Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.
Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali. Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede. Il diritto di ispezione ha natura di diritto potestativo di controllo sull’andamento della società, a sua volta strumentale all’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. In quest’ottica è fisiologico che, essendo l’ispezione finalizzata ad esperire un generalizzato controllo della legittimità dell’operato dell’organo amministrativo, la stessa non possa essere circoscritta ad uno o più specifici documenti preventivamente individuati dal socio.
Nelle società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore: infatti, rispetto all’atto di nomina degli amministratori, l’art. 2475, co. 2, c.c. non prevede l’applicazione del secondo comma dell’art. 2383 c.c., donde la possibile indeterminatezza temporale del mandato di amministrazione per le s.r.l. In tale contesto, l’affidamento dell’incarico di amministratore a tempo indefinito non esclude il potere assembleare di revoca, il quale deve essere però contemperato con la legittima aspettativa del soggetto revocato di proseguire nell’incarico. Si applica a tale ipotesi la disciplina in materia di mandato e, segnatamente, l’art. 1725, co. 2 c.c., ai sensi del quale “se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa”.
Con riguardo alla “giusta causa” di revoca, grava sulla società l’onere di esporre dettagliatamente la motivazione, nella delibera assembleare, delle ragioni poste a fondamento della revoca. Pertanto ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di revoca deve aversi riguardo alle sole ragioni evocate nel corso dell'assemblea, quali riportate nel relativo verbale. Non assumono invece rilievo quelle ragioni che, omesse nell'atto deliberativo, dovessero essere esplicitate nel corso di un successivo giudizio (nel caso di specie la delibera assembleare non riportava le ragioni poste a fondamento della decisione di revoca. Di qui, l’insorgenza della pretesa risarcitoria in capo all’amministratore revocato).
Il quantum risarcitorio è da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso. In linea di massima, può farsi riferimento a un periodo semestrale, considerato idoneo a contemperare la facoltà̀ dell’assemblea dei soci di revoca ad nutum dell’organo gestorio e l’aspettativa dell’amministratore nominato a tempo indeterminato di proseguire nel rapporto percependo il relativo compenso.
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, comma 2, c.c. è illecito, con conseguente nullità della deliberazione assembleare approvativa ai sensi dell’art. 2379 c.c., non solo quando tale violazione determini una divergenza tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, ma anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non sia desumibile l’intera gamma delle informazioni che la legge richiede siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
In tale prospettiva, non è consentita la traslazione all’interno delle riserve societarie di poste già iscritte come finanziamenti effettuati dai soci in favore della società, trattandosi di operazioni di finanziamento riconducibili allo schema del mutuo che devono essere iscritte al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci. Non si possono infatti mutare ad libitum i criteri di redazione da un esercizio sociale all'altro, posto che, giusta il disposto di cui all'art. 2423-bis c.c., comma 2, deroghe al principio enunciato sono consentite "in casi eccezionali"; mentre la nota integrativa deve, in ogni caso, esaurientemente motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Ai sensi dell'art. 2409 c.c. se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.
La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
La competenza della Sezione Imprese del Tribunale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 168/2003, in quanto competente per materia in senso tecnico, è inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., e non ammette deroga convenzionale pattizia.
In tema di sequestro conservativo richiesto dal liquidatore giudiziale nei confronti dell'amministratore per l'esercizio dell'azione di responsabilità, la totale assenza delle scritture contabili assume una funzione plurima ai fini della delibazione dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c. Oltre a costituire un grave indizio di mala gestio idoneo a integrare il fumus boni iuris, tale mancanza legittima l'applicazione, già in sede cautelare, del criterio legale di quantificazione presuntiva del danno previsto dall'art. 2486, comma 3, ultimo periodo, c.c., pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Di conseguenza, il periculum in mora può essere ritenuto sussistente anche in via meramente oggettiva, qualora l'ingente ammontare del credito, così presuntivamente determinato, risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla consistenza patrimoniale del debitore, integrando di per sé il fondato timore di incapienza e di futura infruttuosità dell'esecuzione.
In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto soggettivo pieno di informazione e consultazione della documentazione sociale, contabile, fiscale e amministrativa, da esercitarsi secondo buona fede e nel rispetto del corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Tale diritto comprende l’accesso diretto ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione nel luogo in cui essi sono custoditi, nonché la facoltà di estrarne copia a proprie spese, e si estende a tutta la documentazione ragionevolmente necessaria al controllo della gestione e nella materiale disponibilità giuridica della società. Ne consegue che non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando la società abbia soltanto trasmesso parte dei documenti richiesti, senza assicurare l’effettiva consultazione diretta degli atti.
Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, anche i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.
Nel procedimento di volontaria giurisdizione volto all’accertamento di una causa di scioglimento ex artt. 2484 e ss. c.c. e 737 c.p.c. non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della società, i cui contraddittori sono da individuarsi, solo nei soci della società in quanto contitolari del rapporto sociale, e nei componenti dell’organo amministrativo, responsabili della tempestività dell’accertamento, non essendo la società portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.
La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ai fini della sua integrazione, richiede il sopraggiungere di ostacoli al conseguimento dell’oggetto sociale per effetto di eventi esterni o interni che siano tali da far sì che la società si trovi in una situazione di impossibilità oggettiva, assoluta e definitiva, di proseguire la propria attività economica, così come originariamente delineata nell’atto costitutivo e nello statuto, rendendo altresì impossibile ogni altra attività operativa. In altri termini, deve trattarsi di una impossibilità non già contingente, temporanea o di natura economica, bensì giuridica o materiale, tale da rendere impossibile in maniera assoluta il protrarsi dello svolgimento dell’attività sociale.
