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Applicazione analogica della normativa in materia di condominio alla modifica delle tabelle millesimali nei consorzi
È illegittima la delibera che ripartisce le spese del consorzio in deroga a quanto previsto dalle tabelle millesimali nel caso...

È illegittima la delibera che ripartisce le spese del consorzio in deroga a quanto previsto dalle tabelle millesimali nel caso in cui lo statuto del consorzio preveda espressamente che la ripartizione di tutte le spese ed oneri del consorzio debba avvenire sulla base delle carature in millesimi indicate in una specifica tabella millesimale.

In materia di consorzi, in mancanza di esplicita previsione statutaria in ordine alle modalità di modificazione delle tabelle millesimali, appare arbitrario ritenere che tali tabelle possano essere modificate a maggioranza, come qualsiasi altro contenuto regolamentare, ed appare invece applicabile per analogia la disciplina di legge che regola le modifiche delle tabelle millesimali in ambito condominiale, ove è richiesta l'unanimità.

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Sulla natura del consorzio volontario ex art. 918 c.c.
Dal punto di vista negoziale, il consorzio ex art. 918 c.c. va ricondotto ad un rapporto plurilaterale fra soggetti privati...

Dal punto di vista negoziale, il consorzio ex art. 918 c.c. va ricondotto ad un rapporto plurilaterale fra soggetti privati accomunati da un medesimo scopo. A tale schema negoziale male si attagliano i rimedi previsti per i contratti a prestazioni corrispettive. I rapporti fra i proprietari dei fondi vicini aderenti al consorzio e fra il consorzio e i singoli aderenti vengono regolati in base a quanto previsto dallo Statuto.

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Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di una società consortile
Alle società consortili si applicano le disposizioni relative al tipo sociale prescelto, eventualmente temperate da quelle sui consorzi. Da ciò...

Alle società consortili si applicano le disposizioni relative al tipo sociale prescelto, eventualmente temperate da quelle sui consorzi. Da ciò discende che se la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, ciò non consente di giustificarne lo stravolgimento dei connotati fondamentali, tra cui quello che riguarda la disciplina di tutela dei soci e dei creditori sociali.

L’azione di responsabilità esercitata nell’interesse dei creditori decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell’insufficienza del patrimonio sociale, per l’inidoneità dell’attivo, raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti, con la precisazione che tale condizione non corrisponde allo stato d’insolvenza, derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito, sicché in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, anche se esercitata dal curatore, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto, cui questi devono adempiere con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Di contro, l’azione spettante ai creditori sociali ha natura aquiliana, rispetto alla quale il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società con conseguente diritto del creditore di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

L’esistenza di un conflitto di interessi tra la società e il suo amministratore non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore e controparte contrattuale, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società e il suo amministratore.

Sussiste conflitto di interessi quando l’amministratore persegue una finalità inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile da quest’ultimo, per sé medesimo o per conto del terzo, segua o possa seguire il danno della società rappresentata. Viceversa, il conflitto di interessi non produttivo di danno, si risolve in una mera situazione potenzialmente lesiva, che, sul piano civilistico, non determina l’insorgenza di alcun obbligo risarcitorio.

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Patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. e accertamento della stipula mediante contratti standard per adesione
In ordine ai limiti contrattuali della concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2596 c.c. regola in modo espresso e specifico il...

In ordine ai limiti contrattuali della concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2596 c.c. regola in modo espresso e specifico il patto di non concorrenza, disponendo che questo debba essere circoscritto, in via alternativa, a una determinata zona o a una determinata attività.

L’apposizione di una clausola di non concorrenza in un contratto (nel caso di specie, un contratto di associazione in partecipazione) richiede l’accertamento di una specifica e particolareggiata trattativa sul contenuto della clausola limitativa; trattativa che si esclude nel caso di contratti standard, composti da varie clausole predisposte unilateralmente e sottoscritte per adesione ex art. 1341 c.c.

Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio. Infatti, posto che l’art. 1341 c.c. non si limita a richiedere la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate, con la loro sottoscrizione indiscriminata non sarebbe garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.

