La richiesta di concessione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte deve essere accompagnata dall’allegazione specifica di un pregiudizio imminente, alla possibile attuazione del provvedimento cautelare, derivante dalla previa convocazione della controparte.
La causa relativa al rilascio dell’immobile assegnato dalla società cooperativa al socio poi escluso, nonché alla condanna al pagamento dei canoni scaduti, interessi e di altre indennità, riguarda i rapporti societari tra socio e cooperativa ed è disciplinato dagli artt. 2511 e ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 27.6.2003 n. 168, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
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L'invalidità accertata incidenter tantum - ai soli fini di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. - della delibera assembleare successiva a quella impugnata, non è idonea a privarla in via generale della efficacia sua propria, essendo tale valutazione idonea solo ad eliderne la valenza per così dire sanante rispetto alla invalidità della delibera impugnata.
Devolute in arbitrato le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c., agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia delle delibere medesime; tuttavia, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, deve necessariamente riconoscersi la competenza del Giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera, e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia - concretamente - in grado di provvedere. (altro…)
La delibera assembleare di approvazione del bilancio di una S.p.A. non può essere impugnata per vizi che comportano annullabilità dal socio titolare di una quota rappresentativa del 1,16% del capitale sociale per mancanza del quorum del 5% del capitale sociale - previsto dall'art. 2377, co. 3, c.c. - che legittima il potere di proporre l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
La delibera non può riternesi nemmeno viziata da nullità perché una scorretta ripartizione delle spese e dei costi tra soci (motivo di doglianza del socio) non può configurarsi quale "oggetto impossibile o illecito" ai sensi dell'art. 2379 c.c.
Le scelte di gestione imprenditoriale, imponendo una valutazione di opportunità e convenienza, attengono all'ambito di discrezionalità dell'organo amministrativo e non possono costituire oggetto di giudizio da parte del giudice, laddove gli elementi che invece possono essere valutati nel giudizio di responsabilità sono esclusivamente rappresentativi delle modalità (altro…)
In materia di cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’acquirente è responsabile solidalmente per i debiti attinenti all’azienda ceduta e precedenti il trasferimento della proprietà.
In caso di pagamento a un terzo di un debito pregresso, la somma corrisposta da parte dell’acquirente dell’azienda è opponibile al cedente, a nulla rilevando l’eventuale autorizzazione al pagamento da parte del cedente in qualità di debitore principale.
Il principio in base al quale in tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, cc devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori, è da ritenersi espressivo di un principio generale e come tale applicabile anche per le società di persone.
In forza del richiamo di cui all’art. 2519 c. 1 c.c., la previsione dell’art. 2437 c. 3 c.c. è da ritenersi applicabile anche ad una società cooperativa che svolga un’attività di garanzia collettiva di fidi, in quanto non vi è alcuna incompatibilità tra il ruolo “pubblico” di tale società e l’esigenza, ritenuta inderogabile dal nostro ordinamento, di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui e tale incompatibilità non è giustificata dalla disciplina dei confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003). (altro…)
Deve essere accolta la richiesta cautelare di autorizzazione a proseguire con l’operazione straordinaria di scissione ai sensi degli articoli 2445, ultimo comma, 2503, ultimo comma e 2506 ter, ultimo comma, cod. civ., effettuata da una società che abbia prestato adeguata garanzia (altro…)