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Clausola compromissoria nel contratto di vendita della quota sociale
In materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la presenza, nel contratto di vendita della quota sociale, di una clausola compromissoria...

In materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la presenza, nel contratto di vendita della quota sociale, di una clausola compromissoria che richiami genericamente “qualsiasi controversia” comporta che anche la lite inerente al pagamento del prezzo della quota sociale, oggetto del trasferimento, debba essere rimessa alla cognizione arbitrale, da svolgersi secondo le modalità indicate nel contratto stesso, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice ordinario.

Sebbene la presenza di tale clausola compromissoria non escluda la possibilità di adire il giudice ordinario al fine di richiedere il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del prezzo della quota sociale, l’eccezione di esistenza della clausola compromissoria promossa dall’ingiunto nel successivo giudizio di opposizione comporta la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del procedimento arbitrale e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo precedentemente concesso.

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Sequestro giudiziario nell’ambito di una Srl: oggetto e presupposti
Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene...

Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene (dovendosi fare riferimento, in ipotesi, alla” quota societaria”) e non può essere disposto qualora il ricorrente non deduca alcuna controversia di tale natura, limitandosi a lamentare una gestione opaca e personalistica dell'amministratore nonché un pregiudizio derivante da una delibera di esclusione dalla compagine societaria asseritamente illegittima. Le doglianze relative a pregiudizi patrimoniali personali di natura diffamatoria e alla diminuzione del valore della partecipazione societaria per effetto della cattiva gestione dell'amministratore attengono a piani logici distinti e sarebbero semmai riconducibili, in astratto, alla diversa fattispecie del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., a garanzia della fruttuosità di future azioni risarcitorie o di responsabilità nei confronti dell'amministratore. Non è, tuttavia, possibile riqualificare d'ufficio la domanda di sequestro giudiziario in domanda di sequestro conservativo laddove il ricorrente abbia espressamente invocato l'art. 670 c.p.c. e individuato quale oggetto del sequestro la "società" (anziché il patrimonio del resistente).

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Esclusione del socio e revoca dell’amministratore di società semplice
In tema di società semplice caratterizzata da un sistema di amministrazione congiunta, integra condotta ostruzionistica – contraria all’interesse sociale –...

In tema di società semplice caratterizzata da un sistema di amministrazione congiunta, integra condotta ostruzionistica - contraria all’interesse sociale - il rifiuto ingiustificato del socio-amministratore di prestare il proprio consenso al compimento di atti gestori indispensabili ai fini della conduzione dell’azienda, non già per ragioni oggettive di tutela della società, bensì unicamente in ragione di una mancanza di interesse nella gestione societaria, specie ove tali atti rientrino nella gestione ordinaria (quali ad esempio, il pagamento dei canoni di locazione e il saldo di fatture già emesse), e in considerazione di rapporti tra soci ormai deteriorati da tempo.

 

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Opzione esercitata e limiti della tutela cautelare
Nel contratto di opzione, una volta validamente esercitato il diritto e ove il contenuto negoziale lo consenta, il patto di...

Nel contratto di opzione, una volta validamente esercitato il diritto e ove il contenuto negoziale lo consenta, il patto di opzione è assimilabile a un contratto preliminare. Ne consegue la possibilità di esperire l’azione costitutiva diretta a ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso per inadempimento della parte obbligata. In tale contesto è altresì ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., con funzione di conservazione del rapporto contrattuale, al fine di ottenere l’anticipata esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’opzione esercitata, purché sussista un pregiudizio imminente e irreparabile. Tale tutela non può, tuttavia, essere utilizzata per costituire il rapporto negoziale, né per ottenere l’adempimento dell’obbligo di stipulare un contratto privo dei suoi elementi essenziali: non è infatti consentito colmare in sede cautelare, mediante cognizione sommaria, lacune del regolamento contrattuale, specie in presenza di controversie su elementi essenziali quali il prezzo nella compravendita.

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Responsabilità degli amministratori per documentazione contabile non veritiera
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo...

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.

Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.

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Conferimento dell’unico ramo d’azienda: decisione dei soci e nullità dell’atto gestorio
In tema di s.r.l. il conferimento dell’unico ramo d’azienda operativo in una società controllata, anche se costituita ad hoc, integra...