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Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Secondo il dettato dell’art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di...

Secondo il dettato dell'art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, mentre è il debitore che ha l'onere di provare il fatto estintivo - costituito dall'adempimento - del diritto azionato dal creditore.

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Responsabilità di amministratori e sindaci di società consortile
La società consortile non ha una propria disciplina, dovendosi, per l’effetto, applicare di volta in volta le norme previste per...

La società consortile non ha una propria disciplina, dovendosi, per l’effetto, applicare di volta in volta le norme previste per il tipo di società scelto all’atto di relativa costituzione. Ne deriva che, linea di principio, ove i soci abbiano così costituito il consorzio sotto forma di società di persone o di capitali dovrà applicarsi la disciplina della corrispondente tipologia di compagine.

Dalla qualificazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. in termini di responsabilità contrattuale (colposa) deriva che, mentre sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi, i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, per converso compete all'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto danno, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico. Deve, infatti, ritenersi operante la presunzione di colpa di cui al generale disposto dell'art.  1218 c.c., con la conseguenza che la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo. Il tutto, in ogni caso, nei limiti dell'art. 1223 c.c., con la conseguenza che all'amministratore di società di capitali legato ad essa da un rapporto di mandato che, pure, si sia reso responsabile di condotte illecite, non potrà imputarsi ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subìto ma, al contrario, soltanto quei pregiudizi che si pongano quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ascrittogli.

Quanto ai doveri dei sindaci in generale, giova rammentare che il controllo del collegio sindacale non è circoscritto all'operato degli amministratori, estendendosi, invero, a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali.

I sindaci possono essere chiamati a rispondere dei danni sofferti dalla società ovvero dai creditori sociali sia nel caso in cui l’evento lesivo sia conseguenza del mancato o negligente adempimento dei doveri di verità e segretezza che la legge pone specificamente a carico dell’organo di controllo, sia nel caso in cui il pregiudizio lamentato sia conseguenza, anche ed innanzitutto, di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire nell’espletamento dei loro compiti. Originando quindi la responsabilità dei sindaci sia per fatto proprio che per omissione del controllo, è chiaro che, vigente il principio di colpevolezza, la responsabilità concorrente del collegio sindacale per i fatti dannosi ascrivibili agli amministratori sussisterà solo nel caso in cui ai sindaci potrà in ogni caso addebitarsi il mancato o negligente espletamento dei compiti di controllo. Segnatamente, i sindaci rispondono non per il fatto in sé degli amministratori foriero di danni, ma solo se ed in quanto, in relazione all’evento lesivo oggetto di doglianza, sia configurabile, a loro carico, la violazione dell’obbligo di esercitare il controllo sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal comma primo dell’art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di assumere, se necessario, le iniziative sostitutive dell'organo gestorio.

La responsabilità concorrente dei sindaci, pur trovando uno dei suoi presupposti nell’illegittimo comportamento degli amministratori, resta pur sempre una responsabilità per fatto proprio dei componenti dell’organo di controllo, postulando che i sindaci siano venuti meno al loro dovere di vigilare sugli amministratori e di impedire il compimento di attività illegittime ad opera di costoro; il tutto, peraltro, con l’importante conseguenza che detta responsabilità potrà essere affermata solo ove sia in concreto dimostrata anche l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inosservanza dell’obbligo di controllo gravante sui sindaci ed il pregiudizio prodotto dall’illecito comportamento degli amministratori.

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La regola di cui all’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento
La regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento. Ne consegue che,...

La regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento. Ne consegue che, con riferimento ai consorzi, i membri del consiglio direttivo e i consociati possano impugnare le delibere dell’assemblea dei consociati, così come gli stessi consociati possono impugnare le delibere dell’organo amministrativo o direttivo, laddove ne risulti direttamente leso un loro diritto.

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Il procedimento ex art. 2473, co. 3, c.c. per la determinazione del valore della partecipazione del socio escluso
Il riferimento all’art. 1349, co. 1, c.c., contenuto nell’art. 2473 c.c. esplicita l’intendimento del legislatore di rimettere la determinazione del...

