Ricerca Sentenze
L’ambito di applicabilità del procedimento ex art. 2473 comma 3 c.c.
Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente...

Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’esperto, non la determinazione del valore della quota, né la legittimità del recesso o della delibera di esclusione. Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso ove sussista un contenzioso sulla declaratoria di qualità di socio del soggetto ricorrente.

Leggi tutto
Necessaria l’assistenza dell’avvocato nei procedimenti societari in camera di consiglio con più parti
Per disposizione legislativa, nei procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto questioni di natura societaria, che sono resi nei...

Per disposizione legislativa, nei procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto questioni di natura societaria, che sono resi nei confronti di più parti, si può stare in giudizio solo col ministero del difensore. La disposizione di cui all’art. 25 d.lgs. 5/2003, sebbene sia stata abrogata nel 2009, resta, infatti, valido criterio per accertare in quali procedimenti di volontaria giurisdizione sia o meno necessaria la difesa tecnica ai sensi dell’art. 82 c.p.c.

Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio (ovvero senza l’assistenza di un difensore) dall’amministratore giudiziario per la nomina di liquidatore ex art. 2487 c.c. di s.r.l. poiché il procedimento è senza dubbio destinato ad incidere sulla sfera di soggetti diversi dal soggetto richiedente che pertanto si pongono come contraddittori del ricorrente.

Leggi tutto
Potere di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. negli arbitrati rituali e conseguenze della mancata nomina
L’omessa nomina del curatore speciale nel caso di conflitto d’interesse costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui...

L’omessa nomina del curatore speciale nel caso di conflitto d’interesse costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, per violazione del principio del contraddittorio e, più in particolare, della garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

Qualora sia prevista la devoluzione in arbitrato rituale di una controversia, spetta all’arbitro ogni decisione sulla regolarità del contraddittorio, quindi, anche il potere di nomina del curatore speciale della società, e ciò sia nel caso in cui il giudizio di merito ancora non sia stato instaurato ma solo preannunziato, sia nel caso in cui l'esigenza della nomina di un curatore speciale si manifesti in un giudizio già pendente e in relazione ad esso, spetta all’arbitro ogni decisione sulla regolarità del contraddittorio.

Permane la competenza dell’arbitro anche nel caso di riproposizione della relativa istanza, poiché la nomina del curatore speciale viene pronunciata all’esito di un sub-procedimento di volontaria giurisdizione che sfocia in una decisione sempre modificabile e revocabile, che non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività, trattandosi non di un provvedimento diretto ad attribuire o negare un bene della vita, bensì di un atto meramente strumentale ai fini del singolo processo in quanto volto ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi con il proprio rappresentante.

Leggi tutto
Azione del socio ex art. 2395 c.c. e assegnazione di alloggi ai soci nelle cooperative edilizie
La fattispecie contemplata dall’art. 2395 c.c. è una specie della previsione generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c. e...

La fattispecie contemplata dall'art. 2395 c.c. è una specie della previsione generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c. e dell'obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati "contra ius" a terzi con atti e fatti non iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di capitali e l'amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accettazione che instaura tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto la diligente gestione, secondo statuto e legge, della società, tale per cui il dovere dell'organo amministrativo di conservare e investire al meglio il patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento, anche sotto il profilo degli oneri processuali di prova, è regolato dagli art. 1218 e 1176 cpv c.c., il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei rapporti con l'amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe pienamente loro la prova piena della condotta illecita, anche sotto il suo profilo soggettivo di colpevolezza, nonché del danno e del nesso di causalità, pure diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria.

