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Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa
All’interno del tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all’assegnazione delle cause...

All’interno del tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all’assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari e non questione di competenza.

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La valutazione delle gravi irregolarità nella gestione nel contesto dell’emergenza pandemica
Non costituisce grave irregolarità nella gestione e, per l’effetto, non è idonea a giustificare la revoca in via cautelare dell’amministratore...

Non costituisce grave irregolarità nella gestione e, per l’effetto, non è idonea a giustificare la revoca in via cautelare dell’amministratore di S.r.l. ex art. 2476, co. 3 c.c., l’attuazione solo parziale e in difetto di compiuta regolazione contrattuale di un progetto imprenditoriale originariamente condiviso da tutti i soci e da realizzarsi, alla luce dei reciproci rapporti di fiducia, attraverso la costituzione di una società partecipata solo da alcuni di essi, allorquando – all’esito di un giudizio di bilanciamento tra il pregiudizio asseritamente arrecato al patrimonio sociale dalla condotta dell’amministratore e il pregiudizio che la società subirebbe dalla revoca di quest’ultimo – risulta prevalente l’interesse a garantire la sopravvivenza di tutte le società coinvolte, soprattutto in un momento storico in cui la prolungata chiusura o riduzione delle attività d’impresa operanti nel settore di riferimento rischia di ripercuotersi a catena sull’intera filiera produttiva e distributiva.

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Insussistenza della responsabilità solidale della società di revisione per atti di esclusiva competenza degli amministratori e nesso di causalità
L’art. 15 d.lgs. 39/2010, nel disciplinare la responsabilità delle società di revisione, secondo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, delinea nei...

L'art. 15 d.lgs. 39/2010, nel disciplinare la responsabilità delle società di revisione, secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, delinea nei confronti dei soci o dei terzi estranei al contratto di revisione la concorrente responsabilità di natura aquiliana delle società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall'inosservanza dei doveri che regolano l'attività di revisione, in modo tale da assicurare l'affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Benché si tratti di una responsabilità solidale con quella degli amministratori, quella delle società di revisione è una responsabilità civile per fatto proprio, che scaturisce dal compimento di atti dolosi o colposi nell'esercizio dell'attività di controllo contabile che queste ultime sono chiamate a svolgere, che prescinde dal mero accertamento della responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di mala gestio.

Per tale motivo, ai fini della valutazione della responsabilità di una società di revisione per il pregiudizio economico arrecato a un socio o a un terzo non solo è necessario l'accertamento della violazione delle regole tecniche, dei principi internazionali di revisione e delle comuni regole di diligenza e prudenza, ma anche la sussistenza di un nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato e la condotta illecita posta in essere dalla società di revisione, in modo che il primo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia una conseguenza immediata e diretta della seconda. Al contrario esula dalla fattispecie di responsabilità, desumibile dall'art. 15 sopra richiamato, la ricostruzione sia come mera proiezione in termini di responsabilità oggettiva della responsabilità degli amministratori per gli atti di gestione rivelatisi dannosi per la società, sia come semplice misura sanzionatoria della violazione dei doveri che governano l'attività del revisore, aggiuntiva rispetto a quella amministrativa e penale. [Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha escluso la sussistenza di una responsabilità solidale della società di revisione con gli amministratori per la violazione della disciplina dell'assistenza finanziaria di cui l'art. 2358 c.c., dal momento che il pregiudizio economico che il terzo acquirente delle azioni ha subito di seguito al dissesto della banca è esclusivamente imputabile a un atto di cattiva gestione degli amministratori, non esistendo altresì un nesso di causalità tra l'acquisto delle azioni e l'erronea attestazione della veridicità dei bilanci da parte della società di revisione, essendo questi ultimi riferibili a un periodo successivo all'acquisto, che porta ad escludere qualsiasi influenza delle prospettate false comunicazioni contenute nei bilanci attestati sull'investimento effettuato].

 

 

 

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Azione di responsabilità verso gli amministratori di Srl: mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, quantificazione del danno
Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Cass. civ. Sez. III, 29/10/2019, n. 27610, Cass. civ. Sez. I,...

Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Cass. civ. Sez. III, 29/10/2019, n. 27610, Cass. civ. Sez. I, 27/03/2018, n. 7545), la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili addebitabile all'amministratore della società, non giustifica la determinazione e liquidazione del danno risarcibile nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso, in ragione delle circostanze del caso concreto, sia logicamente plausibile e sia stato, comunque, allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, con specifica indicazione delle ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo

Il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento non può essere automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, vieppiù quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici (quali la distrazione di alcuni beni mobili o la mancata redazione di due bilanci e di dichiarazioni fiscali), cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati (sul punto, Cass. Civ., Sezioni Unite, con la nota sentenza del 06/05/2015 n. 9100). Ne consegue che anche nel caso di omessa tenuta delle scritture contabili o, comunque, di mancato rinvenimento delle stesse, non appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente, atteso che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, anziché dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Qualora la mancanza delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 cod. civ. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa; in siffatta evenienza non può escludersi che, proprio avvalendosi di tale facoltà di liquidazione equitativa, il giudice tenga conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale della società, quale registrato nell'ambito della procedura concorsuale, fermo restando l'obbligo per il curatore di indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta del convenuto.

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Responsabilità del liquidatore per debiti tributari di una società estinta
Il liquidatore di una società estinta risponde ai sensi dell’art. 2495 co.3 c.c., se il mancato pagamento è dipeso da...

Il liquidatore di una società estinta risponde ai sensi dell’art. 2495 co.3 c.c., se il mancato pagamento è dipeso da colpa dello stesso, direttamente nei confronti del singolo creditore sociale il cui diritto risulta compromesso. Tra i creditori sociali è da ricomprendere anche l’Amministrazione finanziaria. Venendo meno il soggetto debitore, al fine di far valere la responsabilità del liquidatore sono oggetto di onere della prova del fisco: la fondatezza del proprio credito, l’effettività del danno e la sussistenza del nesso causale tra le colpe del liquidatore e la sopravvenuta impossibilità di realizzazione del credito tributario. Condizioni che costituiscono i principi cardine per la ricostruzione della responsabilità del liquidatore sono:

1. L’effettività del debito tributario, in difetto non essendo possibile accordare una tutela risarcitoria ad una posizione debitoria provvisoria, ovvero al mero dovere di corretta apposizione contabile “prudenziale” di un fondo a copertura di un debito. In caso di tardività dell’opposizione all’accertamento da parte della società ormai estinta, il relativo debito tributario è liquido, esigibile e da registrarsi.

2. Il credito tributario deve esser stato riconoscibile come tale al momento della formazione del bilancio di liquidazione, o almeno essere incorporato in un titolo esecutivo. L’eventuale sussistenza di circostanze che giustifichino la “non iscrizione per carattere controverso” è un dato che attiene alla colpa del liquidatore e, di conseguenza, onere della prova è del liquidatore stesso. Non si può imputare al liquidatore di non aver proceduto all’iscrizione nel bilancio di liquidazione di un credito tributario accertato con riferimento esclusivo alle presunzioni. Si deve far eccezione solo per la quota di 1/3 dei soli tributi che l’Agenzia può escutere anche nella pendenza del giudizio di primo grado. Tale quota di debito tributario risulta pienamente fondata ed il liquidatore è tenuto ad appostare un debito tributario da accertamento per la suddetta quota nel contesto del bilancio di liquidazione.

3. Il credito tributario, rimasto insoddisfatto, corrisponde ad un danno risarcibile se è ipotizzabile una condizione delle operazioni di liquidazione diversa, nel contesto della quale – secondo la regola del giudizio controfattuale – il credito fondato, e da registrarsi, sarebbe stato soddisfatto. Nel vaglio di tale condizione occorre considerare l’ordine dei pagamenti fatti a terzi in fase di liquidazione, le residue esistenze ed infine gli eventuali attività sociali non menzionate in bilancio, di cui si deve presumere destinazione diversa dalla soddisfazione dei creditori.