In tema di s.r.l. il conferimento dell’unico ramo d’azienda operativo in una società controllata, anche se costituita ad hoc, integra una decisione riservata inderogabilmente ai soci ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. quando comporta la perdita dell’operatività diretta della conferente e si traduce in una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o in una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Ne consegue che l’atto compiuto dall’amministratore in assenza del previo passaggio deliberativo assembleare non costituisce un mero atto ultra vires, ma è nullo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., con conseguente obbligo di restituzione dell’azienda conferita.

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Azione di responsabilità dei creditori: termine di decorrenza della prescrizione
L’azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con...

L'azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società. In particolare, sussiste la presunzione secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data di fallimento, incombendo sull’amministratore dare la prova della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale attraverso l’allegazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Infatti, l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.

Gli amministratori di diritto, a prescindere dal fatto che si siano occupati realmente della gestione sociale, rispondono dei danni eventualmente causati da atti di mala gestio, in ipotesi anche soltanto omissivi perché l’accettazione della carica comporta l’assunzione delle relative responsabilità e dell’obbligo di corretta gestione, comprensivo dell’obbligo di impedire a terzi non nominati dai soci di occuparsi dell’amministrazione.

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Sospensione prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 ed impugnazione bilancio finale di liquidazione
Il termine di 90 giorni per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. è soggetto alla sospensione...

Il termine di 90 giorni per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. è soggetto alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 e proroghe, con inclusione del dies ad quem. Il periodo di sospensione previsto da detta norma deve intendersi esteso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 incluso.

Il bilancio finale deve essere corredato da nota integrativa, in quanto l’art. 2490 c.c. richiama gli artt. 2423 ss. c.c. e i principi contabili OIC 5; la sua mancanza integra causa di nullità del bilancio, costituendo violazione del modello legale, con pregiudizio in re ipsa.

Sono irrilevanti, ai fini dell’impugnazione del bilancio, le doglianze attinenti a condotte di mala gestio anteriori alla liquidazione.

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La revoca del liquidatore di S.r.l. ex art. 700 c.p.c.
La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di...

La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di gravi irregolarità gestorie, può essere disposta anche nell’ambito di un procedimento cautelare ante causam senza che sia necessario l’avvio contestuale o successivo del giudizio di merito. La revoca provvisoria dell’organo gestorio di una S.r.l., prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., deve infatti essere qualificata come misura cautelare avente natura anticipatoria degli effetti della futura decisione di merito. Ne deriva che l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore può assumere funzione strumentale e anticipatoria rispetto all’azione diretta a ottenere una sentenza di revoca del liquidatore, qualora nella gestione sociale emergano “gravi irregolarità” idonee a pregiudicare il patrimonio o il corretto funzionamento dell’ente.

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Impugnazione delibera assembleare di S.r.l.
In tema di impugnazione delle delibere assembleari di società a responsabilità limitata, è ammissibile l’impugnazione della delibera a contenuto negativo,...

In tema di impugnazione delle delibere assembleari di società a responsabilità limitata, è ammissibile l’impugnazione della delibera a contenuto negativo, poiché il diniego di tutela determinerebbe un vuoto di protezione dell’interesse sociale. Il voto contrario del socio non è annullabile per conflitto di interessi né per abuso di potere quando risulti sorretto da ragioni non manifestamente infondate e coerenti con l’interesse sociale, quali la contestazione della mancata iscrizione in bilancio di un credito vantato verso la società o dell’erronea appostazione di imposte anticipate. Non integra abuso del diritto il voto negativo che non sia espressione di intenti emulativi o di finalità dannose per la società, ma costituisca esercizio ragionevole della discrezionalità del socio.

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L’onere della prova nell’azione di responsabilità
L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex...

L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e dell’azione dei creditori ex art. 2394 c.c., consentendo di far valere congiuntamente le rispettive forme di tutela, nel rispetto dei distinti regimi sostanziali e probatori.

In relazione al profilo riconducibile all’art. 2393 c.c., di natura contrattuale, il curatore deve allegare l’inadempimento degli amministratori ai doveri inerenti alla carica e dimostrare il danno immediato e diretto arrecato alla società. Quanto al versante dell’art. 2394 c.c., qualificato come responsabilità extracontrattuale, egli è invece tenuto a provare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso causale tra tali condotte e l’insufficienza patrimoniale rispetto ai crediti sociali.

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