Ricerca Sentenze
Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e trasferimento di partecipazioni azionarie
In caso di inadempimento dell’obbligazione di stipulare il contratto per l’acquisizione di partecipazioni azionarie, è ammissibile la tutela in forma...

In caso di inadempimento dell’obbligazione di stipulare il contratto per l’acquisizione di partecipazioni azionarie, è ammissibile la tutela in forma specifica prevista dall’art. 2932 c.c., che consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, subordinando il prodursi dell’effetto traslativo al pagamento del prezzo, con conseguente condanna al relativo pagamento.

Leggi tutto
Prelievi dai conti sociali e onere della prova
Tra la società e il soggetto incaricato di operare sui conti correnti intrattenuti dalla società con le banche (nel caso...

Tra la società e il soggetto incaricato di operare sui conti correnti intrattenuti dalla società con le banche (nel caso di specie, un collaboratore della società a cui viene contestata la qualifica di amministratore di fatto) intercorre un rapporto di mandato, pertanto il mandatario risponde nei confronti della società, ai sensi degli artt. 1710, 1712 e 1713 c.c. della corretta e diligente esecuzione del mandato ricevuto. Ne consegue che, a fronte della prova dei prelievi dai conti correnti, gravante sulla società, il mandatario ha l’onere di provare, sulla base dei rendiconti dallo stesso comunicati alla società, ai sensi dell’art. 1713 c.c., ovvero sulla base della contabilità della società, l’utilizzo delle somme secondo le direttive dell’amministratore o nell’interesse della società, con conseguente obbligo restitutorio in difetto di tale prova.

Leggi tutto
Diritto di controllo del socio e limiti di esercizio
Il diritto di controllo del socio, ai sensi dell’art. 2476, secondo comma c.c., può comportare seri rischi di utilizzo improprio...

Il diritto di controllo del socio, ai sensi dell’art. 2476, secondo comma c.c., può comportare seri rischi di utilizzo improprio delle informazioni da parte dei soci, con nocumento al regolare funzionamento della società, alla stabilità della gestione e alla riservatezza dei documenti sociali e deve pertanto essere esercitato nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, che impone un necessario contemperamento degli interessi confliggenti. Ne consegue che è giustificabile una reticenza da parte degli amministratori in presenza di un abuso del diritto di controllo da parte del socio, come nel caso di richieste di informazioni già note, del tutto irrilevanti, o con finalità di mero disturbo. Il ricorso d’urgenza è ammissibile solo qualora la condotta omissiva degli amministratori determini il pericolo che al socio venga irrimediabilmente impedito di intervenire con gli strumenti che la legge gli attribuisce per evitare una temuta mala gestio.

Le condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., non vanno ravvisate soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa

Leggi tutto
Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.: autonomia rispetto agli altri rimedi e presupposti di ammissibilità
In tema di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., i soci legittimati a procedere alla denunzia di gravi irregolarità...

In tema di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., i soci legittimati a procedere alla denunzia di gravi irregolarità sono normalmente abilitati ad accedere ad ulteriori rimedi per contrastare condotte gestionali irregolari, rimedi che, talvolta, hanno in comune con la prima taluni presupposti o taluni effetti (si pensi, ad esempio, alla denunzia di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 c.c., alle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di gestione o di controllo, alla revoca cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c.). La denunzia al tribunale non può essere qualificata, in termini rigidi, come rimedio di «ultima istanza», sotto il duplice profilo che, ai fini della possibilità di ricorrere allo strumento di cui all’art. 2409 c.c., da un lato, non sarebbe necessario preliminarmente avere esperito ogni altro rimedio concesso dall’ordinamento e, dall’altro, le gravi irregolarità oggetto della denunzia non debbono essere, sotto il profilo ontologico, diverse dai fatti che hanno dato origine (o che possono dare origine) all’attivazione degli altri strumenti rimediali.

