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Del principio di costanza dei criteri di valutazione nella redazione del bilancio: regola ed eccezione
Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile,...

Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile, numero 6). Il mutamento è ammesso solo in caso di casi eccezionali (ultimo comma). Gli elementi – che debbono essere eccezionali, per norma di legge – non soltanto sono legati appunto a situazioni eccezionali; tali situazioni debbono riguardare la scelta del criterio, non la valutazione. La ragione eccezionale deve essere una ragione che attiene al mutamento del criterio non alla valutazione del cespite, che dunque può essere ridotta ma secondo il medesimo criterio. Sono dunque casi eccezionali, ammessi dalla norma per mutare il criterio alternativo, ad esempio: l’entrata della società in un gruppo, con la conseguente necessità di adeguarsi alla politica contabile del gruppo in cui si entra; l’abbandono del costo di acquisto, in favore di quello del patrimonio, per essere il valore di acquisto espresso in una valuta non più convertibile (o convertibile a tasso radicalmente mutato) in quella nazionale; l’abbandono del costo di acquisto, per una serie di annate ad altissima inflazione; e così via. Le situazioni eccezionali debbono riguardare il mutamento del criterio, non la valutazione. La ragione della stabilità del criterio è nota, si tratta del principio di continuità del bilancio. Tale principio è una rifrazione del principio di chiarezza. Infatti, solo la stabilità del criterio consente una lettura chiara del bilancio, anche nel suo sviluppo temporale. La funzione generale e di tutela dei terzi del bilancio viene lesa dalla mancanza del principio di continuità, che frange anche il principio di chiarezza del bilancio stesso.

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Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società e verso i singoli soci e terzi
A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei...

A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, nel caso siano stati a conoscenza che l’atto dannoso stava per essere compiuto, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Nonostante il silenzio della norma circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica, in particolare, nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In sede di azione di responsabilità contro gli amministratori non è sufficiente sindacare la mera eccessività del compenso, bensì valutare l’eventuale inadempimento degli amministratori ai loro doveri di legge e di statuto.

Ai sensi del comma VII dell’art. 2476 c.c. “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."
Tale ultima previsione, dunque, consente al singolo socio che abbia subito un danno direttamente incidente sul proprio patrimonio personale e causalmente riconducibile ad atti di mala gestio degli amministratori di esperire un’azione individuale di responsabilità nei confronti degli stessi; a condizione, però, che si tratti di danno diverso ed estraneo da quello reintegrabile per mezzo dell’azione sociale di responsabilità. Ed invero, anche al fine di garantire e preservare il rispetto del principio indennitario, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori è preclusa quando il danno lamentato, in via immediata e diretta, costituisce solo il riflesso del pregiudizio subito dalla società, giacché tanto l'art. 2476, VII, c.c. (in materia di S.r.l.) quanto l’art. 2395 c.c. (in materia di S.p.A.) esigono espressamente che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell’organo gestorio. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

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Liquidazione societaria: provvedimento d’urgenza per l’acquisizione della documentazione ex. art. 2487-bis, comma 3, cod. civ.
È ammissibile il ricorso al rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere dall’amministratore cessato dalla carica la...

È ammissibile il ricorso al rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere dall’amministratore cessato dalla carica la consegna della documentazione prevista dall’art. 2487-bis, comma 3, c.c., costituita dai libri sociali, dalla situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e dal rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.

Il periculum in mora va individuato nell’esigenza del liquidatore di acquisire con urgenza detta documentazione, indispensabile per la verifica della situazione patrimoniale della società, per avviare la procedura di liquidazione e per dare corso agli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legge.

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Nelle controversie relative a società di persone è competente il tribunale ordinario
A norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti...

A norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, nonché le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Non sussiste, invece, la competenza delle Sezioni Specializzate nelle controversie riguardanti le società di persone.

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Legittimazione della s.r.l. all’azione di responsabilità verso l’amministratore e decorrenza della prescrizione
Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione...

Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.

La delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.

In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.

 

 

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Società a partecipazione pubblica e obblighi del socio
In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art....

In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per sottrarsi all'obbligo di versare le quote dovute per le spese generali di amministrazione, anche qualora lamenti l'inadempimento della società ai propri doveri statutari. Nei rapporti associativi, infatti, non trova applicazione il sinallagma contrattuale tipico dei rapporti a prestazioni corrispettive, essendo tali rapporti caratterizzati da una comunione di scopo che esclude l'utilizzabilità dei rimedi generali previsti per l'inadempimento contrattuale.

