Nel caso in cui, per simulazione relativa nella stipulazione dell'atto costitutivo di una società di persone, divenga applicabile la disciplina civilistica della comunione dei beni in luogo di quella societaria – in astratto applicabile alla simulata società – non può più essere invocata la tipica causa di nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 34, c. 2, del d.lgs. 5 del 2003 in ragione dell'ambito soggettivo di applicazione del c.d. arbitrato societario e cioè, a mente del citato art. 34, c. 1, le " società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio".
Il termine di prescrizione breve ex art. 2949, comma 1, c.c. non è applicabile per il caso del regresso nei confronti degli altri soci che si titoli nell'avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società. Ché tale pagamento, e la relativa azione di regresso, pianamente si collocano come vicende attinenti all'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente. Le stesse (altro…)
La richiesta di disporre il sequestro di un bene appartenente ad un terzo è inammissibile se non è stato convenuto in giudizio e non è parte del processo.
Il sequestro di tutti i beni di una società in attività, è misura che richiede un particolare rigore di valutazione sia perché, in astratto, potrebbe portare pure alla paralisi della stessa, con evidente pericolo di dispersione del patrimonio sociale, cominciando proprio dall’avviamento; sia perché vengono in rilievo beni costituzionalmente protetti, quali quelli della libertà di iniziativa economica, che richiedono ulteriore cautela e ponderazione dei diversi interessi in gioco.
La sospensione in sede cautelare della delibera di ricostituzione del capitale sociale di una Spa può comportare per la società non solo prevedibili gravi ripercussioni in termini di immagine nel mercato nel quale l’ente opera ma, soprattutto, sicure e altrettanto gravi conseguenze (altro…)
Non può costituire oggetto di sequestro conservativo l’azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di impresa ex art. 2555 c.c., atteso che: da un lato, all’art. 671 c.p.c. manca una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 670 c.p.c. in cui la sequestrabilità del bene azienda è espressamente riconosciuta; dall’altro lato, possono essere assoggettati (altro…)
La prova dell'avvenuto recesso del socio – e quindi sul fatto che tale status sia venuto meno – nell'ambito di un'azione di mero accertamento proposta dal socio recedente medesimo può essere raggiunta anche mediante una dichiarazione di scienza sottoscritta dal legale rappresentante della società nel caso in cui si versi nell'impossibilità materiale di produrre un estratto del libro sociale a ciò – nella normalità dei casi – deputato ossia il libro dei soci (che, nel caso di specie, era andato perduto).
La causa di scioglimento della società di persone per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci e sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2272, n. 4, del c.c. opera di diritto e pertanto a decorrere dallo spirare del suddetto termine la legittimazione attiva ad agire in giudizio – nella specie l'azione di responsabilità ex art. 2260, c. 2, del c.c. – è attribuita ai liquidatori ex art. 2278, c. 2, del c.c..
La mancanza di una espressa previsione di durata nel testo di patti parasociali non è superabile dal riferimento per relationem al termine di durata di un coevo contratto di concessione in esclusiva di vendita, di per sé del tutto distinto dall'accordo parasociale quanto ad oggetto e a stipulanti e non contenente alcun richiamo alle separate pattuizioni parasociali, a loro volta prive di richiami al contratto, (altro…)
Nel caso di cessione di azienda è onere della parte acquirente verificare, al momento della stipula del contratto preliminare, il tenore dell'autorizzazione a svolgere una determinata attività commerciale.
Le questioni relative all'immobile in cui viene esercitata l'azienda sono rilevanti ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell'art. 2556 c.c. la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto.
Il termine di impugnazione della delibera di nomina degli amministratori decorre dalla data di assunzione della delibera stessa, e non dal momento in cui gli amministratori nominati depositano l’accettazione della propria nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383 c.c.