La scissione societaria rientra nel genus delle c.d. operazioni straordinarie e, a differenza della fusione, realizza un fenomeno circolatorio e, in ultima analisi, di frammentazione del patrimonio aziendale, con possibili effetti anche sulla sfera dei terzi creditori. Di conseguenza, il legislatore ha previsto dei meccanismi di tutela dell’effettività della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. che operano sia ex ante che ex post l’operazione di scissione. La tutela ex ante si concretizza nel diritto di opposizione di cui all’art. 2503 c.c., a cui rinvia l’art. 2506 ter, comma 5, c.c., per cui la scissione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis e che i creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Trattasi di una forma di tutela reale che opera come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale della società interessata dalla scissione nel caso in cui l’operazione posta in essere preveda una suddivisione patrimoniale non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori. La tutela ex post, invece, si concretizza nel vincolo di solidarietà passiva ex art. 2506 quater comma 3 c.c., il quale stabilisce che ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
In sede di opposizione alla scissione non basta al creditore dedurre genericamente una riduzione della garanzia patrimoniale, dovendo piuttosto egli fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di una effettiva probabilità che l’operazione – anche alla luce di una valutazione complessiva delle caratteristiche e degli effetti della stessa su un piano patrimoniale, economico e finanziario – possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice.
Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiaria) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria. Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica. La prima è disciplinata dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 2506 bis c.c., e si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una assegnazione ai soci in misura non proporzionale, senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro. La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa.
Ove la scissione di una società sia eseguita nell’ambito di più ampie intese pattuite tra i soci per la sistemazione di un complesso fascio di rapporti che coinvolgono anche, ma non solo, la società scissa, la rinunzia al conguaglio prevista dall’atto di scissione non comporta automaticamente la rinunzia alle ulteriori pretese economiche derivanti dai predetti accordi tra i soci.
In tema di sequestro conservativo richiesto in via cautelare nell’ambito di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso una pluralità di atti dispositivi (tra cui scissione societaria, costituzione di usufrutto e cessione di ramo d’azienda), il giudice deve verificare, oltre al fumus del credito, la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale, consistente nel pericolo che il patrimonio del debitore non resti sufficiente a garantire la soddisfazione del creditore nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito; è legittimo il rigetto dell’istanza cautelare quando, alla luce dei bilanci e della documentazione contabile, il patrimonio e l’operatività della società debitrice risultano idonei a garantire i creditori, non emergendo alcun concreto rischio di dispersione della garanzia patrimoniale.
In materia di scissione societaria, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore avverso gli atti di assegnazione rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di giudizio relativo a un atto tipico dell’organizzazione societaria, idoneo ad incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, ferma la competenza del tribunale fallimentare ove l’azione sia esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall.
In tema di scissione parziale, la presenza di un patto di manleva che tiene indenne la società beneficiaria “da eventuali sopravvenienze passive non riportate nella situazione patrimoniale di riferimento presa a base per la determinazione dei rapporti di cambio” non esclude che la garanzia prestata dalla società scissa copra anche le mere insussistenze passive, quali la sopravvenuta inesigibilità di un credito correttamente appostato a bilancio. Infatti, nonostante l’espressione “sopravvenienze passive” si riferisca stricto sensu a costi sopravvenuti dopo il closing dell'operazione non contemplati nella situazione patrimoniale assunta a parametro determinativo dei rapporti di cambio, in difetto di ulteriori specificazioni l’ambito di operatività della predetta clausola di garanzia si estende anche a quelle passività emergenti in seguito alla riduzione o alla scomparsa di elementi dell'attivo patrimoniale.
La responsabilità solidale sussidiaria delle società coinvolte nella scissione di cui all'art. 2506-quater, comma 3 c.c. va circoscritta "nei limiti del valore effettivo" e non "del valore contabile" del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto e una revisione delle poste di bilancio al fine di individuare il "valore effettivo" può essere operata esclusivamente quando il patrimonio reale sia superiore a quello dichiarato in bilancio dato che, unicamente in tal caso, la limitazione dell'art. 2506-quater, ultimo comma c.c. finirebbe per ridurre la garanzia complessiva offerta ai creditori. Conseguentemente, posto che l'approvazione del bilancio di fusione ha valore confessorio, senza che siano invocabili i limiti della revocabilità posti dall'art. 2732 c.c., non è ammissibile una tale revisione quando il patrimonio netto reale sia inferiore al dichiarato, dovendo i creditori poter fare affidamento sui dati dichiarati in bilancio dalle società partecipanti alla scissione.
In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi, tuttavia, rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione.
In tema di scissione, ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione di talché, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante.
E' onere di ciascuna delle società partecipanti alla scissione dimostrare in giudizio l'ammontare del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui.