L’autonomia del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. rispetto agli altri strumenti di tutela, endosocietari o giudiziari, previsti dalla legge contro le irregolarità compiute dall’organo gestorio, discende direttamente dalla sua stessa natura, volta a garantire l’interesse generale alla corretta amministrazione della società. Quanto al rapporto tra denunzia ex art. 2409 c.c. e impugnazione delle delibere degli organi societari, occorre considerare che le relative impugnazioni possono attenere a questioni diverse dall’esercizio dell’attività di impresa e non richiedono il danno (attuale o potenziale) alla società, sì da non avere in via di principio alcuna rilevanza ai fini del controllo giudiziario. Tuttavia, anche in tali casi, i vizi invalidanti potrebbero consistere in violazioni delle regole organizzative e di diritti dei singoli soci o di terzi suscettibili di influire negativamente sulla gestione della società, quantomeno in via potenziale (ad esempio, in quanto tentano di escludere uno o più soci dalla partecipazione alla vita societaria). In breve, i vizi di cui possono essere affette le delibere degli organi sociali non sono sempre idonei a configurare gravi irregolarità rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c., ma possono coincidere con tale fattispecie, qualora suscettibili di influire sull’esito della gestione: in quest’ultima ipotesi, gli stessi fatti costituiscono il presupposto di distinte iniziative giudiziali, aventi finalità ed effetti diversi. Inoltre, le irregolarità che danno luogo a vizi delle delibere societarie possono costituire l’indice rivelatore della volontà del gruppo di comando di una società di estromettere dalla vita sociale altri soci e, comunque, della presenza di ulteriori irregolarità che, proprio attraverso impedimenti alla partecipazione alle assemblee o al controllo degli atti sociali, vengono celate. Il rapporto tra denuncia ex art. 2409 c.c. e impugnazione delle delibere societarie va dunque risolto in termini di piena «autonomia» del primo istituto rispetto al secondo (e, pertanto, di «concorrenza» e non di reciproca esclusione): il giudice chiamato a valutare l’esistenza delle gravi irregolarità nella gestione potrà, incidentalmente, prendere in esame vizi, formali o sostanziali, che afferiscono alle delibere, al fine di valutare non già l’atto in sé ovvero la sua eliminazione (che va chiesta attraverso l’impugnazione delle deliberazioni), ma le ripercussioni di quei vizi sulla corretta gestione societaria. In questa prospettiva, un bilancio asseritamente illegittimo potrà essere censurato mediante l’impugnazione della delibera che lo ha approvato allorquando il socio intenda eliminare quel documento contabile dal mondo giuridico ovvero contestare le singole appostazioni; ma ciò non esclude che il socio, che abbia interesse a valutare l’incidenza dei vizi contabili sulla gestione operativa della società, possa fare ricorso al diverso rimedio di cui all’art. 2409 c.c. In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’oggetto e gli effetti dell’impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio e del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. sono differenti e solo parzialmente coincidenti: nella prima si controverte e si decide, all’esito di un processo a cognizione piena ed esauriente concluso con sentenza idonea al giudicato, della rispondenza del bilancio a chiarezza e del rispetto dei principi di verità e correttezza, posti dall’art. 2423 c.c. e valutati alla stregua dei criteri di cui agli artt. 2423-bis e ss. c.c.; nel secondo, si accerta sommariamente la fondatezza o meno della denuncia di gravi irregolarità nella gestione della società, nell’interesse esclusivo di quest’ultima, senza statuire definitivamente su diritti soggettivi dei soci o dei terzi.

Le irregolarità gestorie costituiscono motivo necessitante l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. in quanto le stesse siano tali da determinare, quanto meno, un pericolo di danno attuale per la società, nell’ambito della quale le stesse sono state poste in essere, così da legittimare l’intervento giudiziale in funzione non solo ripristinatoria della legalità (normativa e statutaria) violata dagli amministratori, ma soprattutto tendenzialmente eliminatoria (mediante l’affidamento, nei casi più gravi, dei compiti gestori dell’ente ad amministratore nominato dal Tribunale) del pericolo di danno determinato dall’azione irregolare degli amministratori, il tutto nell’interesse della società, dei suoi creditori e dei terzi comunque in rapporto con l’ente. Pertanto, qualora gli effetti dannosi si siano interamente prodotti e non sia oggettivamente possibile rimuovere le irregolarità medesime, non vi è più spazio per l’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c., dovendosi considerare la denuncia disciplinata da tale norma caratterizzata, come suo elemento tipizzante, dalla potenzialità dannosa delle gravi irregolarità gestorie – potenzialità di danno da valutare con giudizio prognostico – e dalla possibilità che, attraverso l’intervento del Tribunale, si riesca ad impedire o a rimuovere o quanto meno a ridurre il potenziale danno che le accertate gravi irregolarità possano arrecare alla società.

Leggi tutto
Nomina del curatore speciale e principio del contraddittorio
Non sussiste un conflitto immanente d’interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art....

Non sussiste un conflitto immanente d’interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, come per l’approvazione del bilancio sociale d’esercizio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari.

L’espressione “sentite possibilmente le parti interessate” di cui all'art. 80 c.p.c. va intesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., nel senso che si possa fare a meno dell’audizione delle parti interessate soltanto quando ciò sia materialmente o giuridicamente impossibile, potendosi, invece, ove ricorrano ragioni d’urgenza, provvedere ad una nomina inaudita altera parte, con fissazione dell’udienza per la conferma, modifica o revoca della nomina.

È dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di reclamo ex artt. 739 e 742-bis c.p.c. - dovendosi procedere unicamente alla liquidazione delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale - in seguito al decreto di revoca  reso  nel relativo giudizio di merito della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

Leggi tutto
Responsabilità del revisore e criterio di quantificazione del danno
In tema di responsabilità del revisore legale, l’espressione di un giudizio positivo su un bilancio censurabile può essere fonte di...

In tema di responsabilità del revisore legale, l’espressione di un giudizio positivo su un bilancio censurabile può essere fonte di responsabilità ove non abbia rilevato il dato non veritiero ovvero la difformità della rappresentazione contabile alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società e non lo abbia segnalato all’assemblea dei soci.

Il danno patrimoniale conseguente equivale alla difformità della rappresentazione contabile rispetto alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società costituendo solo nel caso in cui (a) sia stata occultata una operazione distrattiva di somme di denaro o siano stati, comunque, effettuati uno o più pagamenti indebiti, imputabili a responsabilità dell’amministratore per mala gestio, con relativa errata rappresentazione contabile, che il revisore, seppure estraneo a tale condotta, è tenuto a far emergere, ai fini di una successiva “proficua” e certa attività di recupero delle somme distratte o indebitamente pagate, esprimendo un giudizio negativo sul bilancio; e/o(b) sia stata occultata una perdita di bilancio totalmente erosiva del capitale della società, tale da comportarne l’immediato scioglimento (in difetto di ricapitalizzazione, previo azzeramento del capitale sociale), circostanza che, ugualmente il revisore deve far emergere, formulando un giudizio negativo sul bilancio, al fine di evitare l’aggravamento del dissesto della società.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori e business judgement rule
Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel...

Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l'impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato negativo dell'attività sociale o di singoli atti ad essa correlati, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali (business judgement rule). In altri termini, se è vero che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica, è altrettanto innegabile, tuttavia che, in tale tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

Leggi tutto
Sospensione cautelare dell’esecuzione di delibere aventi contenuto organizzativo
Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di...

Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di quelle che di per se stesse sono insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva, si è soliti distinguere fra "esecutività della deliberazione" - ossia come possibilità della deliberazione di essere eseguita - ed "efficacia della deliberazione" ossia come possibilità di produrre effetti -, sicché in base ad una prima tesi, basata sul dato testuale, la norma consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l’atto deliberativo e i suoi effetti. Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi, secondo questa tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita sociale. Solo se la deliberazione avesse conseguito tutti i suoi effetti, non sarebbe più possibile la sospensione, in quanto diversamente non si avrebbe più una sospensione, ma una revoca, in via cautelare, della deliberazione asseritamente viziata. L’importanza della scelta dell’una o dell’altra soluzione è di tutta evidenza nel caso appunto di deliberazioni organizzative della vita sociale, in cui si è in presenza di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva. Ebbene, si osserva che la deliberazione di conferma dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” atteso l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti per l’intero periodo di gestione della società, per cui in astratto deve garantirsi la possibilità di assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del soggetto impugnante. Deve quindi affermarsi l’adesione all’orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione. Pertanto, sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione, il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. può ritenersi astrattamente ammissibile. Analogamente con riferimento alla delibera di aumento di capitale che ha avuto esecuzione sul piano materiale. Gli effetti di una tale delibera che comporta la patrimonializzazione della società sono effetti perduranti rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni fra i soci, incidendo direttamente sullo stesso funzionamento degli organi dell'ente. Le delibere aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, infatti, sono suscettibili di modificare le maggioranze in seno all'assemblea ed influire, quindi, su tutte le successive decisioni assembleari. Invero, l’aumento del capitale sociale involge le scelte strategiche della stessa gestione sociale non potendo esserne confinati gli effetti al momento dell’effettiva sottoscrizione.

Leggi tutto
Criteri di liquidazione deliberati dall’assemblea dei soci ed istanza di liquidazione giudiziale in proprio proposta dal liquidatore
Approvato dall’assemblea dei soci lo scioglimento di una società di capitali ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.,...

