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Sequestro conservativo e sussistenza del periculum in mora
I presupposti del sequestro conservativo sono, da un lato, la sussistenza del fumus boni juris in ordine alla pretesa fatta...

I presupposti del sequestro conservativo sono, da un lato, la sussistenza del fumus boni juris in ordine alla pretesa fatta valere e, dall’altro lato, una situazione di periculum in mora; l’assenza anche di uno di tali presupposti esclude l’accoglibilità del ricorso. Quanto a quest'ultimo presupposto occorre, da una parte, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall’altra, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni (nel caso di specie è stata rigettato il ricorso presentato da un curatore di una liquidazione giudiziale nei confronti di un ex amministratore avente oggetto il patrimonio di quest'ultimo che aveva disposto della nuda proprietà di un immobile di sua proprietà poco prima dell'apertura della liquidazione giudiziale posto che i fondi derivanti dalla vendita erano stati messi a disposizione della società poi liquidata giudizialmente, non erano emersi elementi che facessero ritenere che vi fosse intenzione di liberarsi degli ulteriori beni né tantomeno il periculum poteva essere costituito dal timore che gli istituti bancari titolari di garanzie fideiussorie nei suoi confronti potessero agire sul patrimonio)

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Amministratore di s.r.l. e mala gestio distrattiva
È responsabile l’amministratore di mala gestio distrattiva (anche penalmente illecita) che, in un periodo nel quale lo stato di insolvenza...

È responsabile l'amministratore di mala gestio distrattiva (anche penalmente illecita) che, in un periodo nel quale lo stato di insolvenza della società era già conclamato, smembra e rende privo di valore il principale cespite di quest'ultima. [Nel caso di specie, l'amministratrice ha alienato i componenti principali di un impianto ad una società integralmente riferibile al medesimo, senza incassare nessun corrispettivo dalla società acquirente, inviando, inoltre i beni all'estero, a un terzo soggetto, da renderli così non reintegrabili materialmente nel patrimonio della società].

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Sull’applicabilità alle società cooperative del divieto di acquisto di azioni proprie
L’art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non...

L’art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev’essere interpretato conformemente al disposto dell’art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell’apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.

Non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell’art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l’esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l’effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell’effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l’acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l’acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.

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Art. 2409 c.c.: improcedibile il ricorso del socio che perde la legittimazione in corso di causa per vendita in danno della quota
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto...

In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. Ne consegue che, qualora nel corso del procedimento il ricorrente perda la qualità di socio titolare della partecipazione minima richiesta dalla legge - nella specie, per effetto della vendita in danno della quota ai sensi dell’art. 2466 c.c., disposta a seguito della persistente morosità nel versamento del capitale sociale - viene meno una condizione dell’azione, con conseguente improcedibilità del ricorso.

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S.r.l.: limiti e tutela del diritto di controllo del socio non amministratore
In tema di società a responsabilità limitata, il diritto di controllo spettante al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476,...

In tema di società a responsabilità limitata, il diritto di controllo spettante al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. comprende la facoltà di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e tutti i documenti relativi all’amministrazione della società, senza limitazioni temporali collegate alla data di formazione della documentazione, trattandosi di prerogativa funzionale alla vigilanza individuale sull’andamento della gestione sociale.

Il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. incontra il solo limite dell’abuso del diritto e della contrarietà al principio di buona fede, sicché l’accesso alla documentazione sociale può essere negato solo quando risulti che la richiesta sia preordinata a finalità extrasociali, emulative o dirette ad arrecare pregiudizio all’attività sociale ovvero a ostacolare il regolare svolgimento della gestione. A fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso sull’attività gestoria nelle S.r.l., non è consentito sindacare l’opportunità della richiesta del socio non amministratore di accedere alla documentazione sociale, né subordinare l’esercizio del diritto alla dimostrazione di specifiche esigenze informative o di particolari vicende della vita societaria, salvo che emerga con evidenza un intento meramente emulativo.

In caso di mancata integrale ostensione della documentazione richiesta dal socio non amministratore di S.r.l., sussiste il fumus boni iuris del ricorso cautelare volto all’esercizio del diritto di ispezione, ove la società non provi di avere già consentito l’accesso o trasmesso integralmente i documenti domandati.

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Cessione di quote sociali e limiti della garanzia per sopravvenienze passive
Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il...

Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese oltre i limiti convenzionalmente previsti. Qualora i cedenti abbiano garantito l’assenza di “posizioni debitorie aperte” riferibili a un determinato periodo anteriore alla cessione, la garanzia copre esclusivamente debiti o pretese già sorte, note o conoscibili entro la data pattuita, non anche sopravvenienze passive derivanti da fatti dannosi non ancora manifestatisi o da richieste risarcitorie avanzate successivamente. Le sopravvenienze passive richiamate nella clausola di indennizzo devono pertanto essere interpretate entro il perimetro della garanzia principale e non valgono ad ampliarne autonomamente l’oggetto

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Responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sui compensi illegittimi degli amministratori
In tema di azione di responsabilità ex art. 146 l.f., il sindaco unico risponde solidalmente con gli amministratori per omessa...

In tema di azione di responsabilità ex art. 146 l.f., il sindaco unico risponde solidalmente con gli amministratori per omessa vigilanza qualora consenta la corresponsione agli amministratori di compensi non previamente deliberati dall’assemblea, in violazione dell’art. 2389 c.c. e dello statuto sociale. Il controllo sindacale comprende infatti la verifica della legittimità dei compensi erogati agli amministratori e impone, in presenza di pagamenti non autorizzati, l’attivazione dei poteri di reazione e denuncia ex art. 2409 c.c.

Sussiste responsabilità del sindaco quando, ove si fosse tempestivamente attivato, avrebbe potuto impedire o limitare il danno arrecato al patrimonio sociale. Al contrario, non risponde il sindaco per l’aggravamento del dissesto derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa ove, pur in presenza di irregolarità e ritardi nei controlli, gli amministratori abbiano già autonomamente avviato strumenti di composizione della crisi, sicché l’omissione dell’organo di controllo risulti priva di efficacia causale rispetto al danno

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Il diritto di voto del socio in caso di sequestro preventivo di partecipazione sociale in assenza di nomina di custode
L’esercizio dei diritti amministrativi inerenti la partecipazione è disciplinato dall’art 2352 c.c. e, in generale, il diritto di voto spetta...

L’esercizio dei diritti amministrativi inerenti la partecipazione è disciplinato dall’art 2352 c.c. e, in generale, il diritto di voto spetta al custode nominato dal giudice; però se il custode o l’amministratore giudiziario non sono ( ancora ) nominati, il diritto di voto spetta al socio da considerarsi custode della partecipazione fino alla nomina ufficiale del custode o amministratore giudiziario.
Quindi, in ipotesi di sequestro preventivo di partecipazione sociale senza nomina di un custode, il diritto di voto spetta al socio, tacitamente investito del ruolo di custode e ciò anche al fine di evitare una paralisi dell'assemblea e di garantire che i diritti amministrativi vengano esercitati.

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Legittimazione dell’ex socio all’impugnazione delle delibere assembleari e principio di effettività della tutela giurisdizionale
Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non...

Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione; nel caso in cui la perdita della qualità derivi proprio dalla delibera impugnata, deve riconoscersi all'ex socio la legittimazione ad agire per ottenere la rimozione dell'atto che ha prodotto l'estromissione, a tutela del diritto sostanziale che si assume leso e in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale

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La natura del rapporto sussistente tra una società di capitali e il suo amministratore
Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma...

Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Da tale inquadramento giuridico deriva l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore, con la conseguenza che tale rapporto può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente.

In applicazione analogica dell’art. 1709 c.c., spetta al Giudice determinare l’entità del compenso dell'amministratore commisurandolo alla quantità e qualità dell’attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa, alla durata dell’incarico e all’utile conseguito dalla società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell’amministratore allegare e provare.

Risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata ex art. 1460 c.c. per paralizzare il pagamento del compenso dell'amministratore dopo la cessazione dell'incarico, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell’efficacia del contratto, che non è invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l’inadempimento delle prestazioni correlate. L’eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l’obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l’inadempimento delle prestazioni correlate, dovrà ricorrere al rimedio del risarcimento del danno.

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La delibera di esclusione dell’associato di associazione non riconosciuta: profili procedurali e sostanziali
Il giudice adito per l’invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi – ai sensi dell’art....

Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al contenuto della delibera, perché è in base alle ragioni ivi esplicitate che l'associato, tramite la notifica della delibera, è messo in grado di predisporre la propria difesa. In assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione.

Ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso.

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La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza...

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei;

Le gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Esse, inoltre, devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

L’impossibilità di un’applicazione diretta dell’art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall’idoneità della cosa giudicata, non è di ostacolo all’applicazione analogica della norma, dovendosi ravvisare nel citato art. 91 c.p.c. l’espressione di un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità.

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