L’eventuale riduzione, in sede di liquidazione, del debito tributario per compensazione con crediti fiscali della società cancellanda, non incide sulla responsabilità del liquidatore: egli è responsabile nel limite di quanto è provato il singolo creditore sociale potesse recuperare.

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Mancata iscrizione dell’atto di cessione di quote sociali per indisponibilità dell’amministratore unico della società
Deve essere accolta la domanda con cui l’attore – che ha ceduto il 50% delle proprie quote di partecipazione ad...

Deve essere accolta la domanda con cui l’attore – che ha ceduto il 50% delle proprie quote di partecipazione ad una S.r.l. ad altro soggetto tramite scrittura privata autenticata – chiede di ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese l’iscrizione di tale cessione, previa esecuzione di tutte quelle formalità a ciò necessarie ma alle quali cui non era stato possibile provvedere a causa dell’indisponibilità e della mancata collaborazione in tal senso da parte dell’amministratore unico della S.r.l.

Deve invece ritenersi infondata ogni considerazione sul carattere fraudolento della cessione (su cui la convenuta S.r.l., nel caso di specie, ha fondato la propria domanda riconvenzionale), non solo in quanto materia estranea alla controversia – che verte in tema di mancata iscrizione di un atto di cessione di quote sociali e non di cancellazioni di iscrizioni eseguite in assenza delle condizioni di legge - ma anche in ragione della tardiva introduzione di una prospettazione difensiva del tutto nuova nel giudizio.

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Ordinata liquidazione del patrimonio sociale e responsabilità del liquidatore
Un creditore può dedurre una responsabilità ex artt. 2489 (e 2495 co. 2) c.c. dell’organo liquidatorio nel caso in cui...

Un creditore può dedurre una responsabilità ex artt. 2489 (e 2495 co. 2) c.c. dell’organo liquidatorio nel caso in cui sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado, con conseguente danno equivalente (non all’ammontare stesso del credito, bensì) all’importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato i principi ai quali è tenuto, per legge, ad attenersi.

A questo proposito, il liquidatore di una società di capitali ha infatti l'inderogabile dovere di procedere ad un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale (a) pagando i debiti secondo il principio della par condicio creditorum ma nel dovuto rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione e, quindi, (b) graduando, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, l’insieme dei debiti sociali, il cui pagamento deve avvenire dando precedenza a quelli garantiti da cause di prelazione.

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Omessa riproduzione nel contratto definitivo di clausole inserite nel preliminare
Ove il preliminare di cessione di quote sociali contenga uno specifico impegno al rinnovo delle dichiarazioni e garanzie ivi contenute...

Ove il preliminare di cessione di quote sociali contenga uno specifico impegno al rinnovo delle dichiarazioni e garanzie ivi contenute al momento del closing, l'omessa riproduzione delle clausole nel successivo contratto definitivo presuppone che le stesse siano ritenute non più attuali dalle parti e dunque superate dal tenore del negozio definitivo.

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Azione di responsabilità del curatore fallimentare verso gli amministratori di Srl: presupposti di ammissibilità del criterio di liquidazione equitativa del danno
Nell’azione di responsabilità, l’allegazione da parte dell’attore di inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato,...

Nell’azione di responsabilità, l'allegazione da parte dell'attore di inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, con indicazione delle ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civ, sez I, n. 2500 del 01.02.2018), rende ammissibile il ricorso ad una liquidazione equitativa del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare (criterio, da ultimo, recepito e ampliato dal legislatore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui art. 378, comma 2, in vigore dal 16.03.2019, ha aggiunto all’art. 2486 c.c. un terzo comma, in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”)

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Azionisti di risparmio, limitazione del diritto d’opzione e prezzo d’emissione al di sotto della parità. Il caso Carige-Malacalza.
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società emittenti azioni quotate non è legittimato a far valere in giudizio...

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società emittenti azioni quotate non è legittimato a far valere in giudizio i pregiudizi patrimoniali in thesi prodottisi nelle sfere patrimoniali dei singoli azionisti di risparmio, rappresentando la sua legittimazione straordinaria “tutelare gli interessi comuni” di questi, ai sensi dell’art. 2418 c.c. cui l’art. 147, c. 3, del testo unico della finanza rinvia, una eccezione al principio generale stabilito dall'art. 81 c.p.c., a mente del quale "nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui".

