaurazione di un giudizio o nel corso dello stesso - determina da un lato la perdita della capacità di stare in giudizio del legale rappresentante ex art. 81 c.p.c. e dall’altro la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avanzate dalla società o, comunque, la loro definizione in rito in ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Al contempo, la cancellazione della società determina la successione dei soci (pro quota tra di loro) nella titolarità dei rapporti patrimoniali attivi (cespiti, crediti o aspettative di credito litigiose già attivate) dell’Ente; in ragione di ciò, i soci diventano legittimati a far valere i diritti conseguenti e, pertanto, sono legittimati ad agire e/o resistere in giudizio per la tutela delle posizioni giuridiche originariamente in capo alla società: ciò non per far valere un diritto dell’Ente od i cui effetti si producano nella sfera giuridica dello stesso, quanto invece per ottenere un provvedimento che riverberi i propri effetti nella sfera giuridica del socio.

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L’accertamento della causa di scioglimento della società ex art. 2484 n. 3 c.c.
Ove la società risulti inattiva e senza organo amministrativo per oltre 10 anni, trovandosi in una situazione di stallo, senza...

Ove la società risulti inattiva e senza organo amministrativo per oltre 10 anni, trovandosi in una situazione di stallo, senza alcun interesse del socio titolare del 99% del capitale sociale alla prosecuzione dell'attività sociale, spetta al Tribunale l'accertamento dello scioglimento della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c. e la nomina dei liquidatori [nel caso di specie, il socio titolare del 99% del capitale sociale era lo Stato, quale erede del socio defunto ex art. 586 c.c.].

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Presupposti per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 C.P.C.
È inammissibile l’istanza per la nomina di un curatore speciale di s.r.l. ex art. 78 c.p.c. nel procedimento relativo all’accertamento...

È inammissibile l’istanza per la nomina di un curatore speciale di s.r.l. ex art. 78 c.p.c. nel procedimento relativo all’accertamento dello stato di scioglimento della società, dal momento che quest’ultima non è contraddittore necessario.

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Bilancio finale di liquidazione: approvazione espressa in assemblea con contestuale rinuncia a proporre reclamo
È ammissibile che il bilancio finale di liquidazione sia approvato espressamente dai soci in assemblea, ove questi ultimi vi abbiano...

È ammissibile che il bilancio finale di liquidazione sia approvato espressamente dai soci in assemblea, ove questi ultimi vi abbiano acconsentito, quale modalità alternativa al meccanismo di approvazione tacita previsto dall’art. 2493, comma 1, c.c. In questo caso, e salvo che non sia stato approvato all’unanimità con rinuncia dei soci a proporre reclamo, l’eventuale approvazione a maggioranza del bilancio finale di liquidazione lascia impregiudicato il diritto del singolo socio che abbia espresso voto contrario a promuovere reclamo ai sensi dell’art. 2492 c.c.

Non sussiste un termine di decadenza per il deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2492, comma 2, c.c. L’eventuale passaggio di tempo fra presentazione/approvazione del bilancio finale di liquidazione, da un lato, e deposito presso il Registro delle Imprese, dall'altro, con conseguente mutamento della situazione economica e patrimoniale è irrilevante ai fini dell’iscrizione della richiesta cancellazione da parte del Conservatore, dovendo quest’ultimo verificare soltanto il rispetto della procedura formale.

Il bilancio finale di liquidazione va depositato al Registro delle Imprese unitamente alla relazione dei sindaci ai sensi dell’art. 2492, comma 2, c.c. Ai fini dell’iscrizione della richiesta di cancellazione della società, il Conservatore è tenuto a verificare esclusivamente che detta relazione sia allegata al bilancio finale di liquidazione, non potendo invece sindacare nel merito quanto affermato dall’organo di controllo.

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Sopravvenienze attive e passive di società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

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Liquidazione coatta amministrativa di società di capitali e responsabilità del Commissario liquidatore
Nel caso di società in liquidazione coatta amministrativa, la responsabilità del Commissario Liquidatore è dettata dalle norme della legge fallimentare...

