L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.
La richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., avente ad oggetto l’intera documentazione contabile relativa a più esercizi finanziari, ha carattere esplorativo ed è, pertanto, inammissibile. Essa contrasta con quanto previsto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., che impone l’indicazione specifica dei documenti richiesti, al fine di consentire al giudice di valutarne la pertinenza e l’idoneità probatoria [nel caso di specie, l’stanza ha riguardato tutti i contratti di conto corrente intrattenuti nel tempo dalla società fallita, nonché i relativi estratti conto, dal loro sorgere e sino alla loro chiusura, comprensivi delle distinte di pagamento e delle deleghe esistenti].
L’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile esclusivamente quando la prova dei fatti non sia acquisibile altrimenti. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. volta a ricercare la prova di fatti che l’istante sarebbe in grado di provare con altri mezzi.