Il riferimento all’art. 1349, co. 1, c.c., contenuto nell’art. 2473 c.c. esplicita l’intendimento del legislatore di rimettere la determinazione del valore della partecipazione societaria – nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo – non già alla decisione del giudice, ma al contratto tra socio e società, avente ad oggetto la liquidazione della quota il cui contenuto viene stimato da un terzo (l’arbitratore), il quale, quindi, concorre alla formazione e all’integrazione del contenuto del negozio.

L’esperto deve procedere con equo apprezzamento e la vincolatività delle determinazioni dallo stesso raggiunte può essere esclusa solo ove se ne accerti la manifesta iniquità o erroneità. Solo nel caso di impugnazione ex art. 1349 c.c. per manifesta iniquità o erroneità della determinazione dell’arbitratore vi potrà essere l’intervento sostitutivo del giudice, chiamato, da un lato, all’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima del terzo, e dall’altro, alla nuova determinazione, sostitutiva di quella dell’esperto-arbitratore.

La procedura di cui all’art. 2473, co. 3, c.c. ha natura esclusiva e non è consentito al socio escluso o receduto adire direttamente l’autorità giudiziaria mediante l’instaurazione di un ordinario processo di cognizione piena per la determinazione del “giusto valore di liquidazione” senza il rispetto delle procedure di cui al citato art. 2473 c.c.

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Contributi consortili e rapporto sociale
Il funzionamento della società consortile ed i rapporti con i suoi consorziati sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consortile. Lo...

Il funzionamento della società consortile ed i rapporti con i suoi consorziati sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consortile. Lo statuto ed il regolamento consortile di una società consortile possono prevedere, ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., nell’ambito ed in attuazione dello scopo consortile e del relativo oggetto sociale, che i soci – che fruiscono dei servizi della società – possano essere tenuti a contribuire alle spese ed ai costi della società ed a ripianare l’eventuale disavanzo della stessa; le relative prescrizioni attuative e specifiche di tale forma di contribuzione possono essere legittimamente disciplinate anche nel solo regolamento consortile.

Nelle società consortili organizzate in forma capitalistica, i contributi pecuniari ulteriori (rispetto ai conferimenti promessi) dei soci rappresentano degli apporti fuori capitale che si aggiungono ai conferimenti dei soci e trovano giustificazione nello scopo mutualistico-imprenditoriale perseguito e nella connessa e conseguente esigenza di assicurare costantemente alla società consortile le risorse finanziarie occorrenti alla copertura periodica di spese e costi di gestione, ovvero, in caso di disavanzo, al ripianamento delle perdite.

In tal senso, la società consortile – che richieda ai soci il pagamento dei contributi consortili (come quantificati nella contabilità aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento consortile) – agisce in ragione del rapporto sociale e lo stesso contratto di società costituisce la causa petendi sottesa; con la conseguenza che la relativa controversia, avendo ad oggetto diritti disponibili, è compromettibile in arbitrato nell’ipotesi in cui sia prevista apposita clausola compromissoria nello statuto.

È opponibile alla curatela fallimentare la clausola compromissoria contenuta in uno statuto di società consortile, qualora la procedura agisca nei confronti dei soci per far valere diritti patrimoniali relativi a contributi e crediti maturati nei confronti dei soci prima del fallimento, ovvero già presenti ed esistenti nel patrimonio del fallito prima della stessa declaratoria di insolvenza: in tale ipotesi la clausola è opponibile al curatore che aziona il medesimo contratto sociale (e lo statuto) per vantare pretese verso i soci. La clausola arbitrale resta efficace per i fatti anteriori al fallimento, essendo la pretesa sorta nel vigore del negozio governato dalla clausola compromissoria e nella specie il contratto di consorzio permane, non è sciolto dal fallimento. In casi di tal fatta, il curatore fallimentare agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione di un contratto, contenente una clausola arbitrale; donde la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore e, per esso, all’assuntore in caso di concordato fallimentare.

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