L’art. 2312 c.c. stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, prevedendo quindi come presupposto inderogabile per la cancellazione l’espletamento della procedura liquidatoria e l’approvazione del bilancio finale. L’art. 2250 c.c. prescrive che “dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione”, evidenziando come la fase liquidatoria costituisca un momento necessario e distinto nel processo estintivo della società. Con riguardo alle società in accomandita semplice, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2324 c.c., secondo cui “i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione", norma che presuppone necessariamente l’espletamento della liquidazione.
È ammissibile la cancellazione ex art. 2191 c.c. dell’iscrizione relativa alla cancellazione di società dal registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di bilancio finale di liquidazione riconducibile allo schema legale. Tale disposizione attribuisce al giudice del registro il potere-dovere di ordinare la cancellazione di un’iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, previa audizione dell’interessato.
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484, comma primo, n. 3) c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce, quindi, una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. In tale contesto, la causa di scioglimento in parola ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali e, in particolare, quelle di approvazione annuale del bilancio d’esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.
La mancata approvazione del bilancio assume rilievo come causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c. solo qualora si protragga per almeno due esercizi, non essendo altrimenti idonea a dimostrare una definitiva impossibilità dell’assemblea di adottare decisioni fondamentali per la vita societaria. La richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni dati di bilancio testimonia la presenza di una dialettica tra organi societari indicativa del funzionamento dell’assemblea e del compiuto esercizio del diritto di voto da parte dei soci e impedisce di ritenerne impossibilitato il funzionamento.
In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese a norma dell'art. 2490 c.c. e deve considerarsi estinta. L’effetto estintivo si produce con l'iscrizione, a cura del conservatore, della cessazione della società nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., cui l'art. 2490 c.c. rinvia quanto agli effetti.
Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (a) le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il verificarsi di tale fenomeno successorio impedisce di procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società dal Registro delle imprese.
L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio della società è assolto validamente mediante affissione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell’elenco delle società interessate, ai sensi dell’art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Sebbene, in via generale, al diritto di accesso che il socio è legittimato ad esercitare ex art. 2476 c.c. sia attribuita, in ragione della qualità di "intraneo" del socio che lo esercita, natura di diritto soggettivo potestativo in quanto tale astrattamente immune da qualsivoglia limitazione, tale diritto deve ritenersi in ogni caso soggetto ad una serie di limiti interni finalizzati ad evitare abusi in pregiudizio della società, consistenti anzitutto nel dovere del socio di esercitare il proprio diritto secondo buona fede e correttezza. Sono pertanto escluse e non coperte dal diritto di accesso ex art. 2476 c.c., in quanto contrarie a buona fede e correttezza, le condotte del socio consistenti in un'ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi e dell'attività sociale mediante richiesta di informazioni di cui il socio non ha effettivamente necessità, la richiesta di informazioni per fini antisociali e l'esercizio del potere di controllo attribuito al socio con modalità e finalità contrastanti con l'interesse sociale.
In relazione alla domanda di esibizione della documentazione sociale esercitata dal socio in via cautelare ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora non può sussistere in re ipsa, essendo al contrario necessario che ricorrano situazioni specifiche, ulteriori rispetto alla mera lesione del diritto di controllo del socio, che giustifichino l’adozione di un provvedimento cautelare anziché ordinario.
In tema di responsabilità dell'amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule, a meno che non risultino, secondo un giudizio da compiersi ex ante, assolutamente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie. Ai fini di tale giudizio, costituiscono indici rivelatori di avventatezza, a titolo esemplificativo: la mancata effettuazione di una due diligence adeguata prima di assumere impegni di rilevante entità, la sproporzione tra l'esborso effettuato e la situazione patrimoniale e finanziaria della società al momento della decisione, la disomogeneità dell'operazione rispetto all'attività concretamente svolta dalla società, nonché la realizzazione dell'operazione a vantaggio di soggetti riconducibili a parti correlate all'amministratore. Tali elementi, valutati complessivamente, escludono la protezione accordata dalla regola dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali e fondano la responsabilità degli amministratori.
Il provvedimento con il quale il tribunale, in caso di omissione da parte degli organi societari competenti, ai sensi dell'art. 2487, co. 2, c.c., nomina i liquidatori, è emesso a conclusione del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. e ha carattere sommario, essendo finalizzato alla nomina del liquidatore in surroga all'organo societario in condizione di stallo, dopo un'analisi sommaria e condotta incidenter tantum sul presupposto che la società sia sciolta.
Il rapporto tra società di capitali e amministratore rientra nei rapporti societari e non è assimilabile né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato né al rapporto d’opera; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la piena disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore.
Gli artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, c.c. rimettono alla volontà dei soci, espressa nello statuto o con deliberazione assembleare, la determinazione dell’eventuale compenso spettante agli amministratori, senza che da tali disposizioni possa desumersi un diritto inderogabile dell’amministratore alla remunerazione dell’incarico. Qualora lo statuto preveda il diritto dell’amministratore al solo rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio e attribuisca ai soci la mera facoltà di determinare un emolumento annuo e un’indennità di cessazione del rapporto, l’incarico deve ritenersi gratuito salvo diversa deliberazione assembleare.
