L’art. 2312 c.c. stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, prevedendo quindi come presupposto inderogabile per la cancellazione l’espletamento della procedura liquidatoria e l’approvazione del bilancio finale. L’art. 2250 c.c. prescrive che “dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione”, evidenziando come la fase liquidatoria costituisca un momento necessario e distinto nel processo estintivo della società. Con riguardo alle società in accomandita semplice, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2324 c.c., secondo cui “i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione“, norma che presuppone necessariamente l’espletamento della liquidazione.
È ammissibile la cancellazione ex art. 2191 c.c. dell’iscrizione relativa alla cancellazione di società dal registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di bilancio finale di liquidazione riconducibile allo schema legale. Tale disposizione attribuisce al giudice del registro il potere-dovere di ordinare la cancellazione di un’iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, previa audizione dell’interessato.