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Dovuta collaborazione alle verifiche consortili imposta dal regolamento del consorzio obbligatorio
La dovuta collaborazione alle verifiche consortili imposta dal regolamento del consorzio obbligatorio di filiera non può ridursi alla sola consegna...

La dovuta collaborazione alle verifiche consortili imposta dal regolamento del consorzio obbligatorio di filiera non può ridursi alla sola consegna della documentazione che l’impresa verificata sceglie di mettere a disposizione del consorzio, autorizzandola a negare quella che ritiene di tenere “segreta”, ma si sostanzia (anche in forza della canone della buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.) nella messa a disposizione integrale di tutta la documentazione necessaria e sufficiente all’emersione dell’intero debito contributivo.

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Conseguenze processuali della sostituzione della delibera di esclusione del socio impugnata
In caso di impugnativa di delibera dell’organo amministrativo di società consortile costituita in forma di società cooperativa per azioni e...

In caso di impugnativa di delibera dell'organo amministrativo di società consortile costituita in forma di società cooperativa per azioni e di sostituzione della medesima, qualora tra le parti non vi sia contestazione in ordine alla sopravvenuta sostituzione della delibera oggetto di impugnazione, si applica la disciplina dettata dall’art. 2377, co. 8, c.c.: conseguentemente, la materia del contendere deve dichiararsi cessata a seguito e per effetto della intervenuta sostituzione della delibera impugnata.

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La revoca assembleare dell’amministratore della società consortile a responsabilità limitata
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può...

In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. Invero, l'attributo "consortile" non indica un modello organizzativo societario, ossia un tipo, bensì unicamente uno scopo: le società consortili sono società - di qualunque tipo, salvo quello della società semplice - con scopo di consorzio. Esse cioè, richiamando l'espressione dell'art. 2615-ter, co 1, c.c., sono società che assumono «come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art. 2602».

Gli amministratori di società consortile a responsabilità limitata possono essere revocati in via assembleare, in quanto il silenzio del testo normativo sul punto in tema di società a responsabilità limitata non comporta di per sé l’irrevocabilità dell’organo gestorio, potendo invero trovare applicazione analogica la norma dettata dall’art. 2383, co. 3, c.c., nella parte in cui prevede che gli amministratori sono «in qualunque tempo» revocabili dall'assemblea, salvo, però, il diritto al risarcimento del danno se la revoca interviene in assenza di giusta causa, dettato per le società per azioni: tale norma esprime, infatti, un principio di ordine generale.

Qualora l'atto costitutivo di una s.r.l. attribuisca a ciascun socio il particolare diritto di nominare un amministratore, al medesimo socio spetta anche il potere di revoca. La revoca dovrà essere decisa con il consenso unanime di tutti i soci, ai sensi del quarto comma dell’art. 2468 c.c., comportando essa una modifica di quel diritto, salvo, però, il caso di giusta causa, per il quale varranno gli ordinari principi prevalendo le esigenze di tutela della società. In difetto di giusta causa, tuttavia, la revoca disposta dall'assemblea senza il consenso del socio titolare del diritto dovrà ritenersi illegittima e invalida.

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Incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa l’impugnazione del provvedimento di esclusione da una società di...

Non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa l'impugnazione del provvedimento di esclusione da una società di persone, così come quello da un consorzio che non sia costituito in forma di società di capitali.

La presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, nello statuto di una società, comporta l'improponibilità della domanda del socio per l'annullamento della delibera con cui è stato escluso dalla società.

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La disciplina applicabile alle società consortili
Nelle società consortili le deliberazioni dell’assemblea devono essere assunte con il rispetto delle inderogabili disposizioni societarie e non in base...

Nelle società consortili le deliberazioni dell’assemblea devono essere assunte con il rispetto delle inderogabili disposizioni societarie e non in base all’art. 2606 c.c. Alle società consortili deve applicarsi la disciplina tipica della forma societaria prescelta, costituendo il tipo societario prescelto l’ossatura giuridica dell’ente consortile.

In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.

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Sussistenza del rapporto di consorzio per efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto
A seguito della mancata opposizione da parte di una società a un precedente decreto ingiuntivo promosso dal consorzio, essa non...

A seguito della mancata opposizione da parte di una società a un precedente decreto ingiuntivo promosso dal consorzio, essa non può, attraverso il tardivo disconoscimento della domanda di iscrizione, confutare l’inesistenza del rapporto e negare la sua qualità di consorziata al fine di sottrarsi all’ingiunzione di pagamento a titolo sanzionatorio, successivamente promossa dal consorzio, per violazione di norme statutarie. Trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il principio secondo cui l'autorità del giudicato, in mancanza di opposizione (o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto), spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pur implicitamente, il presupposto logico-giuridico. Pertanto, la definitività del decreto ingiuntivo presuppone necessariamente l’avvenuta iscrizione dell’ingiunta al consorzio, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.