Contravviene al divieto di venire contra factum proprium ed agisce in spregio al generale principio di correttezza nonché all’art. 1227 c.c. l’azionista che agisca ai sensi dell’art. 2379-ter c.c. per il risarcimento del danno derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale asseritamente invalida di cui egli ha (i) prima, consentito la favorevole deliberazione da parte dell’assemblea degli azionisti, non partecipando alla stessa e pur potendo da solo, data la propria partecipazione azionaria, impedirne la deliberazione, e (ii) poi, lasciato consolidarne gli effetti, non ricorrendo al Tribunale per la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 2378, c. 3, c.c. prima dell’iscrizione dell’attestazione di cui all’art. 2444 c.c., preclusiva della pronuncia di nullità o annullamento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2379-ter, c. 2, c.c.

Le prescrizioni formali stabilite per la delega di voto c.d. ordinaria dall’art. 135-novies del testo unico della finanza che non siano espressamente richiamate dall’art. 135-undecies del medesimo testo unico a proposito della delega da conferirsi al rappresentante designato dalla società non sono richieste per la validità di quest’ultima forma di delega di voto, considerata la maggior attendibilità che il rappresentante in questione assicura.

La proposta dell’organo amministrativo all’assemblea degli azionisti di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 5, c.c. è soggetta all’applicazione della business judgment rule al pari di altri atti d’amministrazione e pertanto è sindacabile da parte del giudice in sede d’impugnazione solo in termini di manifesta irragionevolezza, di mancata adozione delle necessarie cautele procedimentali o di omessa assunzione di tutte le informazioni che, secondo le circostanze, appaiano rilevanti.

Per escludere o limitare il diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 5, c.c. è necessario che l’interesse sociale che giustifichi l’esclusione o la limitazione sia serio e consistente, tale da indurre l’organo amministrativo a ritenere che, nella scelta del modo in cui realizzare l’aumento del capitale sociale, sia ritenuto preferibile, perché ragionevolmente più conveniente, il sacrificio totale o parziale del diritto d’opzione medesimo.

Il riferimento dell’art. 2441, c. 6, c.c. al valore “patrimonio netto”, in base al quale deve essere determinato il prezzo d’emissione delle azioni di compendio di un aumento del capitale sociale deliberato con esclusione o limitazione del diritto d’opzione, non è da interpretarsi in accezione letterale di “patrimonio netto contabile” in quanto tale valore non sarebbe significativo del reale valore della società e condurrebbe alla determinazione di un prezzo d’emissione che non esprimerebbe il reale valore di mercato dell’azione.

Il parere sulla congruità del prezzo d’emissione di un aumento del capitale sociale rilasciato in via volontaria da un esperto indipendente all’organo amministrativo non deve necessariamente essere messo a disposizione del pubblico in quanto ciò non è previsto da alcuna disposizione di legge o regolamentare.

Ancorché per effetto della mancata adozione di una deliberazione assembleare dovuta al voto contrario di un azionista derivino, in via di fatto, pregiudizi obiettivi per la società, sia pure in termini di un misurabile deterioramento patrimoniale, non sono imputabili all’azionista in questione i predetti pregiudizi, dovendosi ritenere l’esercizio del voto una libera forma di manifestazione di volontà in senso favorevole o contrario ad una determinata proposta di deliberazione, con l’unico limite dell’abuso del diritto.

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Durata prolungata della società e esercizio del diritto di recesso
Non può essere ritenuto legittimo il recesso da una società di capitali esercitato ai sensi dell’art. 2437 c.c. terzo comma...

Non può essere ritenuto legittimo il recesso da una società di capitali esercitato ai sensi dell’art. 2437 c.c. terzo comma nel caso in cui lo statuto preveda una durata della società particolarmente lunga. Deve essere preferita una interpretazione restrittiva delle norme in materia di recesso; pertanto la loro applicabilità non può essere estesa oltre le ipotesi specificatamente previste.

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