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Competenza del Tribunale delle Imprese in relazione all’esclusione del socio moroso di cooperativa
Qualora sia richiesto, in via pregiudiziale, l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione (della parte convenuta) da una società cooperativa...

Qualora sia richiesto, in via pregiudiziale, l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione (della parte convenuta) da una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, la competenza in ordine a eventuali domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo relative agli immobili di proprietà della cooperativa, sono di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa. La richiesta di accertamento della legittimità dell'esclusione è infatti una domanda che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, nonché una domanda riguardante una questione pregiudiziale ossia una "domanda connessa" ai sensi dell'art. 3, 3° comma, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (connessione oggettiva propria).

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Trasferimento di partecipazioni sociali e finanziamento soci
Il trasferimento di quote sociali non è fatto idoneo a far trasmigrare sull’acquirente anche l’obbligazione, già assunta personalmente dall’alienante nei...

Il trasferimento di quote sociali non è fatto idoneo a far trasmigrare sull'acquirente anche l’obbligazione, già assunta personalmente dall'alienante nei confronti della società ceduta, di effettuare un finanziamento: la cessione del debito, nonché del contratto ex art. 1407 c.c., presuppone in ogni caso l’assenso del creditore stesso, non potendo certo il debitore spogliarsi dell’obbligazione assunta semplicemente cedendo a terzi la posizione sostanziale collegata al debito (e, infatti, nell’ipotesi opposta ma similare in cui il socio cede la quota ad un terzo, il cedente non perde certo i diritti di credito da lui precedentemente vantati verso la società (così anche Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049).

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Competenza del Tribunale delle Imprese per l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito da compenso dell’ex amministratore di S.r.l
Il credito azionato dall’ex amministratore nei confronti della società, relativo al pagamento del compenso attribuitogli, trova il proprio titolo nel...

Il credito azionato dall'ex amministratore nei confronti della società, relativo al pagamento del compenso attribuitogli, trova il proprio titolo nel rapporto societario inter partes, che non rientra fra quelli ricompresi nell’art. 409 n.3 c.p.c., per cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente tali rapporti deve svolgersi secondo il rito ordinario collegiale, avanti alla sezione specializzata imprese competente per territorio, con la conseguenza che non trovano applicazione né il rito del lavoro né la mancata sospensione dei termini feriali. (altro…)

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Il parziale inadempimento dell’amministratore ai compiti del proprio ufficio determina la decurtazione del compenso attribuitogli
Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere...

Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l’assemblea dei soci e far risultare le decisioni dei soci, concorrendo, in caso contrario, nell'amissione altrui.

L'inadempimento parziale da parte dell'amministratore ai propri doveri giustifica una decurtazione del compenso, ma non giustifica l’integrale mancata corresponsione del compenso previsto.

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Competenza del Tribunale delle Imprese per violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA
Una controversia avente ad oggetto la violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA deve ritenersi di...

Una controversia avente ad oggetto la violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA deve ritenersi di competenza delle Sezioni Specializzate, dovendo rientrare tra quelle relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, che l’art. 3 comma 1 lett. b) del d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 rimette alla competenza delle sezioni specializzate.

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Fusione per incorporazione: validità delle obbligazioni perpetue a favore di terzo assunte dall’incorporante e possibilità di recesso unilaterale
L’obbligazione perpetua assunta dall’incorporante/promittente in occasione di un’operazione di fusione per incorporazione, consistente nel pagamento in favore del terzo di...

L’obbligazione perpetua assunta dall’incorporante/promittente in occasione di un’operazione di fusione per incorporazione, consistente nel pagamento in favore del terzo di una somma fissa annuale predeterminata, senza termine di durata, è inquadrabile nello schema giuridico-negoziale proprio del contratto a favore di terzo a norma dell’art. 1411 c.c. ed è valida ed efficace ove confacente e satisfattiva rispetto agli interessi tanto della stipulante quanto della promittente. Tale obbligazione non è definibile come atto di liberalità e individua la propria causa nelle ragioni e valutazioni, economico-finanziarie, sottese alla fusione per incorporazione, nonché in quelle di sostegno mutualistico ancora presenti nella stipulante e che, ab origine, ne avevano verosimilmente giustificato e reso legittima la perpetua imposizione ed assunzione, assicurando, in tal modo, validità a detto impegno perpetuo anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1866 e 1869 c.c. in tema, rispettivamente, di rendita perpetua “tipica” e di rendita perpetua “atipica"; ne consegue che, trattandosi di impegno nascente da contratto, l’obbligata non potrà liberarsi dal relativo vincolo attraverso una unilaterale manifestazione di volontà (recesso ex uno latere), trattandosi di facoltà non prevista, per quei casi, né dal legislatore, né dagli stessi contraenti, bensì solamente ai sensi dell’art. 1372 c.c. in virtù di mutuo consenso o per le ulteriori cause ammesse dalla legge.

