Gli obblighi di esibizione documentale previsti dall'art. 2476 c.c., co. 2, permangono anche successivamente all'estinzione della società, nei confronti dei soci che ne richiedono la consultazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l'onere di provare la persistente disponibilità in capo al liquidatore della documentazione richiesta grava sui soci richiedenti. Ciò si ricava dall’art. 94 disp. att. c.p.c. che, sebbene in tema di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., esige che l’istante dimostri la prova dell’altrui possesso del documento.
In tema di società di capitali e di esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei soci, quando vi è contestazione circa la valutazione del valore di liquidazione della quota, il Tribunale nomina un esperto indipendente affinché esegua una relazione giurata. Con la nomina di detto esperto, si instaura un procedimento avente natura negoziale. L’esperto così nominato non è da considerarsi un ausiliario del Tribunale né un consulente tecnico d’ufficio; l’oggetto del suo incarico rientra nel perimetro dell’art. 1349 c.c. La valutazione operata dall’esperto può essere oggetto di censura dalle parti – e dunque sostituita da una determinazione giudiziale – solo ove essa risulti, a seguito dell’introduzione di un distinto contenzioso, manifestamente iniqua o erronea.
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di automatica esclusione del socio da una società consortile in caso di apertura a suo carico di procedura concorsuale in ragione dello scopo della società consortile, atteso che l'apertura di una procedura concorsuale determina l'impossibilità per il socio di far fronte alle obbligazioni nei confronti della società consortile. Non è pertinente il richiamo all’art. 45 l.f. (oggi artt. 96 e 145 CCII) nel senso di invocare l’inopponibilità della delibera di esclusione trattandosi di un atto di risoluzione dal contratto associativo e non di atto dispositivo patrimoniale soggetto a formalità ai fini dell’opponibilità; né possono essere invocate le norme concorsuali in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo (artt. 169-bis e 186-bis l.f., oggi artt. 97 e 172 CCII) in quanto contratto associativo a comunione di scopo e non a prestazioni corrispettive, con conseguente legittimità dell’esclusione del socio anche in pendenza della procedura.
L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a fronteggiare lo stato di crisi e insolvenza e l’operare in sostanziale perdita senza redigere bilanci veritieri, ma con consapevole rappresentazione contabile errata costituiscono gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., a cui occorre rimediare mediante la revoca degli amministratori in carica e la nomina di un amministratore giudiziario, al quale affidare il compito di individuare le misure necessarie alla salvaguardia del patrimonio sociale e al superamento della crisi, proponendo, se del caso, all’assemblea la messa in liquidazione della società oppure optando per l’adesione ad una delle misure previste dal CCII, il tutto previa redazione di un nuovo bilancio che tenga conto della criticità in precedenza evidenziate.
Ai fini dell’intervento sostitutivo del tribunale nella convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., il rifiuto dell’organo amministrativo può ritenersi giustificato solo ove diretto a prevenire un concreto pregiudizio per l’interesse sociale. Non è configurabile abuso del diritto nella richiesta del socio di maggioranza volta a modificare la struttura dell’organo gestorio da monocratico a collegiale, trattandosi di scelta rientrante nella fisiologica espressione del potere della maggioranza di determinare la governance della società. La natura fiduciaria dell’intestazione della partecipazione sociale non incide sulla legittimazione del socio formalmente intestatario ad esercitare i diritti sociali nei confronti della società e dei terzi.
Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante dalla combinazione tra assetto partecipativo paritario e clausole statutarie che impediscano, in concreto, l’adozione di deliberazioni tanto in sede assembleare quanto nell’organo amministrativo. In presenza di un conflitto radicale e strutturale tra i soci, tale da determinare l’impossibilità di funzionamento degli organi sociali, il tribunale deve accertare lo scioglimento della società e procedere alla nomina di un liquidatore terzo, risultando inopportuna la designazione di uno dei soggetti coinvolti nel contrasto
La previsione dell’art. 2467 c.c. è applicabile a tutti i trasferimenti di risorse alla società, indipendentemente dalla forma assunta. La norma, avente una finalità antielusiva, si applica a qualsiasi forma di erogazione di fondi, diretta o indiretta, che comporti l’obbligo di rimborso in capo alla società.