Nel caso di società in liquidazione coatta amministrativa, la responsabilità del Commissario Liquidatore è dettata dalle norme della legge fallimentare per il curatore ed egli deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio.
L’azione del commissario liquidatore ex art. 206, comma 1, L.F., non diversamente da quella proposta dal curatore fallimentare ex art. 146, comma 2, L.F., è un diritto processuale ancipite, che ricomprende – in unica azione autonoma e inscindibile – sia l’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c. che quella di cui sono titolari i creditori sociali ex art. 2394 c.c. “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” (comma 2) a causa dell’inosservanza da parte degli amministratori “degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Nei confronti del liquidatore di una società a responsabilità limitata è possibile esperire le medesime azioni proponibili nei confronti dell’amministratore, in virtù del richiamo di cui all’art. 2489 c.c..
I liquidatori sono responsabili nei confronti della società, come anche dei soci e dei terzi creditori nei limiti previsti dall’art. 2476 c.c.. La professionalità e la diligenza richieste secondo la natura dell’incarico conferito costituiscono parametri da valutarsi comunque con riferimento al fine ultimo della liquidazione ed estinzione della società ed al compimento dei soli atti utili al raggiungimento di tale scopo; l’attività discrezionale, e come tale insindacabile, dei liquidatori ha quindi come limiti la ragionevolezza e la coerenza con le finalità proprie della particolare fase della vita della società cui sono preposti. Analogamente alla responsabilità degli amministratori, anche quella dei liquidatori è quindi una responsabilità qualificata e, per non incorrere in responsabilità, i liquidatori devono agire con la diligenza del corretto liquidatore, determinata in relazione all’incarico ed alle specifiche competenze.
Ai fini del riparto dell’onere della prova l’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale; l’azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
La fase di liquidazione deve essere improntata a finalità conservative del patrimonio sociale, al fine di tutelare non solo gli interessi dei creditori al pagamento dei debiti sociali, ma anche gli interessi dei soci alla ripartizione del residuo.
Con l’apertura della successione ereditaria gli eredi succedono e sono tenuti a farsi carico anche delle responsabilità per danno imputabili al defunto, ivi inclusa la responsabilità professionale ex art. 199 L.F, atteso che l’illecito civile (sia contrattuale che extra contrattuale) non si estingue con la morte del responsabile, ma si trasmette agli eredi dello stesso, secondo il principio generale in materia di obbligazioni.

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Ripartizione di acconti sul risultato di liquidazione: responsabilità del liquidatore e del socio
Indipendentemente da una preventiva delibera assembleare in senso lato autorizzativa, sussiste la responsabilità del liquidatore che, in spregio all’art. 2491...

Indipendentemente da una preventiva delibera assembleare in senso lato autorizzativa, sussiste la responsabilità del liquidatore che, in spregio all'art. 2491 c.c., provvede, a fronte dell'indisponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali, alla ripartizione tra i soci di acconti sul risultato della liquidazione sotto forma di distribuzione di utili che, quand'anche attinenti all'esercizio antecedente alla messa in liquidazione della società, costituiscono una parte dell'attivo che avrebbe determinato il risultato della liquidazione e  ne rappresentano un acconto.
Il disposto dell’art. 2495 c.c. nella parte in cui afferma che "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione" deve essere inteso come comprensivo delle somme che i soci hanno ricevuto a titolo di acconto, proprio perché l’acconto è solo l’anticipazione di quanto (eventualmente) dovuto in base al bilancio finale; e indipendentemente dal fatto che le somme siano state erogate dal liquidatore di sua iniziativa o, come nel caso in esame, in esecuzione di una delibera assembleare.
Una volta sorte le condizioni che ai sensi dell'art. 2467 c.c. rendono un credito postergato, il medesimo mantiene questo suo carattere fino a quando la situazione di sottocapitalizzazione non è superata dal conseguimento di quei vantaggi economici che l’operazione, in funzione della quale è stato elargito il finanziamento sociale, mirava a ottenere. All'uopo non può dedursi l’avvenuto superamento delle condizioni della postergazione dal fatto che la maggior parte dei debiti sociali è rappresentata proprio da quelli verso i soci. Infatti, le condizioni determinanti la postergazione vanno valutate in rapporto all’insieme dei debiti, non solo a quelli verso creditori “esterni”, perché, una volta pagati questi, i debiti verso i soci dovranno essere estinti secondo le regole interne – in particolare, quella del rimborso proporzionale a tutti – e non premiando un socio a discapito degli altri.

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Nomina del liquidatore giudiziale: necessaria la previa dichiarazione di scioglimento della società
Nel procedimento volto alla nomina del liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c., è inammissibile il ricorso del...

Nel procedimento volto alla nomina del liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c., è inammissibile il ricorso del socio volto a sollecitare l’intervento del Tribunale in assenza di una previa dichiarazione di scioglimento della società. Il potere suppletivo dell’autorità giudiziaria in materia di nomina di liquidatori presuppone necessariamente l’accertamento di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, nn. 1-5, c.c., da compiersi nel rispetto delle forme previste dall’art. 2480 c.c.

L’intervento giudiziale non può supplire alla mera inerzia degli organi sociali quando la società abbia deliberato volontariamente la propria liquidazione, salvo che il ricorrente deduca l’esistenza di una causa di scioglimento legale e l’omissione degli adempimenti conseguenti da parte degli amministratori.

[nella specie, la delibera assembleare di messa in liquidazione, adottata in forma non notarile, è stata ritenuta improduttiva di effetti giuridici, escludendo la possibilità di un intervento sostitutivo del Tribunale]

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