Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per definire un contratto, al fine di identificare in un complesso eterogeneo di beni la natura aziendale ai sensi dell'art. 2555 c.c., è sufficiente che in esso rilevi anche un mero residuo di organizzazione, dal quale sia comunque possibile desumere la potenzialità produttiva del tutto. (altro…)
Il contratto definitivo stipulato in esecuzione di un contratto preliminare costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti il negozio voluto; diversamente il preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco delle parti di addivenire alla stipulazione del definitivo (altro…)
In tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1525 c.c.., secondo cui “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto”, è norma inderogabile limitatamente (altro…)
In caso di cessione occulta di azienda, stante il limite legale della prova scritta dei trasferimenti di azienda di cui all'art. 2556, comma 1, c.c., è da ritenersi inapplicabile il criterio formale dell'iscrizione dei debiti aziendali nelle scritture contabili del cedente (altro…)
In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 c.c., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con (altro…)
La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati all’interno dei locali di esercizio dell'azienda ceduta essendo la stessa compiutamente identificata. Ciascuna (altro…)
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; poiché eguale criterio di riparto dell’onere della prova si applica al caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
Tale principio di diritto trova un limite solo nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell’inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l’adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Nella fase di trattative precedente la sottoscrizione di un contratto di compravendita di azienda si ha responsabilità per dolo omissivo ai sensi dell’art. 1439 c.c. solo qualora l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito (in violazione del disposto dell’art 1337 c.c.), determinando l'errore della controparte circa le potenzialità economiche dell’azienda stessa.
Nei contratti a prestazioni corrispettive qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti, proponendo vicendevolmente domande contrapposte o quando una parte si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o adempimento (altro…)
Come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina (altro…)
Il divieto dell’art. 2557 c. 1 Cc tende a tutelare l’avviamento e la produttività dell’azienda, non solo con riferimento al grado e all’intensità raggiunta all’atto della cessione, ma anche, alla sua possibilità di incremento futuro secondo il parametro di una normale e media gestione dell’impresa.
Gli effetti conseguibili con il sequestro giudiziario dell’azienda ex art. 670 c.p.c. non sono corrispondenti a quelli di un godimento pieno ed immediato che si possono ottenere con il provvedimento di rilascio dell’azienda al titolare ex art. 700 c.p.c.. Il sequestro giudiziario, lungi dall’essere funzionale ad assicurare che l’azienda conservi piena operatività, ha prevalente funzione conservativa e non è (altro…)