Il decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali, emesso ai sensi dell’art. 2487 c.c., ha natura di provvedimento camerale, a carattere sommario e non definitivo, sicché non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo il liquidatore revocabile dall’assemblea o, per giusta causa, dal tribunale, ed essendo sempre consentito ai soci di adire il giudice ordinario per l’accertamento dell’inesistenza della causa di scioglimento, accertata solo in via incidentale e senza attitudine al giudicato.
Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 2 e 3 della medesima norma, trattandosi di un atto volontario dell’assemblea che esprime la scelta della società di porsi in liquidazione, senza necessità di accertare una paralisi societaria o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. L’invalidità della deliberazione è configurabile solo ove essa sia adottata con abuso della regola della maggioranza, inteso come esercizio del potere volto a perseguire esclusivamente finalità personali e divergenti dall’interesse sociale. Non ricorre abuso quando la messa in liquidazione è deliberata con il voto anche di soci non coinvolti nel conflitto interno, non determina vantaggi fraudolenti per i soci di maggioranza e non preclude la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme di denaro fuoriuscite dall'attivo della società, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nell’odierna fattispecie nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione delle somme all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale.
Nell’azione di responsabilità proposta dal socio nei confronti del liquidatore, con cui si richiede il risarcimento del danno per avere questi restituito finanziamenti in violazione dell’art. 2467 c.c., incombe sull’attore l’onere di allegare e provare la natura postergata dei finanziamenti medesimi: la postergazione opera esclusivamente per i finanziamenti eseguiti dai soci in un momento in cui la società aveva un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure si trovava in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
L’ambito di applicazione soggettiva degli artt. 2491, 2626 e 2633 c.c. non opera laddove il soggetto beneficiario delle operazioni vietate non rivesta la qualità di socio al tempo delle stesse.
La causa di scioglimento della snc consistente nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale a norma dell’art. 2272 co. 1 n. 2 cc, declinata nel dissidio insanabile tra i soci che si rifletta sulla gestione dell’impresa, quando l’entità del contrasto è tale da rappresentare un ostacolo insormontabile al funzionamento della società, riguarda le società composte da due soli soci.
Nel giudizio cautelare volto alla concessione del sequestro conservativo promosso dal Curatore nei confronti dell'ex amministratore unico, costituiscono indici rilevanti ai fini dell’accertamento del periculum in mora sia la scarsa capienza patrimoniale del resistente, sia la condotta dallo stesso tenuta durante l’amministrazione, qualora essa si connoti per l’ingiustificata trascuratezza dell’interesse sociale e per una disinvolta gestione negativa del patrimonio societario. Tali elementi, ove allegati e adeguatamente provati dal Curatore, sono idonei a fondare il timore concreto che l’esecuzione coattiva del credito possa essere pregiudicata.
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole
L’art. 2358 cc prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria. Tale norma è applicabile anche alle società cooperative per azioni.
La disciplina che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l’art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l’ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l’operazione di assistenza finanziaria. Con l’entrata in vigore del Testo Unico Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il D.Lgs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall’organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.Lgs. n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma 2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all’art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità.
In altre parole, l’abrogazione del citato art. 9 D.Lgs. n. 105/1948 ed il disposto dell’art. 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l’acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell’art. 2358 cc.
L’art. 2358 cc prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
Compete inderogabilmente all’assemblea dei soci l’approvazione del bilancio e la deliberazione concernente l’effettiva distribuzione degli utili, rientrando tra le sue prerogative approvare o meno la proposta dell’organo gestorio rispetto alla distribuzione degli utili, ovvero modificarla. In proposito, l’art. 2433 co. 1 c.c. è ritenuta norma di natura imperativa, non potendo essere quindi derogata neppure per via statutaria la riserva alla competenza dell’assemblea circa scelta concreta ed effettiva di distribuire gli utili: l’inderogabilità deriva dalla ratio della disposizione, a garanzia della prevalenza dell’interesse della società di capitali, dei suoi creditori e degli altri soci, e del perseguimento dell’oggetto sociale rispetto alla soddisfazione economica individuale ed egoistico del singolo socio. L’interesse del socio alla distribuzione degli utili non può che assumere un rango inferiore rispetto a quello della Società al miglior esercizio della propria azienda. La delibera assembleare costituisce lo spartiacque tra il concetto di utile e di dividendo. Infatti, l’accertamento del conseguimento dell’utile, attraverso l’approvazione del bilancio, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’insorgenza del diritto al dividendo. A tal fine è necessaria un’ulteriore statuizione dei soci, ai quali spetta valutare se re-investire l’utile conseguito o distribuirlo, totalmente o parzialmente, tra gli stessi soci sotto forma di dividendo. In sostanza, la decisione circa la distribuzione dell’utile è rimessa di volta in volta all’apprezzamento discrezionale della maggioranza degli azionisti, fermo il limite della buona fede e del divieto di abuso da parte della maggioranza a danno della minoranza. Pertanto, prima della deliberazione assembleare, l’azionista è titolare di una mera aspettativa alla distribuzione dell’utile conseguito, potendo vantare un vero e proprio diritto al dividendo solo in seguito alla relativa statuizione del competente organo sociale.
La clausola statutaria che preveda l’attribuzione degli utili ai soci salvo diversa deliberazione assembleare, non può essere interpretata rendendo superflua la delibera assembleare che destini, con effetto devolutivo, gli utili a dividendi: rimane ferma l’inderogabile necessità della delibera, capace di trasformare il diritto proprietario della società in diritto particolare del socio alla distribuzione degli utili. Una tale clausola va intesa come regola di maggior favore verso la distribuzione degli utili a favore dei soci e fonte di un conseguente aggravamento dell’onere motivazionale nel caso in cui l'assemblea decida di re-investirli, non distribuendo in tutto o in parte i dividendi agli azionisti.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. La norma, nella sua formulazione complessiva, valorizza, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali. Essa, infatti, pone l’accento sull’oggetto della controversia “che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti”. Nella sua interpretazione si deve tenere conto, oltre che del dato letterale, anche della ratio ad essa sottesa, con cui “il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo”. Premesso che ai fini della competenza per materia si deve avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario “l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario” [in applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie il Tribunale delle Imprese ha escluso la propria competenza, in quanto avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda in esame, la controversia non aveva ad oggetto un rapporto societario, poiché l’azione in oggetto non involgeva questioni inerenti la partecipazione sociale, che rilevava solo in via mediata, ma atteneva alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari ed obbligazionari, rispetto ai quali l’acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rilevava quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell’impresa ovvero ai benefici di essa].
L’approvazione del bilancio finale di liquidazione può avvenire, alternativamente: a) con la mancata proposizione da parte dei soci del reclamo avverso tale bilancio entro novanta giorni dall’iscrizione del deposito del medesimo nel registro delle imprese (c.d. approvazione tacita); b) con sentenza dell’autorità giudiziaria, a seguito della proposizione dei reclami e del rigetto delle doglianze dei singoli soci (c.d. approvazione giudiziale); c) con il rilascio, da parte dei singoli soci, della quietanza senza riserve all’atto del pagamento della quota di riparto (c.d. approvazione implicita); d) con deliberazione unanime dei soci di approvazione espressa (c.d. approvazione espressa).