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Ispezione delle scritture contabili da parte del socio e revoca dell’amministratore di Srl
Dal momento che l’esercizio in buona fede del diritto del socio all’ispezione presuppone la previa richiesta rivolta in via stragiudiziale...

Dal momento che l’esercizio in buona fede del diritto del socio all’ispezione presuppone la previa richiesta rivolta in via stragiudiziale all’amministratore - richiesta in assenza della quale non può affermarsi che il diritto sia stato negato o limitato illegittimamente dalla società - la domanda proposta ex art. 2476 comma 2 c.c. per disporre l’ispezione delle scritture contabili, della documentazione amministrativa e dei libri sociali di una Srl non può trovare accoglimento ove non sia stata inviata o ove, comunque, manchi la prova di tale invio prima del deposito del ricorso.

Quanto alla domanda di revoca dell’amministratore ex art. 2476 comma 3 c.c., difetta il fumus boni iuris quando gli addebiti riguardino fatti non imputabili all’amministratore in carica ovvero atti rientranti nei poteri gestori e sorretti da ragioni economiche non manifestamente irragionevoli (i.e. vendita di beni sociali conforme all’oggetto sociale, deliberata dal precedente amministratore, effettuata a prezzo superiore alla stima e finalizzata a reperire liquidità per esigenze della società).

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S.r.l. e diritto di controllo del socio non amministratore: oggetto ed estensione della consultazione ex art. 2476, comma 2, c.c.
In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex...

In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex art. 2476, comma 2, c.c. si estende ai libri sociali previsti dall’art. 2421 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, nonché ai libri e alle scritture contabili obbligatorie che deve tenere l’imprenditore che esercita attività commerciale, ivi compresi il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, i mastrini o schede di conto, le scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture contabili dei sostituti d’imposta, oltre agli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e alle copie di quelle spedite; vi rientrano altresì, in forza dell’interpretazione estensiva del riferimento ai documenti relativi all’amministrazione, anche gli estratti conto bancari. Restano invece esclusi i documenti appositi e di nuova formazione, non rientranti nelle scritture contabili della società, nonché le richieste meramente esplorative relative a documenti della cui esistenza non si abbia alcuna prova.

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Rapporti tra denuncia ex art. 2409 c.c. e aperura delle liquidazione volontaria
L’apertura della liquidazione volontaria della società non determina di per sé l’improcedibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal...

L’apertura della liquidazione volontaria della società non determina di per sé l’improcedibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal socio per denunciare le irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore e nell’ambito del quale sia già stata disposta l’ispezione, ma ciò ove però le irregolarità denunciate possano continuare a produrre effetti pregiudizievoli, in quanto con la messa in liquidazione non cessa la gestione dell’impresa in modo automatico e tanto più nel caso in cui liquidatore sia il medesimo soggetto che era amministratore, è astrattamente ipotizzabile che le modalità di gestione continuino ad essere le medesime. Tuttavia qualora l’attività di impresa sia cessata e non vi sia più continuità (nel caso di specie sono stati licenziati i dipendenti e ceduti i beni strumentali) viene meno il requisito dell’attualità delle condotte irregolari, con il che viene meno anche la possibilità di revocare il liquidatore in carica.

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Sul trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali
Le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “trattamento di fine mandato”,...

Le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. Il T.F.M. riconosciuto all'amministratore raffigura una forma di compenso che l'azienda accantona, andando a costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro: il T.F.M. è considerato, quindi, una retribuzione differita. La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all'attribuzione del T.F.M. agli amministratori. Infatti, il codice civile non disciplina la suddetta indennità (l’art. 2120 c.c. regola la diversa figura del TFR). Sebbene manchi nella disciplina civilistica l’espressa previsione dell’indennità di fine mandato, è però fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita, rientrando tale indennità nella stessa nozione di “compenso” lato sensu inteso. In assenza di un’espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce - come si è detto- solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall’assemblea dei soci. La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tal modo, sostanzialmente lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società. In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso può quindi essere stabilito in misura fissa, con corresponsione periodica, o in unica soluzione, oppure può essere rappresentato (in tutto o in parte) anche da una partecipazione agli utili. Peraltro, ogni rapporto di amministrazione è “autonomo” e “distinto” da quello precedente, in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la delibera di nomina), che si perfeziona con l’accettazione dell’incarico. L’autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l’esigibilità dell’indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo.

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Criteri per l’individuazione dell’amministratore di fatto
La figura dell’amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la...

La figura dell'amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale.

La persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata, quindi, amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo; attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi.

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Procedimento cautelare ante causam, liquidazione delle spese e rinuncia tacita al compenso dell’amministratore di s.r.l.
È inammissibile la domanda volta ad ottenere, in un successivo giudizio di merito, la condanna del convenuto al pagamento delle...