Non può essere considerata una domanda nuova l'estensione delle domande alle società neo costituite per effetto della scissione nell’ipotesi di accertato esercizio dell’azione fondata sulla responsabilità solidale ex art. 2506-quater, terzo comma, c.c.
La scrittura privata con cui i soci assumono personalmente delle obbligazioni nell'ambito di una suddivisione di rami aziendali, da operarsi per il tramite di scissione parziale asimmetrica, cui la scrittura privata è collegata, non attribuisce alcun diritto di credito alle società partecipanti alla scissione (ma non alla scrittura privata) nei confronti dei soci paciscenti.
L’azione revocatoria della scissione avanzata ex art. 2901 c.c. dai creditori sociali è ammissibile in ragione dell’effetto traslativo che connota l’atto di scissione (parziale o totale) della società, il quale, determinando l’assegnazione di tutto o di parte del compendio immobiliare della società scissa in capo alla beneficiaria, realizza un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale della società debitrice, come tale rientrante nella nozione di atto idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, poiché incidente sulle garanzie patrimoniali di questi ultimi.
Il fondamento dell’opposizione alla scissione è da ravvisare nel rischio che il compimento dell’operazione possa pregiudicare le ragioni dei creditori, rendendo probabile il mancato o ritardato soddisfacimento delle relative pretese. Attesa la natura dell'operazione, non basta al creditore dedurre genericamente una riduzione della garanzia patrimoniale, dovendo piuttosto egli fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di un effettiva probabilità che l’operazione – anche alla luce di una valutazione complessiva delle caratteristiche e degli effetti della stessa su un piano patrimoniale, economico e finanziario – possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice.
Ne consegue che colui che si avvale dello strumento dell’opposizione alla scissione deve, pertanto, provare innanzitutto di essere titolare già al momento dell’iscrizione o pubblicazione del progetto di scissione di un credito, anche litigioso o non scaduto né liquido, verso la società scindenda e poi che, dal raffronto tra la consistenza del patrimonio e le prospettive reddituali della società prima dell’operazione e quelle successive emerga la probabile insufficienza delle risorse disponibili a far fronte al complesso dei debiti sociali pregressi.
Ai fini della prova della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di opposizione alla fusione o alla scissione non è indispensabile che il credito dell’opponente risulti dalle scritture contabili della società coinvolta nell’operazione di fusione e indicata come propria debitrice, ché, invece, la dimostrazione della qualità richiesta può esser data anche in altro modo. In particolare, con riferimento ai crediti contestati, ai fini dell’apprezzamento della legittimazione all’opposizione il giudice investito dell’azione ex artt. 2506 ter e 2503 c.c. deve limitarsi a una cognizione sommaria circa l’esistenza e fondatezza delle ragioni di credito dell’istante, potendo respingere l’opposizione per carenza di legittimazione solo quando la pretesa dell’opponente si presenti prima facie manifestamente priva di fondamento.
Considerando che la scissione non costituisce cessione a terzi in senso pieno e, in particolare, che i soggetti scaturiti dalla scissione rispondono solidalmente, nei limiti del patrimonio ricevuto, dei debiti della scissa non soddisfatti alla data della scissione (2506 quater c.c.), non può dirsi che la scissione da sola comporti automaticamente pregiudizio alle ragioni del creditore, che vede anzi moltiplicarsi il numero dei debitori. Se così fosse, poiché non esistono società senza debiti, ogni scissione sarebbe per ciò solo lesiva e revocabile.
È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria, che si attesta come rimedio diverso e complementare rispetto all’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c., in quanto l’azione revocatoria è finalizzata a ottenere l’inefficacia relativa dell’atto, al fine di renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato, avendo natura di rimedio successivo perché contesta un atto dispositivo già perfezionato, il cui effetto sia pregiudizievole per l’azione esecutiva. Diversamente, l’opposizione dei creditori sociali ex art. 2503 c.c. è finalizzata a far valere l’invalidità dell’atto.
In caso di scissione societaria - conformemente al disposto di cui all’art 2901 c.c., a mente del quale l’oggetto della revocatoria è rappresentato dagli atti con cui il debitore dispone del proprio patrimonio - l’atto oggetto di revocatoria dovrebbe individuarsi nell’assegnazione patrimoniale della società scissa alle società beneficiarie, quale momento indefettibile e necessario della scissione, che in quanto tale comporta una riduzione di parte o dell’intero patrimonio della società scindenda a favore dell’unica beneficiaria o della pluralità di beneficiarie.
Quando sia soggetto a revoca l’atto di scissione, stipulato in esecuzione di una delibera, occorre provare il carattere fraudolento di quest’ultima, da cui è sorto l'obbligo di stipula dell’atto di scissione poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria dell’atto di assegnazione, indipendentemente da un'apposita domanda volta a far dichiarare l'inefficacia della delibera, fermo restando che la sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula della scissione.