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Legittimità clausola esclusione del socio di società consortile nel caso di apertura di procedura concorsuale
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di automatica esclusione del socio da una società consortile in caso di apertura a...

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di automatica esclusione del socio da una società consortile in caso di apertura a suo carico di procedura concorsuale in ragione dello scopo della società consortile, atteso che l'apertura di una procedura concorsuale determina l'impossibilità per il socio di far fronte alle obbligazioni nei confronti della società consortile. Non è pertinente il richiamo all’art. 45 l.f. (oggi artt. 96 e 145 CCII) nel senso di invocare l’inopponibilità della delibera di esclusione trattandosi di un atto di risoluzione dal contratto associativo e non di atto dispositivo patrimoniale soggetto a formalità ai fini dell’opponibilità; né possono essere invocate le norme concorsuali in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo (artt. 169-bis e 186-bis l.f., oggi artt. 97 e 172 CCII) in quanto contratto associativo a comunione di scopo e non a prestazioni corrispettive, con conseguente legittimità dell’esclusione del socio anche in pendenza della procedura.

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Inerzia dell’organo amministrativo rispetto allo stato di crisi e insolvenza: grave irregolarità ex art. 2409 c.c.
L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a...

L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a fronteggiare lo stato di crisi e insolvenza e l’operare in sostanziale perdita senza redigere bilanci veritieri, ma con consapevole rappresentazione contabile errata costituiscono gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., a cui occorre rimediare mediante la revoca degli amministratori in carica e la nomina di un amministratore giudiziario, al quale affidare il compito di individuare le misure necessarie alla salvaguardia del patrimonio sociale e al superamento della crisi, proponendo, se del caso, all’assemblea la messa in liquidazione della società oppure optando per l’adesione ad una delle misure previste dal CCII, il tutto previa redazione di un nuovo bilancio che tenga conto della criticità in precedenza evidenziate.

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Convocazione giudiziale dell’assemblea e abuso del diritto nella richiesta del socio
Ai fini dell’intervento sostitutivo del tribunale nella convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., il rifiuto dell’organo amministrativo...

Ai fini dell’intervento sostitutivo del tribunale nella convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., il rifiuto dell’organo amministrativo può ritenersi giustificato solo ove diretto a prevenire un concreto pregiudizio per l’interesse sociale. Non è configurabile abuso del diritto nella richiesta del socio di maggioranza volta a modificare la struttura dell’organo gestorio da monocratico a collegiale, trattandosi di scelta rientrante nella fisiologica espressione del potere della maggioranza di determinare la governance della società. La natura fiduciaria dell’intestazione della partecipazione sociale non incide sulla legittimazione del socio formalmente intestatario ad esercitare i diritti sociali nei confronti della società e dei terzi.

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Deadlock societario e scioglimento ex art. 2484 c.c.: rilevanza dell’assetto statutario e partecipativo
Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante...

Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante dalla combinazione tra assetto partecipativo paritario e clausole statutarie che impediscano, in concreto, l’adozione di deliberazioni tanto in sede assembleare quanto nell’organo amministrativo. In presenza di un conflitto radicale e strutturale tra i soci, tale da determinare l’impossibilità di funzionamento degli organi sociali, il tribunale deve accertare lo scioglimento della società e procedere alla nomina di un liquidatore terzo, risultando inopportuna la designazione di uno dei soggetti coinvolti nel contrasto

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Postergazione finanziamenti soci: applicabilità e irrilevanza della perdita della qualità di socio
La previsione dell’art. 2467 c.c. è applicabile a tutti i trasferimenti di risorse alla società, indipendentemente dalla forma assunta. La...

La previsione dell’art. 2467 c.c. è applicabile a tutti i trasferimenti di risorse alla società, indipendentemente dalla forma assunta. La norma, avente una finalità antielusiva, si applica a qualsiasi forma di erogazione di fondi, diretta o indiretta, che comporti l’obbligo di rimborso in capo alla società.