Approvato dall’assemblea dei soci lo scioglimento di una società di capitali ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c., quando, ai fini della nomina del liquidatore e della conseguente determinazione delle modalità di liquidazione, la maggioranza dei soci abbia deliberato che l’organo liquidatore sia tenuto ad attuare prestabilite linee guida, l’istanza di liquidazione giudiziale da quest’ultimo proposta prima dell’espletamento delle attività indicate nelle linee guida approvate costituisce inadempimento degli obblighi che gli sono stati imposti, anche se nelle linee guida approvate dall’assemblea dei soci fosse stato previsto il ricorso ad una procedura prevista dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. È infatti conforme alla logica ritenere che tale specifica linea guida fosse da intendersi quale ricorso ad una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale, al fine di lasciare in capo ai soci le decisioni ultime sull’attività sociale. Deve pertanto ritenersi che il liquidatore fosse tenuto innanzitutto a mettere in sicurezza ed a recuperare anche in via giudiziale gli attivi ed i crediti, a realizzare detti attivi alle migliori condizioni di mercato nonché a valutare le eventuali manifestazioni di interesse di terzi aventi ad oggetto l’acquisto dell’azienda. Il mancato compimento di tali attività e la proposizione, in luogo di queste, dell’istanza di liquidazione giudiziale in proprio non costituiscono adempimento delle linee guida della liquidazione approvate dai soci bensì aperta violazione di quanto era stato deliberato dall’assemblea. Una tale violazione assume i connotati di gravità e giustifica la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., atteso che la liquidazione giudiziale pone fine all’attività sociale e non persegue l’obiettivo di realizzare l’interesse dei soci, nell’ipotesi di cessione delle componimenti patrimoniali attive da parte degli organi della procedura.

Leggi tutto
Risarcimento del danno da revoca senza giusta causa della delega attribuita all’amministratore
La carenza di giusta causa non consente l’accesso alla tutela reale ma solo a quella risarcitoria sicché la deliberazione non...

La carenza di giusta causa non consente l’accesso alla tutela reale ma solo a quella risarcitoria sicché la deliberazione non può essere caducata ma l’amministratore ha diritto unicamente al risarcimento del danno.

Leggi tutto
Amministratore non esecutivo: doveri e responsabilità
L’amministratore, al momento della nomina, assume l’obbligo di vigilanza sulla società, il quale può precisarsi come obbligo di informazione attiva e...

L'amministratore, al momento della nomina, assume l'obbligo di vigilanza sulla società, il quale può precisarsi come obbligo di informazione attiva e passiva, nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare danno alla società; quel che è definito il “dovere di agire informato”. Tale obbligo deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti. A maggior ragione ininfluente è l’eventuale compresenza di più amministratori, con poteri disgiuntivi, attesa la responsabilità solidale di entrambi per i danni cagionati alla società e ai creditori. Il soggetto che accetta di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consente, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto. Ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto. Analoghi principi valgono anche nel caso in cui l’assetto organizzativo della società sia stato formalmente strutturato mediante il conferimento di delega di specifiche attribuzioni ad un solo amministratore.
Con riferimento all’elemento soggettivo, la colpa dell'amministratore non esecutivo (o con poteri disgiunti) può consistere, nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica, in quanto solo la responsabilità omissiva dolosa presuppone la conoscenza effettiva del fatto illecito o reato in itinere quale elemento essenziale della fattispecie, laddove, al contrario, l'imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell'evento (mediante la conoscibilità dei predetti sintomi o segnali di allarme). La colpa può altresì consistere nel non essersi utilmente attivato al fine di evitare l'evento, e, dunque, l'amministratore non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale ed in ragione della mera posizione di garanzia ricoperta, ma solo in presenza di un difetto di diligenza.
Nell'illecito colposo non si richiede quindi l’effettiva conoscenza dei predetti segnali dell'altrui gestione inadempiente, ma la loro concreta conoscibilità e ciò attinge agli schemi propri della colpa. Invero, agli amministratori privi di deleghe è richiesto non soltanto di essere passivi destinatari delle informazioni rese sua sponte dall'organo delegato, ma anche di assumere l'iniziativa di richiedere informazioni, in particolare allorché sussistano quei segnali di pericolo o sintomi di patologia, quali indici rivelatori o campanelli di allarme del fatto illecito posto in essere, o che sta per essere posto in essere, dagli organi delegati o dagli altri amministratori in caso di amministrazione disgiuntiva. L'affidamento riposto dagli amministratori privi di delega nelle risposte rese dall'amministratore operativo alle istanze informative avanzate ovvero nelle relazioni predisposte dall'organo delegato non può implicare anche una cieca rinuncia delle personali facoltà critiche o del corredo di competenza professionale, laddove vi sia la presenza di segnali perspicui e peculiari di rischio di operazioni anomale, di eventi pregiudizievoli per la società.

Leggi tutto
logo