La cessione d’azienda non comporta automaticamente il sorgere di una responsabilità solidale tra cedente e cessionario con riguardo ai debiti di natura retributiva relativi ai rapporti di lavoro esauriti: rispetto a questi ultimi, infatti, non trova applicazione l’art. 2112 c.c. che presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, ma l’art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta ove risultino dai libri contabili obbligatori.
La natura del procedimento cautelare (nella specie un ricorso per sequestro giudiziario), semplificato e privo delle preclusioni tipiche del giudizio di merito, priva di pregio le eccezioni di inammissibilità che fanno leva sulla novità di alcune domande (altro…)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, è sufficiente che il complesso organizzato dei beni dell’impresa sia passato (altro…)
L’art. 2704 c.c. è volto a disciplinare l’opponibilità della data di scrittura privata ai terzi aventi causa e, pertanto, non trova applicazione nei rapporti tra le parti che hanno sottoscritto il documento stesso, dovendosi considerare parte anche il rappresentante (altro…)
In sede di accertamento giudiziale dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita ex art. 1456 c.c., qualora il convenuto abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (altro…)
Ai sensi dell’art. 2555 c.c. l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l’esercizio dell’impresa. (altro…)
Non si ravvisa malafede nell'operato della società conferente di ramo d'azienda che richieda esplicita adesione all'operazione di conferimento, al fine di evitare l'esercizio del diritto di recesso dei terzi contraenti previsto dall'art. 2558, co. 2, c.c.
In caso di cessione di ramo d'azienda, deve presumersi - anche in forza dell'argomento di prova evincibile ex art 116 c.p.c. dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione contabile - la responsabilità dell'amministratore e poi liquidatore della società cedente nonché debitrice originaria, per aver omesso la dovuta iscrizione nella contabilità sociale del credito di regresso vantato dalla società costituitasi fideiussore, poiché con tale violazione l'amministratore ha definitivamente consolidato la perdita dovuta al mancato pagamento da parte della società cedente, impedendo alla creditrice di regresso di rivalersi sulla cessionaria. L'amministratore, pertanto, è tenuto a risarcire un danno diretto di pari importo capitale.