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Competenza della sezione specializzata in materia di impresa
L’art. 3 comma 2 del d.lgs. 168/2003 prevede che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle società di cui al...

L’art. 3 comma 2 del d.lgs. 168/2003 prevede che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio (altro…)

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Inadempimento del terzo e responsabilità dell’amministratore
L’amministratore di società a responsabilità limitata risponde dell’inadempimento del terzo solo nel caso in cui sia configurabile a tal riguardo...

L’amministratore di società a responsabilità limitata risponde dell’inadempimento del terzo solo nel caso in cui sia configurabile a tal riguardo una sua condotta dolosa o colposa.

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Sulla ripartizione della legittimazione ad agire tra socio e custode in caso di sequestro delle azioni
Il custode delle azioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per...

Il custode delle azioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per promuovere l’azione di nullità delle delibere la legittimazione deve essere riconosciuta anche al socio, alla luce del disposto di cui all’art. 2379 c.c., che attribuisce la facoltà di impugnare le delibere nulle a chiunque vi abbia interesse. In caso di sequestro delle azioni, pertanto, va riconosciuta al socio la legittimazione ad impugnare le delibere assunte con il voto favorevole del custode, quanto alle azioni volte a far accertare l’inesistenza o la radicale nullità delle deliberazioni stesse, trattandosi di azioni esperibili da qualunque interessato.

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’articolo 2423, comma secondo cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

 

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L’interesse ad agire del socio per la nullità della delibera di approvazione del bilancio non è necessariamente connesso al suo diritto alla percezione dell’utile
L’interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali,...

L’interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell’aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni – destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe invece offrirgli

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La partecipazione sociale nella società cooperativa edilizia
Il socio di società cooperativa edilizia è parte di due distinti ma collegati rapporti, l’uno di carattere associativo derivante dall’adesione...

Il socio di società cooperativa edilizia è parte di due distinti ma collegati rapporti, l'uno di carattere associativo derivante dall'adesione al contratto sociale e l'altro, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio. Gli esborsi riferiti a quest'ultimo rapporto, finalizzati all'assegnazione dell'immobile realizzato dalla cooperativa costituita a tale scopo, ineriscono al contratto di scambio avente causa giuridica omologa a quella della compravendita, che ne rappresenta il titolo d'imputazione, con la conseguente applicazione delle regole generali in tema di recesso dal contratto e dei discendenti obblighi restitutori. Ne deriva che la somma versata dal socio, riferibile al rapporto sinallagmatico di scambio, una volta risolto quest'ultimo, è oggetto degli obblighi restitutori discendenti dalle citate regole generali in tema di recesso, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di bilancio richiesti ex art. 2535 c.c.

Alla lettera b) dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 168/2003 sono individuate come oggetto dell'attribuzione di competenza le controversie concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali e quelle
concernenti ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali. Quindi con la disgiuntiva
"o" si fa riferimento ai "diritti inerenti". La previsione delle prime due tipologie di controversie è fatta anch'essa con l'uso della disgiuntiva "o". Ne segue che l'ulteriore disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative ai diritti inerenti si presta ad essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi e ai diritti inerenti le sole partecipazioni sociali (cioè i diritti del socio discendenti dalla partecipazione sociale), e ai diritti nascenti dalle due ipotesi contemplate prima, cioè dal trasferimento delle partecipazioni sociali, id est dai relativi negozi di trasferimento, e da ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali (cfr. Cass. n. 21910/2014). Necessario corollario è, dunque, la competenza del Tribunale delle Imprese ogniqualvolta si controverta, come nel caso a mano, di diritti inerenti le partecipazioni sociali.

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Presupposti dell’azione di annullamento e opponibilità a terzi della delibera dell’organo amministrativo
La proposizione dell’azione di annullamento dell’atto degli amministratori da parte del socio di società di capitali presuppone che la deliberazione...

La proposizione dell’azione di annullamento dell’atto degli amministratori da parte del socio di società di capitali presuppone che la deliberazione impugnata: conservi efficacia fino alla sua rimozione; sia non conforme a legge o statuto; e sia potenzialmente lesiva dei diritti del socio o per lui dannosa in via diretta, senza che sia altresì necessaria la verificazione di un danno effettivo. La regola per cui le limitazioni ai poteri degli amministratori, che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, non sono, anche se pubblicate, opponibili ai terzi salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, dettata in tema di società di capitali e applicabile anche alle società cooperative, opera non solo per la rappresentanza processuale, ma anche per la rappresentanza negoziale della società.

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