È irrilevante la perdita della qualifica di socio ai fini dell'applicazione dell'art. 2467 c.c., atteso che la postergazione opera in relazione alla natura originaria del credito, indipendentemente da eventuali mutamenti successivi. Una diversa interpretazione esporrebbe la norma a facili elusioni nonché a pregiudizi per il ceto creditorio.

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Sequestro conservativo: presupposti del periculum in mora
Ai fini della concessione del sequestro conservativo deve sussistere il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi...

Ai fini della concessione del sequestro conservativo deve sussistere il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, non agganciato al mero apprezzamento soggettivo astratto e personale del creditore.

Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. Quanto al primo profilo, se da un lato la consistenza patrimoniale, qualitativa o quantitativa, del debitore non è sufficiente ad escludere per ciò solo il pericolo, dovendo essere letta alla luce dell’insieme degli elementi che emergono dal giudizio, anche in rapporto proporzionale col credito tutelabile, dall'altro la mera insufficienza patrimoniale del debitore, considerata staticamente, non legittima di per sé la misura, occorrendo il timore concreto di un mutamento della composizione del patrimonio o del compimento di atti dispositivi idonei a pregiudicare la futura esecuzione. Quanto al secondo profilo, il concreto comportamento tenuto dal debitore, prima del processo o durante lo stesso, può assumere rilevanza, qualora lasci presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, in modo da ingenerare il ragionevole dubbio del creditore che la sua pretesa non verrà soddisfatta.

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Diritto di controllo del socio di s.r.l. e legittimazione del comproprietario non rappresentante comune
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale riconosciuto ai soci di s.r.l. non partecipanti all’amministrazione dall’art. 2476,...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale riconosciuto ai soci di s.r.l. non partecipanti all'amministrazione dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce manifestazione di un potere di controllo individuale non subordinato alla dimostrazione di uno specifico interesse, essendo l'interesse al controllo sulla gestione assorbente in sé. Tale potere è ampio e consiste nel diritto di avere informazioni attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale. Il diritto in questione spetta anche al comproprietario della quota che non rivesta la qualità di rappresentante comune della comunione, tanto più ove il rappresentante comune coincida con l'amministratore unico della società. Il periculum in mora è integrato dall'impossibilità di differire all'esito del giudizio di merito l'esercizio di un controllo che, per sua natura, deve essere attuale ed il cui differimento verrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.

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Violazione dei principi di redazione: illiceità del bilancio e nullità della deliberazione di approvazione
L’ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435...

L'ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435 cod. civ.) sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale ed economica della società e della necessità che sia portato a conoscenza anche dei terzi, individuando così un interesse che trascende quello dei singoli soci. La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci ma una pluralità di terzi che, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. In senso contrario non opera il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

L'art. 2423, comma 2, cod. civ., il quale dispone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio, delinea tre clausole generali rappresentate da chiarezza, verità e correttezza.

Il principio di chiarezza assume un rilievo autonomo rispetto alle altre due clausole generali e, quindi, anche la sola violazione di tale principio rende illecito il bilancio. Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Chiarezza, veridicità e correttezza sono principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e di correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva. Il principio di verità è osservato e il bilancio è vero quando sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti dalla legge per la sua predisposizione. Veridicità non significa verità oggettiva del bilancio, ma richiesta di corrispondenza tra enunciati, da un lato, e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall'altro: la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato del giudizio del redattore del bilancio, ma impone il dovere di ricercare il risultato il più possibile oggettivo, neutrale e coerente con i criteri tecnici imposti dalla legge.

Il principio di correttezza è rispettato se il bilancio fornisce la true and fair view della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa che lo redige, nella prospettiva del perseguimento dello scopo che gli è proprio.

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Effetti della promessa di pagamento concernente la cessione di quote sociali
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale...

La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale dal quale scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa. Ove la promessa faccia riferimento alla cessione di una partecipazione sociale, l’esistenza del rapporto sostanziale è ravvisabile proprio nel trasferimento della quota, con conseguente obbligo in capo al promittente di corrispondere al promissario il corrispettivo promesso.

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Sospensione cautelare della delibera adottata con abuso della maggioranza
Sussistono i presupposti per la sospensione cautelare della delibera assembleare che, mediante l’innalzamento dei quorum deliberativi al 70% dell’intero capitale...

