Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell'organo gestorio.
Anche nel silenzio della norma, deve ritenersi che il diritto di cui all'art. 2476 c.c. debba essere interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale, di estrarne copia, in quanto tale possibilità è connaturata all'effettività del diritto di controllo il quale, altrimenti, sarebbe di fatto limitato se non vanificato almeno in parte.
La qualità di socio costituisce presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all’esercizio — in veste di sostituto processuale ex lege - dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore; non è dunque legittimato attivo il socio che abbia esercitato il diritto di recesso.
In caso di successione mortis causa avente ad oggetto una quota di s.r.l., in difetto di divisione ereditaria, la partecipazione entra a far parte della comunione ereditaria e i diritti sociali devono essere esercitati mediante rappresentante comune ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., non essendo i singoli coeredi legittimati ad esercitarli uti singuli.
La nomina del rappresentante comune, deliberata dai comunisti e iscritta nel Registro delle Imprese, attribuisce allo stesso la titolarità esclusiva dell’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota, secondo le regole del mandato collettivo.
In tema di controllo giudiziario sulla gestione della società ex art. 2409 c.c., occorre precisare che la nomina dell’amministratore giudiziario da parte del tribunale costituisce rimedio di natura eccezionale e residuale, adottabile solo ove le gravi irregolarità accertate risultino attuali e non adeguatamente rimosse. Ne consegue che il provvedimento non può essere disposto qualora, nel corso del procedimento, la società abbia provveduto alla sostituzione dell’organo gestorio e dimostrato l’adozione di misure idonee al ripristino della legalità e alla rimozione delle criticità riscontrate, venendo meno il presupposto della persistente gravità richiesto dalla norma.
I presupposti per la revoca cautelare dell'amministratore risiedono nell'intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale. A titolo esemplificativo, la revoca può essere disposta in una fattispecie in cui l'amministratore non aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci di più esercizi, sussistendo in tal caso la prosecuzione nell'attività gestoria senza ordine, atteso che mancava un'aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale. Per converso, non è stata disposta la revoca quando si è accertato che il socio-ricorrente aveva partecipato a tutte le assemblee, anche approvando i bilanci.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476, comma 2, c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé; il potere è ampio e si esplica in due direzioni: 1) nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali; 2) nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.
Se da un lato la società nei quindici giorni che precedono la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve depositare il fascicolo di bilancio al fine di consentire ai soci di esprimere un voto informato, dall’altro, comunque, pur con i tempi necessari affinché l’esercizio di tale diritto non ostacoli la ordinaria gestione sociale, è tenuta a organizzarsi per consentire l’esercizio del diritto di controllo del socio ex art 2476 c.c. che può avere a oggetto elementi ulteriori rispetto a quanto inserito nel fascicolo di bilancio.
L’oggetto del controllo - sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale - ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia a oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali, esigenze di modulazione della facoltà di esercizio del diritto che qui non sono state prospettate dalla società.
E' sussistente il fumus boni iuris della tutela cautelare richiesta (segnatamente, sequestro conservativo ante causam delle quote di s.r.l.) sotto il profilo del depauperamento della società a vantaggio di una newco, laddove entrambe le società operano nel medesimo settore, hanno una compagine sociale in parte coincidente, sono amministrate dal medesimo soggetto (che ne è anche socio) e la sede della newco è stata in passato anche sede della società debitrice.
In punto di prescrizione, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto, per cui l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare, a norma dell'art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, con termine decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità (da parte dei creditori) dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione). Tale circostanza non corrisponde allo stato di insolvenza, di cui all'art. 5 legge fall. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Siffatto onere non può essere soddisfatto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, per cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della dichiarazione di fallimento della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dall'eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale.
La responsabilità dell'amministratore non è esclusa dal fatto di essere privo di deleghe. Invero, in base all'art. 2381, comma 6, c.c., gli amministratori privi di deleghe hanno l'obbligo di agire informati, il dovere di acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale; del pari, gli amministratori non esecutivi assumono un ruolo centrale nella governance della società, poiché a essi è affidato il compito di favorire l'assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un confronto effettivo.
La condotta dell'amministratore è punibile a titolo di colpa e il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazioni dell'indagine all'elemento oggettivo dell'illecito e alla suitas della condotta inosservante, con onere per il trasgressore di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. Ciò non equivale ad accollare una responsabilità oggettiva in capo agli amministratori non esecutivi, dal momento che gli stessi sono perseguibili laddove ricorrano comunque sia la condotta d'inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia, ancora, il nesso eziologico tra i medesimi, sia, per l'appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato - colposamente - i segnali dell'altrui illecita gestione (pur percepibili con la diligenza della carica) e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l'evento.
Il sesto comma dell'art. 34 D.lgs. n. 5/2003 secondo cui «Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso» è disposizione - ormai abrogata - che fissa la disciplina delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato rituale e non, per converso, le clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle controversie societarie in arbitrato irrituale.
Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante. Le due dichiarazioni - di cui consta il negozio fiduciario - non si fondono unitariamente, trattandosi di negozi collegati, di disposizione l'uno e di obbligazione l'altro, ognuno dei quali produce gli effetti giuridici che gli sono propri. All’effetto reale del trasferimento in favore del fiduciario si associa, dunque, l'effetto obbligatorio del pactum fiduciae, che si sostanzia anche nell’obbligo del fiduciario di retrocedere al fiduciante il diritto sul bene oggetto dell’accordo, entro il termine convenuto, o al verificarsi delle condizioni pattuite, o a semplice richiesta. In tal guisa, la dichiarazione con cui l’avente causa riconosce il carattere fiduciario dell’intestazione e si impegna al ritrasferimento è riconducibile alla promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
La mancata retrocessione o il compimento da parte del fiduciario di atti che pregiudicano la retrocessione stessa integrano un inadempimento che, per la sua gravità, dà luogo a risoluzione del negozio.