Ai fini della compensazione, il credito vantato dal socio per la perequazione dei costi di gestione del servizio non può essere opposta in compensazione al debito verso la società, qualora lo statuto sociale preveda che l'onere della perequazione gravi direttamente sugli altri enti soci e non sulla società stessa. La compensazione legale opera, infatti, solo tra debiti e crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, esistenti tra i medesimi soggetti.

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Presupposti dello scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. e onere della prova
In tema di scioglimento di una società di capitali, la causa prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c., consistente...

In tema di scioglimento di una società di capitali, la causa prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 2, c.c., consistente nella sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, deve essere provata in modo puntuale ed inequivocabile da chi la invoca.

A tal fine, non sono sufficienti mere allegazioni, ma è necessario fornire una prova documentale precisa che attesti il carattere definitivo e irreversibile di tale impossibilità. In particolare, le relazioni del collegio sindacale, pur esprimendo preoccupazione per l’esaurimento dell’attività principale della società, non costituiscono prova decisiva dello scioglimento qualora, lette nel loro complesso, esortino la compagine sociale a “ripensare” e “riconsiderare” il core business e a tracciare il futuro della società. Tale invito, infatti, non attesta il verificarsi di un’impossibilità oggettiva, ma rimette alla volontà dei soci la scelta strategica sul futuro dell’impresa, escludendo così la sussistenza di una causa di scioglimento accertabile in sede giudiziale ai sensi dell'art. 2485 c.c.

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La disciplina delle spese nel procedimento ex art. 2409 cod. civ.
Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società per azioni, previsto dall’art. 2409 cod. civ., la condanna al...

Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società per azioni, previsto dall’art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che sono a carico dei soci denuncianti.

L’accoglimento dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. per irregolarità gestionali diverse da quelle dedotte dal socio denunciante esclude la condanna degli esponenti aziendali resistenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’istante, come pure esclude la condanna di quest’ultimo al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori resistenti.

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L’azione di responsabilità verso i creditori sociali esercitata dal curatore: il dies a quo della prescrizione
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146...

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.

La richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., avente ad oggetto l’intera documentazione contabile relativa a più esercizi finanziari, ha carattere esplorativo ed è, pertanto, inammissibile. Essa contrasta con quanto previsto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., che impone l’indicazione specifica dei documenti richiesti, al fine di consentire al giudice di valutarne la pertinenza e l’idoneità probatoria [nel caso di specie, l’stanza ha riguardato tutti i contratti di conto corrente intrattenuti nel tempo dalla società fallita, nonché i relativi estratti conto, dal loro sorgere e sino alla loro chiusura, comprensivi delle distinte di pagamento e delle deleghe esistenti].

L’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile esclusivamente quando la prova dei fatti non sia acquisibile altrimenti. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. volta a ricercare la prova di fatti che l’istante sarebbe in grado di provare con altri mezzi.

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Limitazioni statutarie alla trasferibilità delle partecipazioni
In presenza di una clausola statutaria che, in deroga al principio della libera trasferibilità delle quote di s.r.l., preveda il...

In presenza di una clausola statutaria che, in deroga al principio della libera trasferibilità delle quote di s.r.l., preveda il diritto di prelazione in favore dei soci e stabilisca, al contempo, che la relativa procedura non debba essere seguita qualora tutti i soci prestino il loro assenso alla cessione, non può ritenersi sussistente un assenso preventivo e incondizionato del prelazionario qualora la cessione venga conclusa a condizioni diverse da quelle rispetto alle quali egli aveva espresso il proprio consenso. In tale ipotesi, la cessione della partecipazione non produce effetti nei confronti della società.

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Presupposti per l’emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo
L’emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l’esistenza sia del fumus boni iuris – cioè di una situazione che...

L’emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l’esistenza sia del fumus boni iuris - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione - sia del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. La carenza anche di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus, presupposto indefettibile per agire è la titolarità di un credito che, sia pur non ancora liquido o esigibile, sia quanto meno verosimile ed attuale. Non è legittimato a chiedere la cautela il soggetto che vanti una posizione creditoria meramente eventuale o ipotetica. Il periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta

Nell'ampia nozione di finanziamento rientra ogni volontario apporto economico che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.

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