L'assegnazione di un alloggio costruito da una cooperativa nell'ambito di un programma di edilizia residenziale non può essere ricondotta all'istituto della compravendita, giusta l'inesistenza del prezzo. Infatti, dalla lettura dalle norme del T.U. n. 1165 del 1938, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed il socio, deriva che l'acquisto della proprietà in favore del socio si realizza all'esito di un procedimento complesso a formazione successiva, che trova perfezionamento con il frazionamento del mutuo assunto dalla cooperativa e la stipula del contratto individuale da parte del socio assegnatario. L'assegnazione, la quale consiste nella consegna di un determinato alloggio ad un determinato socio attribuendogli il diritto di godimento dell'alloggio stesso, rappresenta il termine iniziale dell'obbligazione gravante sull'assegnatario di pagare le quote di ammortamento del mutuo. I rapporti fra socio e società sono, da un lato, attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno e della realizzazione degli alloggi; ove il socio assegnatario ritenga che il prezzo di assegnazione dell’alloggio sia stato artificiosamente maggiorato mediante l’imputazione di oneri spettanti ad altri soci precedentemente assegnatari deve contestare e impugnare l’atto di assegnazione, anche con riguardo alla propria posizione. L’eventuale danno derivante da una protratta e negligente o dolosa gestione della cooperativa ha natura meramente riflessa e non può essere fatto valere mediante azione di responsabilità ove l’assegnazione sia stata accettata, ancorché controvoglia per non perdere i propri diritti, senza essere stata tempestivamente impugnata per errore, violenza o dolo.

Leggi tutto
Affitto di azienda e sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario sovrintende al precipuo scopo di provvedere alla custodia ed alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad...

Il sequestro giudiziario sovrintende al precipuo scopo di provvedere alla custodia ed alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad atti di disposizione materiale da parte di chi li detiene, mediante l’affidamento degli stessi ad un custode. I presupposti che la legge richiede per la concessione del sequestro giudiziario sono: a) l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nell’ambito della quale sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. “fumus boni iuris”); b) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”).

Nel sequestro giudiziario, l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”) è stata in passato ravvisata dalla giurisprudenza, oltre che in caso di “pericolo attuale di sottrazione o di distruzione” del bene da sottoporre a sequestro, anche in presenza della prospettazione della “semplice possibilità di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio che le spetta”.

Deve escludersi che la stipula di un contratto di affitto di azienda possa di per sé determinare il pericolo di sottrazione del bene, assumendo l’affittuario la posizione di mero detentore qualificato, in quanto tale non legittimato ad alienare a terzi l’universalità di beni.

Leggi tutto
Dissidio tra soci di s.r.l. su cessione delle quote e insussistenza della causa di scioglimento
In tema di società a responsabilità limitata, il rimedio previsto dall’art. 2485 c.c. volto ad ottenere lo scioglimento della società...

In tema di società a responsabilità limitata, il rimedio previsto dall’art. 2485 c.c. volto ad ottenere lo scioglimento della società presuppone l’allegazione e la prova di fatti idonei a integrare una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. Il mero dissidio tra i soci relativo a vicende inerenti alla cessione o al pagamento delle quote sociali, non incidendo direttamente sull’attività sociale né dimostrando l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, non costituisce causa di scioglimento della società né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore.

Leggi tutto
Sull’onere della prova nei procedimenti di impugnazione delle delibere assembleari
In materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari di S.r.l., grava sul socio impugnante, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c.,...

In materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari di S.r.l., grava sul socio impugnante, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del vizio denunciato (onus probandi incumbit ei qui dicit). Pertanto, la dedotta violazione dell’obbligo di deposito o di messa a disposizione della documentazione contabile non può ritenersi provata ove dagli atti di causa emerga che il socio abbia avuto accesso alla documentazione sociale e non risulti, per contro, alcuna specifica richiesta di visione del bilancio, né alcuna tempestiva contestazione, anche in sede assembleare, circa l’impossibilità di prenderne conoscenza.

Leggi tutto
Compensazione del finanziamento soci con credito sociale e responsabilità del socio
I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di...

I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di aumento di capitale e non destinati a copertura di perdite e sono postergati alla soddisfazione dei creditori terzi ex art. 2467 c.c. anche in presenza di un mero squilibrio patrimoniale, ancorché non ancora sfociato in uno stato di crisi o di insolvenza. Anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva; sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l’attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.