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Improcedibilità della domanda di accertamento del credito in pendenza della procedura preventiva prevista dal D.lgs.159/2011
Quando viene disposta nei confronti di un consorzio la procedura di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e si...

Quando viene disposta nei confronti di un consorzio la procedura di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e si applica, in relazione all'accertamento del passivo, l'art. 52  del citato decreto, i crediti di terzi devono essere accertati in conformità con gli art. 57 e ss., e, poiché la misura di prevenzione è volta a regolare, successivamente all'accertamento del passivo e del piano di pagamento, lo stato dei crediti vantati da terzi nei confronti di società sottoposte a misure di prevenzione antimafia -  essendo, inoltre, tale procedura concorsuale alternativa al fallimento - è improcedibile la domanda di accertamento del credito vantata davanti al giudice civile secondo le norme del rito ordinario di cognizione. Inoltre, l'improcedibilità della domanda di parte attrice comporta sia l'assorbimento della riconvenzionale diretta all'accertamento del credito nei confronti di controparte sia il trasferimento dell'azione avanti al giudice penale secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 159/2011 - e non l' immediata realizzazione di una delle ipotesi di inefficacia del sequestro giudiziario previste dall'art. 669 novies c.p.c.

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Inapplicabilità dell’art. 3 ex D. Lgs. n. 168/2003 ai consorzi non costituiti in forma societaria
La materia dei contributi che i consorziati devono versare al consorzio e quella dell’impugnazione di deliberazioni consortili e, più in...

La materia dei contributi che i consorziati devono versare al consorzio e quella dell’impugnazione di deliberazioni consortili e, più in generale, le vicende che investono i rapporti consortili con riguardo a consorzi non costituiti in forma societaria, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 ex D. Lgs. n. 168/2003, né per espressa previsione normativa né per analogia, stante la disciplina tipica prevista dagli artt. 2602 e ss. c.c.

L’eventuale ampliamento della competenza della Sezione Specializzata viene in rilievo solo nel caso in cui sia sottoposta al suo esame almeno una materia rientrante nell’art. 3 di cui sopra.

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Rapporti interni all’associazione temporanea di imprese di tipo verticale
Nelle associazioni temporanee di impresa di tipo verticale la divisione dei lavori tra le imprese partecipanti è di tipo qualitativo...

Nelle associazioni temporanee di impresa di tipo verticale la divisione dei lavori tra le imprese partecipanti è di tipo qualitativo in quanto vi è l’esigenza di più categorie di specializzazione, di modo che si ha una suddivisione dell’esecuzione dell’appalto ben individuata, dove la mandataria esegue i lavori della categoria prevalente, mentre le imprese mandanti (altro…)

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Indipendenza dei rapporti interni all’ATI e alla S.C.A R.L. costituite dalle società aggiudicatarie di un appalto
I vincoli assunti dalle società associate in un’ATI, i cui rapporti interni sono disciplinati da apposito regolamento, restano inopponibili alla...

I vincoli assunti dalle società associate in un’ATI, i cui rapporti interni sono disciplinati da apposito regolamento, restano inopponibili alla società consortile a responsabilità limitata (S.c.a r.l.) successivamente costituita dagli stessi associati  per l’esecuzione dei lavori di cui sono risultati aggiudicatari attraverso l’ATI. Infatti la S.c.a r.l. è ente dotato di soggettività distinta da quella dei consorziati e non può essere vincolata ai patti tra gli stessi intercorrenti, tanto più se la S.c.a r.l. non è parte dell’ATI.
A nulla rileva che le quote di partecipazione al capitale sociale della S.c.a r.l. riflettano le quote di partecipazione all’ATI, poiché tale circostanza non pregiudica l’autonomia giuridica della prima. infatti, stante la diversità dei soggetti giuridici, non è ammissibile alcuna lettura combinata del regolamento ATI e dello statuto della S.c.a r.l.

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Il rapporto mutualistico nelle società cooperative
In ipotesi di cooperativa, la risoluzione del rapporto sociale determina il venir meno del rapporto mutualistico di assegnazione dell’alloggio sociale....

In ipotesi di cooperativa, la risoluzione del rapporto sociale determina il venir meno del rapporto mutualistico di assegnazione dell'alloggio sociale.
Tale conclusione discende dalla relazione di dipendenza tra il rapporto sociale e il rapporto secondario conseguente che il legislatore ha inteso prefigurare visto il disposto dell’art. 2533 c.c.

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L’ingiunzione di consegna della documentazione contabile della società
Tra le obbligazioni della consorziata va annoverata quella di consegnare la documentazione indicata dal consorzio, la cui richiesta si inserisce...

Tra le obbligazioni della consorziata va annoverata quella di consegnare la documentazione indicata dal consorzio, la cui richiesta si inserisce nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri di controllo (nel caso, il regolamento consortile prevedeva che, previa comunicazione scritta, il consorzio potesse disporre controlli – anche sotto forma di verifiche e ispezioni dei libri contabili e di ogni altro documento o informazione commerciale e produttiva – presso le imprese consorziate).

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