È inammissibile la domanda volta ad ottenere, in un successivo giudizio di merito, la condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute per la precedente fase cautelare ante causam, ove tale procedimento si sia concluso con ordinanza di revoca del sequestro conservativo ex art. 669 decies c.p.c., intervenuta prima dell’introduzione del giudizio di merito. La revoca del sequestro ante causam comporta infatti la conclusione del procedimento cautelare e il venir meno della necessità di introdurre il giudizio di merito, sicché la parte ricorrente aveva l’onere di richiedere le spese e i compensi relativi alla fase cautelare nell’ambito del procedimento di revoca. In applicazione dell’art. 91 c.p.c., la liquidazione delle spese va chiesta all’esito del processo e deve essere pronunciata dal giudice adito con il provvedimento che lo chiude.

La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può essere anche tacita, trovando espressione in un c.d. comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto. L'effettivo esercizio di una simile facoltà viene dalla giurisprudenza di legittimità inquadrato nello schema generale della remissione del debito di cui alle norme degli artt. 1236 ss. c.c., con l'applicazione delle relative regole. Per leggere in termini di rinuncia un comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto. A tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. Non è pertanto sufficiente la mera inerzia o il silenzio.

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Garanzia fideiussoria e inadempimento contrattuale
Un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi che non vi abbiano partecipato. La cessazione della materia...

Un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi che non vi abbiano partecipato.

La cessazione della materia del contendere tra le parti di una transazione è subordinata all’allegazione e alla prova del verificarsi delle condizioni stabilite nell’accordo medesimo per la sua piena efficacia.

L’unico presupposto perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori è che egli abbia onorato in tutto o in parte il credito da lui garantito.

La domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. fondata sul presupposto dell’altrui inadempimento all’obbligo fideiussorio è infondata qualora la parte non abbia provato il proprio adempimento.

La segnalazione alla centrale rischi deve ritenersi legittima qualora derivi dall’inadempimento delle garanzie fideiussorie liberamente e validamente concesse in favore dei creditori.

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Limiti al diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore
L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli...

L'art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, con facoltà di estrarne copia a proprie spese. Tale diritto di controllo si estende sia alle informazioni sull'andamento generale della società e sui singoli affari sia alla consultazione di tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, anche se presso terzi. Nonostante sia riconosciuta la natura di diritto soggettivo potestativo, funzionale all'esercizio del potere di vigilanza del socio estraneo alla gestione, l'esercizio del diritto incontra limiti interni derivanti dai principi di buona fede e correttezza, dovendo il socio astenersi da condotte abusive, ostruzionistiche o contrarie all'interesse sociale, nonché da richieste ispettive prive di effettiva utilità informativa o finalizzate a ostacolare l'attività sociale.

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Accordo di associazione in partecipazione per operazioni di sviluppo immobiliare: questioni processuali e sostanziali in tema di validità e efficacia dell’accordo
Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto...

Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto dello stesso non può prescindere da uno strumento latu sensu demolitorio: sia esso perché viziato (nullo, annullabile, rescindibile), sciolto o risolto (per mutuo consenso, per inadempimento, per sopravvenienze rilevanti ed imprevedibili, ecc.). Per converso, la bontà economica dell’accordo, determinato dall’autonomia privata quale esplicazione della libertà di iniziativa economica, è insindacabile dal giudice, che solo nei casi eccezionalmente previsti può entrare nel merito ed effettuare un sindacato di razionalità economica del contratto.

La nullità di un accordo per mancanza di causa ex art. 1325 e 1418 c.c. e la simulazione assoluta dello stesso non sono mere difese, ma introducono vere e proprie autonome causae petendi che non possono essere introdotte nel giudizio solo nel secondo termine ex art. 183, VI c.p.c. La parte che agisca per la simulazione di un contratto è onerata della prova della simulazione ex artt. 2697, 1417, 2721 c.c.: qualora la parte voglia sostenere il contenuto simulatorio di un atto dovrà produrre controdichiarazione scritta, non essendo sufficienti prove orali né argomenti di prova presuntivi.

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Recesso da consorzio, pagamento della quota consortile e ammissibilità della domanda riconvenzionale dell’opposto nell’opposizione monitoria
Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento...

Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento del consorzio agli impegni assunti nei suoi confronti, individuando specificatamente l’obbligazione assunta, provando la sua fonte e allegando puntualmente l’inadempimento, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell’onere della prova in materia contrattuale. In difetto di adeguate allegazioni e prove, il recesso risulta illegittimo e il consorziato deve essere condannato al pagamento della quota consortile ancora dovuta, mentre deve essere respinta la domanda del consorziato di restituzione di quanto già pagato al consorzio.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto in opposizione non può svolgere domanda riconvenzionale che non sia connessa per alternatività o incompatibilità con la domanda proposta in via monitoria. Conseguentemente, la domanda riconvenzionale dell’opposto che non sia in rapporti di “complanarità” rispetto alla domanda svolta in sede monitoria deve essere dichiarata inammissibile (nel caso di specie, un consorzio aveva agito in sede monitoria per ottenere la condanna del consorziato al pagamento della quota dovuta per l’adesione al consorzio e, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, aveva svolto una nuova domanda risarcitoria conseguente all’inadempimento di obbligazioni, diverse ed ulteriori rispetto al pagamento della quota, assunte dal consorziato; il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del consorzio opposto).

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Stallo assembleare da comunione ereditaria delle quote e nomina giudiziale del liquidatore
In tema di società a responsabilità limitata, qualora, a seguito del decesso del socio, gli eredi della partecipazione caduta in...

In tema di società a responsabilità limitata, qualora, a seguito del decesso del socio, gli eredi della partecipazione caduta in comunione non provvedano all’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento mortis causa della quota, ai sensi dell’art. 2470 c.c., né alla designazione del rappresentante comune, ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., l’omissione di tali adempimenti può determinare l’impossibilità di individuare con certezza i soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto e, conseguentemente, di ricostituire validamente l’assemblea dei soci.

Ne consegue che, ove l’assemblea non sia in grado di deliberare né sulla nomina del liquidatore né sulle ulteriori decisioni necessarie alla gestione della fase di scioglimento, l’inerzia o il rifiuto degli eredi di adempiere agli obblighi imposti dalla legge integra una situazione di stallo decisionale imputabile al mancato funzionamento dell’organo assembleare, idonea a pregiudicare la corretta gestione della fase liquidatoria e gli interessi dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, giustificando la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.

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Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l’amministratore, prescrizione e quantificazione del danno
Per l’azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l’insufficienza...

Per l'azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale, normalmente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, non potendosi ritenere che il mero mancato deposito dei bilanci sia stato indice manifesto, in assenza di ulteriori indici, dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori sociali.

L'omessa tenuta della contabilità sociale, pur se illecita, non è in sé causa di danno risarcibile; tuttavia a tale condotta omissiva è astrattamente ricollegabile il pregiudizio relativo alla dispersione dell'attivo rappresentato nell'ultima scrittura contabile disponibile, dal momento che l'assenza di contabilità impedisce di sapere quale destinazione esso abbia avuto. Spetta in ogni caso alla Curatela dimostrare che quei valori erano a disposizione della società nel periodo di carica dell'amministratore convenuto, prima ancora che a quest'ultimo competa l'onere di dimostrare la destinazione delle attività che aveva a disposizione.

Le scritture redatte dall'amministratore al di fuori della contabilità ufficiale, prodotte in altro giudizio (nella specie, in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento), pur non costituendo prova utilmente opponibile al Fallimento per superare la contestazione della non regolare tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia idonee a costituire dichiarazione contra se compiuta dall'amministratore, sotto il profilo del contenuto dei documenti prodotti non specificamente contestato dalla Curatela.

Non escludono la responsabilità dell'amministratore per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili la circostanza che eventuali inadempimenti siano imputabili allo studio commerciale incaricato, restando l'amministratore in ogni caso responsabile verso la società e i suoi creditori, né il fatto che vi siano stati nel periodo di riferimento episodi familiari e personali che avrebbero minato la serena amministrazione della società.

In tema di responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte, il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile; gli interessi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante dall'omesso pagamento dei tributi e non sono inseribili nella quantificazione del danno; sono, invece, risarcibili le somme pari alle sanzioni sulle imposte evase nonché le spese per il recupero delle imposte evase, causalmente ricollegabili all'inadempimento. Le sanzioni possono essere imputate all'amministratore solo se riferite a omissioni avvenute durante il suo periodo di carica.

I versamenti effettuati dai soci sul conto corrente sociale e i prelevamenti privi di giustificazione operati nello stesso periodo non possono costituire due autonome e distinte voci di danno: il pregiudizio è ricollegabile solo ai prelevamenti, dovendosi presumere la compensazione dei versamenti con altrettante poste passive alla luce del modus operandi del meccanismo delle rimesse in conto corrente; computare i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa come separate fonti di danno significherebbe contare lo stesso danno due volte.

Ai fini della configurabilità di un danno da distrazione di azienda, non è sufficiente l'accertamento che la medesima attività esercitata per mezzo della società fallita sia stata successivamente svolta da società di nuova costituzione, riconducibile all'amministratore, presso la stessa sede e con coincidenza dei fornitori, occorrendo invece la prova specifica di quali beni componessero l'azienda e quali siano stati distratti e ceduti senza prezzo.

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