Ai fini della sussistenza del danno in caso di compensazione tra un debito verso soci oggetto di postergazione e un credito sociale occorre che il controcredito sia a sua volta esigibile: in caso contrario, esso rappresenterebbe una voce dell’attivo non reale, ma fittizia, al punto da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla e non consente di riconoscere una responsabilità in capo agli amministratori non avendo causato un pregiudizio per i creditori (nel caso di specie, il credito sociale era vantato verso una società in liquidazione giudiziale avente anch'esso a sua volta natura di finanziamento postergato del quale non era previsto nemmeno un rimborso parziale).

La responsabilità per il rimborso di finanziamenti postergati deve essere riconosciuta nei soli confronti degli amministratori che hanno proceduto a pagamenti non dovuti, anziché destinare il relativo importo ai creditori terzi. Al capitale vanno aggiunti gli interessi con decorrenza dalla domanda: benché si tratti di condanna risarcitoria da illecito, essa ha a oggetto una somma già liquida, ragione per cui non vi è luogo per una sua rivalutazione ma devesi applicare l’art. 1224 CC.

La responsabilità del socio per atti di gestione presuppone la prova da parte dell'attore della sua partecipazione intenzionale al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficienti né il ricevimento di somme (dovute ma) non esigibili, in un momento di crisi della società, che può essere espressivo dell’accordo del socio in ordine al pagamento, ma non integra anche la prova – che dev’essere fornita da chi pretende il risarcimento - della consapevolezza della inesigibilità del credito, non essendo tenuto il socio a conoscere le vicende debitorie della società né tantomeno la sussistenza di un rapporto di coniugio tra il socio e uno degli amministratori che non comporta di per sé il diretto coinvolgimento di un coniuge nella gestione operata dall’altro o, addirittura, una gestione operata grazie all’interposizione dell'altro.
Leggi tutto
Sequestro giudiziario di quote s.r.l.: niente misura cautelare se il periculum non supera l’astratta possibilità di trasferimento a terzi
In tema di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto quote di s.r.l. detentrice di compendio immobiliare, il...

In tema di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto quote di s.r.l. detentrice di compendio immobiliare, il requisito del periculum in mora non può essere desunto in via automatica né dalla natura di bene mobile non registrato delle partecipazioni, con la correlata astratta applicabilità dell’art. 1153 c.c., né dal mero compimento di operazioni societarie di riorganizzazione (cambio di denominazione, trasferimento di sede, cancellazione da un diverso registro imprese, iscrizione di ipoteca a garanzia di debiti fiscali), trattandosi di scelte compatibili con una gestione imprenditoriale fisiologica. L’“opportunità della custodia” richiesta dall’art. 670 c.p.c. deve emergere da specifici elementi, anche presuntivi, sintomatici di un concreto e attuale rischio di dispersione o depauperamento del bene o della partecipazione; non sono sufficienti, a tal fine, la dedotta spregiudicatezza dell’acquirente, le modalità della due diligence o la gestione dell’immobile tramite contratto di affitto, ove risultino invece significativi investimenti sul compendio e non sia prospettata una probabile dismissione a breve termine.

Leggi tutto
S.r.l. paralizzata dall’erede minorenne del socio di maggioranza: il Tribunale dichiara lo scioglimento e nomina il liquidatore
In tema di società a responsabilità limitata, integra causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. l’impossibilità...

In tema di società a responsabilità limitata, integra causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci quando, a seguito del decesso del socio titolare della partecipazione di maggioranza, l’unico erede (per di più minore) abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario ma non risulti ancora intestatario della quota nel registro delle imprese, sicché non è raggiungibile il quorum costitutivo/statutario necessario per deliberare sulle perdite che hanno eroso il capitale sociale al di sotto del minimo legale; in tale situazione di stallo, il tribunale, su ricorso dell’organo amministrativo e con l’adesione degli eredi/soci, può dichiarare lo scioglimento della società e nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.

Leggi tutto
Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e azione di regresso in surrogazione
In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il...