La liquidazione equitativa del compenso dell’amministratore è possibile solo quando sia previamente accertata l’esistenza del diritto al compenso. In mancanza di un titolo statutario o assembleare che attribuisca tale diritto, il Giudice non può procedere alla sua determinazione equitativa. Il diritto al compenso dell’amministratore, essendo disponibile, può essere rinunciato anche tacitamente, mediante comportamenti concludenti che rivelino in modo univoco la volontà dismissiva del diritto; rileva, in tal senso, anche lo svolgimento dell’incarico per molti anni senza avanzare alcuna pretesa economica.
Quando lo statuto attribuisce ai soci la mera facoltà di prevedere un’indennità per la cessazione del rapporto, il trattamento di fine mandato non spetta automaticamente all’amministratore, ma richiede una specifica determinazione dei soci.
L’omesso controllo da parte di soggetti cui la legge attribuisce una posizione di garanzia non consente di far presumere il dolo ogni qual volta si verifichi un evento dannoso che la condotta doverosa omessa aveva lo scopo di impedire. Ai fini della ricostruzione dell’elemento soggettivo dei sindaci nelle azioni di responsabilità, la mera inerzia non equivale a dolo, neppure nella forma del dolo eventuale; è necessario accertare, in capo al soggetto rimasto inerte rispetto all’obbligo di controllo, la determinazione di orientarsi verso la lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. È dunque necessario che dato indicativo del rischio di verificazione dell’evento – il c.d. segnale d’allarme –non sia stato soltanto conosciuto, ma anche rappresentato, in base alle proprie specifiche competenze, come sintomatico di fatti potenzialmente dannosi e che ciononostante il sindaco sia rimasto inerte.
La graduazione delle colpe ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra condebitori solidali può essere accertata dal giudice di merito solo su domanda di chi abbia esercitato l'azione di regresso – ovvero, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna – giacché solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
In ordine all'ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, dell'esecuzione della deliberazione solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all'esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing. Invero, si è imposta un'interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni «situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell'organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 35 D. Lgs. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospendere, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'«efficacia» della delibera. Pertanto, sono sospendibili le deliberazione che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull'organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell'efficacia è idoneo a neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente. Ciò implica che nel caso di sospensione di delibere di proclamazione degli eletti, così come nell'affine ambito di sospensione di delibere di nuovo amministratore, la sospensione della deliberazione sia idonea a comportare la reintegrazione nelle funzioni elettive/gestorie degli eletti/amministratori illegittimamente sostituiti. In questa prospettiva, il ripristino della situazione preesistente e quindi la restituzione dei poteri agli amministratori revocati, contemporaneamente alla sterilizzazione, salvi gli atti già compiuti, degli effetti della deliberazione stessa, assolve pienamente alla funzione di assicurare la salvaguardia della situazione incisa della deliberazione illegittima. Per contro, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo un carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio, né produce effetti sull'organizzazione sociale, risultando, pertanto, insuscettibile di sospensione.
In ordine al presupposto del periculum, la disposizione di cui all'art. 2378 c.c. richiede che il giudice proceda alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In altre parole, nel giudizio di necessaria comparizione rimesso al Tribunale, anche a fronte dei positivi dubbi di verosimiglianza dei motivi di invalidità della deliberazione impugnata, la sospensione deve essere negata allorché l'interesse della società alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione.
Il diritto di ottenere informazioni e documentazione societaria, quando trova fondamento non nella qualità di socio ex art. 2476, comma 2, c.c., ma in una specifica pattuizione contrattuale, va ricostruito alla luce del contenuto dell’accordo stipulato tra le parti. Qualora l’accordo attribuisca a una parte il diritto di accedere alle informazioni sociali e contabili, anche tramite propri consulenti e con facoltà di estrarne copia a proprie spese, l’obbligazione gravante sulla società consiste nella messa a disposizione della documentazione ai fini della consultazione, senza estendersi alla consegna della stessa. L’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione sociale e contabile, con facoltà di estrarne copia, integra un obbligo di facere e non può essere azionato mediante ricorso per decreto ingiuntivo, essendo il procedimento monitorio esperibile solo per il pagamento di somme liquide di denaro, per la consegna di quantità determinate di cose fungibili o per la consegna di cosa mobile determinata.
La sottoscrizione in proprio, da parte di una persona fisica non amministratore della società, di un accordo con cui la stessa si impegni a fare sì che la società fornisca determinate informazioni non comporta l’assunzione di un obbligo diretto di consegna della documentazione sociale. Tale impegno può integrare, al più, una promessa del fatto del terzo, avente ad oggetto l’obbligo del promittente di adoperarsi affinché la società tenga il comportamento promesso; trattandosi di obbligazione di facere, essa non è azionabile mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
Il termine “esecuzione” (utilizzato dall'art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l'esecuzione è un momento puramente eventuale atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l'ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; ne consegue che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di nomina dell’amministratore, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c.