È irrilevante la perdita della qualifica di socio ai fini dell'applicazione dell'art. 2467 c.c., atteso che la postergazione opera in relazione alla natura originaria del credito, indipendentemente da eventuali mutamenti successivi. Una diversa interpretazione esporrebbe la norma a facili elusioni nonché a pregiudizi per il ceto creditorio.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo deve sussistere il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, non agganciato al mero apprezzamento soggettivo astratto e personale del creditore.
Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. Quanto al primo profilo, se da un lato la consistenza patrimoniale, qualitativa o quantitativa, del debitore non è sufficiente ad escludere per ciò solo il pericolo, dovendo essere letta alla luce dell’insieme degli elementi che emergono dal giudizio, anche in rapporto proporzionale col credito tutelabile, dall'altro la mera insufficienza patrimoniale del debitore, considerata staticamente, non legittima di per sé la misura, occorrendo il timore concreto di un mutamento della composizione del patrimonio o del compimento di atti dispositivi idonei a pregiudicare la futura esecuzione. Quanto al secondo profilo, il concreto comportamento tenuto dal debitore, prima del processo o durante lo stesso, può assumere rilevanza, qualora lasci presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, in modo da ingenerare il ragionevole dubbio del creditore che la sua pretesa non verrà soddisfatta.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale riconosciuto ai soci di s.r.l. non partecipanti all'amministrazione dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce manifestazione di un potere di controllo individuale non subordinato alla dimostrazione di uno specifico interesse, essendo l'interesse al controllo sulla gestione assorbente in sé. Tale potere è ampio e consiste nel diritto di avere informazioni attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale. Il diritto in questione spetta anche al comproprietario della quota che non rivesta la qualità di rappresentante comune della comunione, tanto più ove il rappresentante comune coincida con l'amministratore unico della società. Il periculum in mora è integrato dall'impossibilità di differire all'esito del giudizio di merito l'esercizio di un controllo che, per sua natura, deve essere attuale ed il cui differimento verrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.
L'ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435 cod. civ.) sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale ed economica della società e della necessità che sia portato a conoscenza anche dei terzi, individuando così un interesse che trascende quello dei singoli soci. La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci ma una pluralità di terzi che, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. In senso contrario non opera il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.
L'art. 2423, comma 2, cod. civ., il quale dispone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio, delinea tre clausole generali rappresentate da chiarezza, verità e correttezza.
Il principio di chiarezza assume un rilievo autonomo rispetto alle altre due clausole generali e, quindi, anche la sola violazione di tale principio rende illecito il bilancio. Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Chiarezza, veridicità e correttezza sono principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e di correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva. Il principio di verità è osservato e il bilancio è vero quando sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti dalla legge per la sua predisposizione. Veridicità non significa verità oggettiva del bilancio, ma richiesta di corrispondenza tra enunciati, da un lato, e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall'altro: la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato del giudizio del redattore del bilancio, ma impone il dovere di ricercare il risultato il più possibile oggettivo, neutrale e coerente con i criteri tecnici imposti dalla legge.
Il principio di correttezza è rispettato se il bilancio fornisce la true and fair view della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa che lo redige, nella prospettiva del perseguimento dello scopo che gli è proprio.
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale dal quale scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa. Ove la promessa faccia riferimento alla cessione di una partecipazione sociale, l’esistenza del rapporto sostanziale è ravvisabile proprio nel trasferimento della quota, con conseguente obbligo in capo al promittente di corrispondere al promissario il corrispettivo promesso.
Sussistono i presupposti per la sospensione cautelare della delibera assembleare che, mediante l’innalzamento dei quorum deliberativi al 70% dell’intero capitale sociale, sterilizzi di fatto il voto del socio di minoranza, ove difetti la prova di un effettivo interesse sociale sotteso alla modifica statutaria, poiché, in assenza di tale evidenza, la deliberazione è annullabile in quanto adottata in contrasto con il canone di buona fede e correttezza contrattuale.