Sussistono i presupposti per la sospensione cautelare della delibera assembleare che, mediante l’innalzamento dei quorum deliberativi al 70% dell’intero capitale sociale, sterilizzi di fatto il voto del socio di minoranza, ove difetti la prova di un effettivo interesse sociale sotteso alla modifica statutaria, poiché, in assenza di tale evidenza, la deliberazione è annullabile in quanto adottata in contrasto con il canone di buona fede e correttezza contrattuale.

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Caratteristiche generali della promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
In caso di promessa o di fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione...

In caso di promessa o di fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo ponga in essere il comportamento promesso, al fine del soddisfacimento dell’interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, obbligandosi a corrispondere l'eventuale indennizzo nel caso in cui, nonostante il promittente si sia adoperato, il terzo abbia rifiutato di impegnarsi. Con la conseguenza che, nel primo caso, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento (compreso il risarcimento del danno), mentre nel secondo caso il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo, in quanto l'obbligazione di dare sia divenuta attuale. La domanda di indennizzo è diretta a compensare la lesione di un interesse del promissario, conseguente al legittimo esercizio di un diritto da parte del terzo, diversamente dalla domanda risarcitoria che invece mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato illegittimamente pregiudicata dall'inadempimento. L’indennizzo ha difatti la funzione di porre l’attore nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato nel caso in cui si fosse verificato il fatto oggetto di promessa.

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Rimborso di finanziamenti dei soci, condizione di inesigibilità, e funzione patti parasociali
In tema di società a responsabilità limitata, non configura una ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395...

In tema di società a responsabilità limitata, non configura una ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395 e 2475-ter cod. civ., il rimborso a sé stesso, in qualità di socio finanziatore, operato dall’amministratore unico, di finanziamenti erogati in favore della compagine sociale, in quanto atto estintivo di debito societario risultante dal bilancio.

In tema di società a responsabilità limitata, il finanziamento, regolarmente iscritto in bilancio, erogato dai soci in favore della compagine sociale, non presuppone necessariamente l’approvazione con delibera assembleare, in difetto di espressa previsione normativa, non risultante né dall’art. 2467 cod. civ., né, sotto il profilo fiscale, dall’art. 46, primo comma, TUIR.

In tema di rimborso di finanziamenti dei soci, erogati in favore di società a responsabilità limitata, la condizione di inesigibilità del credito, di cui all’art. 2467 cod. , può essere eccepita al socio finanziatore solo qualora il finanziamento sia stato erogato e il rimborso richiesto, in presenza di specifica situazione di crisi della società, coincidente con il rischio di insolvenza, sia idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale tra tutti i creditori della società”, onde evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori e che l’attività sociale prosegua a danno di questi. In tema di società a responsabilità limitata, l’inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, di cui all’art. 2467 cod. civ., trattandosi di un “fatto impeditivo” del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, comporta, da parte della società, l’assolvimento di un preciso onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ordine alla situazione di difficoltà economico-finanziaria della compagine sociale, difficoltà che deve essere persistente sino al momento della richiesta di restituzione del finanziamento.

I patti parasociali, che non trovano fonte né nella legge né nello statuto sociale, sono accordi atipici, conclusi autonomamente e distintamente, diretti a disciplinare, tra i soci contraenti, i rapporti interni e il vincolo che ne discende opera su di un terreno esterno a quello del contratto sociale e della relativa organizzazione. I patti parasociali, quindi, attengono al piano organizzativo non dell'ordinamento sociale, bensì dei rapporti inter-individuali tra titolari di partecipazioni societarie. Per l’individuazione della funzione dei patti parasociali si deve esaminare il profilo della causa e non i motivi dell'accordo, causa che deve essere intesa non in termini di astratta funzione economico sociale del negozio, bensì come causa concreta o risultato pratico dell'operazione. È, dunque, indispensabile individuare gli interessi che l'operazione è destinata a raggiungere e che le parti si sono determinate a compiere, con la conseguenza che il patto parasociale non può essere interpretato estensivamente.

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