In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. (pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica), causalmente contribuito al realizzarsi del danno. Il vincolo obbligatorio solidale scaturisce essenzialmente dall’unicità del fatto dannoso, intesa unicamente in relazione al danneggiato e non come identità delle norme giuridiche violate, secondo la regola di causalità materiale di cui all'art. 41 c.p. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere qualora a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. Ne consegue che, in presenza di fatto illecito imputabile a più soggetti ex art. 2055, primo comma c.c. secondo tale criterio, l’aver risarcito il danno o parte di esso (anche a seguito di eventuale transazione con il danneggiato) da parte di uno degli obbligati che sia chiamato a rispondere in base a uno specifico titolo di responsabilità non impedisce allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno dei altri (co)obbligati anche in base a titoli diversi per ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.

Non è d’impedimento all’azione di regresso svolta in surrogazione del proprio assicurato dalla compagnia assicuratrice che abbia risarcito il danno o parte di esso la circostanza che l’assicurato non abbia, nel giudizio poi transatto, chiamato “in manleva” l’assicurazione medesima e che non abbia svolto o non si sia riservato di svolgere - in quello stesso giudizio - domanda di regresso verso i coobbligati, non sussistendo alcuna preclusione alla successiva introduzione dell’azione de qua che, peraltro, presuppone ex artt. 1203 n. 3 e art. 2055, secondo comma, c.c. l’avvenuto pagamento del debito solidale/risarcimento del danno.

L’azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, secondo comma, c.c. trova il proprio fondamentale presupposto nell’esistenza di una obbligazione solidale: essa spetta al coobbligato che abbia pagato l’intero debito o un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, avendo, in tal caso, diritto di pretendere dai coobbligati il recupero dell’eccedenza versata. L’azione di regresso presuppone, in altri termini, che un’ipotesi di concorso nell’illecito si sia realizzata, non avendo, altrimenti, l’attore alcun titolo per pretendere di essere dagli altri obbligati reintegrato di quanto versato in eccedenza - appunto - della propria quota interna di responsabilità. Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all’art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.

Leggi tutto
Sulla liquidazione della quota del socio receduto ex art. 2473, comma 3, c.c.
Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3, c.c., data la sua evidente natura non contenziosa e stante...

Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3, c.c., data la sua evidente natura non contenziosa e stante il suo carattere di norma speciale, può essere promosso solamente dal socio receduto o dalla società e solo nel caso in cui non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso (la citata disposizione quindi non si applica a tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto societario ma esclusivamente alla ipotesi di scioglimento per recesso del socio). Trattasi infatti di una norma speciale (e come tale non suscettibile di applicazione analogica) che si applica esclusivamente alle ipotesi da essa contemplata. Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto dell’accordo tra le parti, rende lo stesso perfetto in tutti i suoi elementi e vincolante. In presenza della stima dell’esperto non impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., nel successivo giudizio introdotto dal socio receduto per ottenere il pagamento del dovuto le risultanze della predetta stima non possono essere contrastate dal convenuto sollecitandone una revisione o rinnovazione. Solo in caso di impugnazione per manifesta iniquità o erroneità della stima dell’esperto il Tribunale procede a una nuova determinazione, che altrimenti non gli competerebbe. Nel procedimento in sede di volontaria giurisdizione ex art. 1349 c.c. per la nomina dell’esperto cui demandare la stima del valore della quota sociale del socio receduto, il Tribunale compie un vaglio meramente incidentale sulla circostanza del recesso del socio, finalizzato alla mera verifica dei presupposti per l’attivazione del procedimento. Qualora sia controversa la legittimità del recesso del socio, un accertamento in tal senso deve essere compiuto in sede contenziosa, con statuizione astrattamente idonea al giudicato. Nel procedimento introdotto ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. per la valutazione della quota del socio receduto, la determinazione contenuta nella perizia dell’esperto nominato ex art. 1349 c.c. dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione è vincolante per le parti, le quali possono sottrarvisi solo attraverso un’impugnazione che ne contesti la manifesta iniquità o erroneità. In caso di fondatezza delle doglianze, le parti vengono liberate dal vincolo assunto. In una simile ipotesi, la pronuncia del Giudice adito per l’impugnazione assume un duplice contenuto, da un lato quello tipicamente contenzioso avente ad oggetto l’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima, e dall’altro quello più propriamente di volontaria giurisdizione avente ad oggetto la nuova determinazione, sostitutiva della precedente.

Leggi tutto
logo