L’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell’assemblea sono due distinte ipotesi di scioglimento della società, che si realizzano qualora si abbia un malfunzionamento dell’organo assembleare, di carattere stabile e irreversibile, tale da rendere lo stesso incapace di assumere le decisioni essenziali che si presentano nel normale percorso della vita societaria e, quindi, tali da comportare, di riflesso, l’irraggiungibilità dello scopo sociale. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici e irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale, dovendosi accertare l’impossibilità per la società di adottare le deliberazioni necessarie ed essenziali per il funzionamento della società. La continuata inattività dell’assemblea, invece, si verifica o quando essa non viene convocata oppure perché, seppure regolarmente convocata, non riesce oggettivamente a funzionare, anche per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi a causa dell’assenteismo dei soci. Non è sufficiente, quindi, una mera mancanza di attività in senso non qualificato, occorrendo, di contro, che l’inattività dell’assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione.
Nell’ipotesi di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, occorre valutare se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’assemblea. Difatti, in relazione al caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio quale chiaro sintomo dell’irreversibile impossibilità di funzionamento dell’assemblea, si ritiene necessario che tale omissione debba concernere almeno due bilanci di esercizio, non potendosi affermare una definitiva impossibilità dell’assemblea di assumere decisioni fondamentali per la vita societaria.
Ove la clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, risulti stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, qualora non sia stata oggetto di adeguamento, con particolare riferimento al disposto dell'art. 34, comma 2, la stessa risulterà affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio. Ai fini del rispetto dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, è necessario che l’organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società. Ne consegue che è nulla la clausola compromissoria statutaria che rimetta la nomina degli arbitri alle parti contendenti o ai medesimi arbitri dalle stesse nominati, e non a un soggetto estraneo alla società.
La disciplina speciale dettata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 per l’arbitrato societario è più rigorosa rispetto al diritto comune, non potendosi accogliere la tesi del c.d. “doppio binario”, secondo cui la clausola nulla per arbitrato endosocietario si convertirebbe in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di specifiche garanzie assunte dall’alienante e fuori dei casi di condotte dolose, l’errore del compratore in ordine al reale valore economico delle quote non costituisce causa di annullamento del negozio traslativo ex art. 1429, n. 2, c.c., essendo la determinazione del prezzo rimessa alla libera volontà delle parti. Da quest'angolo visuale, l’inessenzialità dei meri errori di valutazione estimativa incidenti sul prezzo della cessione rappresenta un’esplicazione del principio di autonomia negoziale, che confina l'apprezzamento circa la convenienza dell'affare all’interno della sfera dei motivi individuali.
Ne consegue che l’azione di annullamento del contratto di cessione di quote che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore può essere proposta solo i) in presenza di un’espressa garanzia a favore del cessionario in ordine alla situazione patrimoniale della società che ricolleghi il valore delle quote cedende al valore dichiarato del patrimonio sociale, nonché ii) nell’ipotesi di dolo di un contraente, se il mendacio o le omissioni circa la situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l’inganno.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 L.F., di cui è titolare il curatore, ha carattere unitario in quanto in essa confluiscono sia l’azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2392 – 2393 c.c., sia l’azione di responsabilità verso i creditori sociali, prevista dall’art. 2394 c.c., senza che vengano immutati i presupposti delle due azioni.
Il termine di prescrizione è quinquennale; nell’azione sociale di responsabilità viene sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dalla carica dell’amministratore, mentre nell’azione esercitata ai sensi dell’art. 2394 c.c. decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Sussistendo una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all’amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori per condotte di mala gestio, tanto quando agisca la società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare, è tenuto ad allegare e dimostrare sia l’esistenza di un danno attuale e concreto (ossia il depauperamento del patrimonio societario) di chi si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell’amministratore, mentre incombe su costui l’onere di far emergere l’inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell’evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi imposti per legge o per statuto.
Non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica una effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza di due elementi essenziali in tema di an e quantum debeatur; il ristoro economico va limitato ai danni in riferimento ai quali si dimostrino: 1) la relativa esistenza, in termini di attualità e concretezza; 2) la connessione fra i danni ed una condotta (attiva o omissiva) dell’amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e misurabile che incida sul patrimonio sociale. Ciò trova applicazione anche nell’ipotesi in cui venisse riconosciuta la violazione relativa alla irregolare redazione dei bilanci e delle scritture contabili: la domanda non potrebbe trovare accoglimento nel caso di mancata allegazione di un danno in capo alla società e/o ai terzi creditori.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146 L.F., la mancata od irregolare tenuta delle scritture contabili pur se addebitabile all’amministratore, non giustifica che il danno da risarcire sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni e sempre che il ricorso ad esso sia logicamente plausibile e l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all’amministratore medesimo.
L’irregolare tenuta delle scritture contabili non consente al curatore del fallimento di ricostruire le vicende che hanno condotto all’insolvenza dell’impresa possa essere addotta essa stessa come causa del danno rappresentato dal maggior onere nell’espletamento dei compiti del curatore e dall’aggravio dei costi della procedura, non apparendo logicamente plausibile farne discendere invece la conseguenza dell’insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente: la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa non li determina; ed è da questi accadimenti che deriva il deficit patrimoniale non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.
Dall’eventuale irregolarità nella redazione del bilancio non potrebbe derivare automaticamente il riconoscimento di un danno per responsabilità dell’amministratore.
Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, potendo essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite derivate da condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale.
Integra condotta distrattiva il prelievo dal conto cassa contanti privo di giustificazione, ove l’operazione contabile mascheri uscite dai conti correnti bancari che non trovano giustificazione ufficiale, determinando un danno al patrimonio sociale imputabile all’amministratore.