Qualora, in virtù di un contratto di cessione di partecipazioni sociali, la parte alienante abbia espressamente assunto nei confronti dell’acquirente una specifica obbligazione di “indennizzo” per il caso in cui fossero emerse nel patrimonio della società le cui quote sono state cedute passività ulteriori rispetto a quelle considerate in sede di trattative, la stessa (altro…)
Va rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in capo alla curatela che, pur essendo già in possesso di un valido titolo stragiudiziale ex art. 474, n. 3, c.p.c, ha richiesto ed ottenuto un secondo titolo esecutivo.
Infatti, l’ordinamento riconosce al creditore, che pure ha la possibilità di porre in esecuzione un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, la facoltà di procurarsi un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività, (altro…)
In tema di risarcimento danno per perdita di chances, qualora le trattative per la cessione di quote di una società di capitali siano appena iniziate, le occasioni alternative perse non sono imputabili alle trattative in corso, ma ad una libera scelta della parte contrattuale, non ravvisandosi nella fase iniziale delle trattative alcun elemento per fare affidamento sulla conclusione dell'accordo.
In materia di clausole di garanzia accessorie a contratti di compravendita di quote sociali, l'impegno assunto dal cedente di rifondere la target relativamente ad ogni pretesa fiscale e contributiva antecedente la data di cessione di quote, anche se derivante da avvisi di accertamento notificati successivamente alla cessione di quote, non obbliga la target medesima alla litis denuntiatio. Pertanto, in assenza di esplicita previsione contrattuale in tal senso, la società target potrà pretendere di essere manlevata dal cedente di quote anche se non gli aveva dato conto dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento fiscale.
La parte cessionaria di un contratto di cessione di partecipazione sociale non può dolersi del minor valore dei beni facenti parte del patrimonio della società la cui partecipazione è oggetto di cessione – a meno che la parte cedente abbia assunto specifica garanzia al riguardo ovvero qualora il consenso del cessionario sia stato carpito con l'inganno, consistente in malizie ed astuzie volte a celare la reale consistenza patrimoniale – perché oggetto diretto di cessione è la partecipazione sociale e solo indirettamente lo sono i beni facenti parte del patrimonio.
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta (altro…)
Non integra violazione di una clausola di prelazione statutaria l'ipotesi di cessione dell’intero capitale sociale del socio sul presupposto che essa configuri un’ipotesi (indiretta) di trasferimento della partecipazione societaria e dunque un trasferimento sostanzialmente elusivo di tale clausola. In altre parole, non appare predicabile l’equiparazione (altro…)
In materia di s.p.a., pur in presenza di clausola di prelazione statutaria avente portata applicativa molto ampia, la fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale non può equipararsi al fenomeno, del tutto differente, del mutamento del controllo di un socio. (altro…)
Il patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) di qualsiasi società, le cui azioni o quote siano state oggetto di cessione, appartiene soltanto ad essa, soggetto distinto dai singoli soci, la cui partecipazione societaria non esprime invero (altro…)
Qualora il programma negoziale originariamente concepito dalle parti in un accordo tra privati, anche ove consacrato da rogito notarile, abbia uno sviluppo esecutivo del tutto innovativo, come nel caso in cui si verifichi la sostituzioni di una delle parti o, ancor più, sia (altro…)
Le clausole inserite dalle parti in un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, con le quali si garantisce una certa consistenza del patrimonio sociale della società ovvero ci si assume la responsabilità circa le sopravvenienze e sopravvivenze passive, costituiscono patti accessori al contratto di cessione e, come tali, riguardano esclusivamente le parti di quel negozio; ne derivache l’originario acquirente non è carente di legittimazione attiva per il sol fatto di aver successivamente alienato quelle quote a un soggetto terzo.
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come l’insieme dei diritti patrimoniali e amministrativi che qualificano lo status di socio, e come oggetto mediato la quota parte del patrimonio che, pertanto, rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta in tal senso dal cedente; in caso contrario, le eventuali carenze o vizi del patrimonio, riguardando il valore economico della società e la sfera delle valutazioni motivazionali, non possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione.
La garanzia, con la quale il cedente si assume la piena responsabilità circa le carenze e i vizi della consistenza patrimoniale della società, non deve essere necessariamente qualificata come tale, ma è sufficiente che si evinca inequivocabilmente dal contratto.
Tra le clausole che possono essere previste e introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie, quelle di garanzia tendono a garantire l’acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale e imprenditoriale esistente al momento della cessione , mentre gli eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell’ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario.
Nel contratto di cessione di partecipazioni societarie possono essere assunti due tipi di garanzie, l’una, relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum), con la quale il cedente è tenuto a garantire che la partecipazione ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre; l’altra, connessa alla situazione patrimoniale della società, con la quale il cedente assicura la consistenza e la capacità reddituale dell’impresa (c.d. nomen bonum).