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Tribunale di Genova, 3 Settembre 2025, n. 2076/2025

Violazione dei principi di redazione: illiceità del bilancio e nullità della deliberazione di approvazione

Tribunale di Genova, 3 Settembre 2025, n. 2076/2025
Violazione dei principi di redazione: illiceità del bilancio e nullità della deliberazione di approvazione

L’ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435 cod. civ.) sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale ed economica della società e della necessità che sia portato a conoscenza anche dei terzi, individuando così un interesse che trascende quello dei singoli soci. La circostanza che il bilancio d’esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci ma una pluralità di terzi che, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. In senso contrario non opera il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

L’art. 2423, comma 2, cod. civ., il quale dispone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell’esercizio, delinea tre clausole generali rappresentate da chiarezza, verità e correttezza.

Il principio di chiarezza assume un rilievo autonomo rispetto alle altre due clausole generali e, quindi, anche la sola violazione di tale principio rende illecito il bilancio. Nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma 2, cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Chiarezza, veridicità e correttezza sono principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e di correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall’espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva. Il principio di verità è osservato e il bilancio è vero quando sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti dalla legge per la sua predisposizione. Veridicità non significa verità oggettiva del bilancio, ma richiesta di corrispondenza tra enunciati, da un lato, e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall’altro: la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato del giudizio del redattore del bilancio, ma impone il dovere di ricercare il risultato il più possibile oggettivo, neutrale e coerente con i criteri tecnici imposti dalla legge.

Il principio di correttezza è rispettato se il bilancio fornisce la true and fair view della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa che lo redige, nella prospettiva del perseguimento dello scopo che gli è proprio.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Lorenza Calcagno
Registro: RG 3193 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/06/2026
Massima a cura di: Francesco Zoppi
Francesco Zoppi

Nel 2018 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, con votazione di 110 e lode, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2020 ha proficuamente concluso i periodi di tirocinio formativo e di pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Tra il 2021 e il 2022 ha collaborato con una delle principali associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in qualità di consulente giuridico della Segreteria della Camera Arbitrale. Nel 2022, dopo aver superato con il massimo dei voti e plauso della Commissione l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (sessione 2020), ha iniziato a collaborare con affermati Studi Legali e Tributari. Dal 2024 collabora con un importante Studio Legale avente sede a Roma. Opera nell’ambito del diritto civile e commerciale, prestando attività di consulenza legale, assistenza giudiziale e stragiudiziale.

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