Ricerca Sentenze
Sequestro conservativo e revoca dell’amministratore unico in presenza di gravi irregolarità gestorie
Il sequestro conservativo, come qualsiasi altro provvedimento di natura cautelare, richiede l’esistenza di due requisiti fondanti: il fumus boni iuris...

Il sequestro conservativo, come qualsiasi altro provvedimento di natura cautelare, richiede l’esistenza di due requisiti fondanti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Detti requisiti sono così interpretati dalla prevalente giurisprudenza: - il concetto di “credito” viene ravvisato nel “grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria” (ex plurimis: Cass. civ., 11.3.1987, n. 2523); - quanto al periculum in mora, esso deve essere connotato da elementi tali da rendere il timore di perdere la garanzia del proprio credito “fondato”, per l’esistenza di un pericolo “concreto e attuale”. Gli indici da seguire per la valutazione del pericolo sono di natura oggettiva - con riferimento, ad esempio, alla consistenza del patrimonio in rapporto al credito - ovvero soggettiva - valutando il comportamento processuale o extraprocessuale della parte (Cass., 9.1.1987, n.69; Cass., 13.2.2002, 2081).

Ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto: ciò vuol dire che le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, debbono essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono (Cassazione civile sez. I, 06/11/2023, n.30743

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma (Tribunale Bari sez. IV, 04/08/2021, n.2996).

Secondo l'interpretazione dell'art. 2467 c.c. fatta propria dalla Cassazione, ai fini di valutare l'eventuale postergazione del socio rileva il tempo in cui il finanziamento venne concesso sicché è a tale momento che deve fermarsi la valutazione relativa allo squilibrio patrimoniale della società che riceve il finanziamento (Cass. n. 12994/2019). Del resto, è in questo momento che il socio decide di far fronte al fabbisogno della società a mezzo di finanziamenti e non già a mezzo di capitale di rischio, così ponendo in essere il comportamento che potrebbe porsi in violazione della funzione perseguita dalla norma e consistente nel contrastare la sottocapitalizzazione delle società con l'obiettivo di spostare sui creditori e sui terzi i rischi da continuazione dell'attività in regime di crisi, con aggravamento del dissesto a scapito dei creditori (Cass., n. 12994/2019; n. 3017/2019).

La postergazione di cui all'art. 2467 c.c. ha natura sostanziale, incidendo sull'esecuzione del rapporto negoziale e sulla stessa esigibilità del credito. Conseguentemente, il credito del socio, concesso in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti (Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21422).

Leggi tutto
Azione di responsabilità verso amministratori e sindaci e riparto dell’onere della prova
Per costante giurisprudenza di legittimità, per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli...

Per costante giurisprudenza di legittimità, per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394,2407 c.c.; cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

Con riguardo all'azione sociale di responsabilità, l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo può essere fatto valere direttamente dalla società, la quale può esperire azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, R. D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. 10488/98), il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti.

La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione sociale di responsabilità consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. L'inadempimento, dunque, si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755) e ciò nei limiti della somma che, in assenza delle condotte di mala gestio commesse dagli amministratori, avrebbe ricevuto.

La Suprema Corte ha precisato che, stante la natura contrattuale dell'azione “la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass.civ. sez. 1, 31 agosto 2016, n. 17441). Sono, dunque, fonte di responsabilità le iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata.

La violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori - e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempimenti; infatti, anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr., Cassazione civile, sez. I, 11/03/2011, n. 5876; Cassazione civile sez. I 04 aprile 2011 n. 7606). Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva; solo in casi residuali ed eccezionali (alla luce dei principi espressi dal noto intervento delle sezioni unite: Cass., sez.un., 6 maggio 2015, n. 9100), riconducibili all'ipotesi della mancanza di documentazione contabile, si può ricorrere al criterio che ricollega l'ammontare del danno risarcibile alla differenza fra passivo ed attivo fallimentare.

La giurisprudenza di legittimità concorda nel ritenere che, proprio in ragione della unitarietà ed inscindibilità dell'azione di responsabilità, il curatore può impostare la domanda di risarcimento contro gli amministratori e i sindaci avvalendosi del regime che, in relazione alla fattispecie concreta, si palesi più favorevole. La maturazione del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. e dell'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. - in entrambi i casi di durata quinquennale - deve, poi, essere valutata in riferimento allo specifico dies a quo relativo a ciascuna delle due azioni. Tale termine decorre: a) per l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., dal verificarsi dell'evento dannoso ovvero dalla data di commissione dell'illecito foriero di pregiudizi al patrimonio sociale o, se successivo, dal prodursi dei relativi effetti pregiudizievoli (art. 2935 c.c.), ossia, conclusivamente, dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società (termine il cui decorso rimane sospeso, ex art. 2941, n. 7, c.c. fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica); b) per l'azione di responsabilità dei creditori ex art. 2394 c.c., dal momento in cui sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, che risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto.

Allorquando le due azioni vengano esercitate congiuntamente ai sensi dell'art. 146 L.F., sussiste, in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo pertanto sugli amministratori e sindaci convenuti la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Per i Sindaci, poi, ed in riferimento all’azione di responsabilità sociale, assume rilievo la dedotta condotta costituita dall’omissione dei controlli, quale condotta permanente che è perdurata sino a che sono rimasti in carica.

L'onere di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione. Nel caso di fallimento, non vi è dubbio, quindi, che il termine quinquennale decorra dalla declaratoria del fallimento, posto che a quel punto la curatela è in condizione di valutare il complesso della gestione altrui.

L’azione prevista e disciplinata dall’art. 2476 comma 7 (ora comma 8), c.c. stabilisce che i soci della s.r.l. siano solidalmente responsabili con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi. Il comma 8 dell’art. 2476 prevede, ai fini della responsabilità del socio, che l’intervento dello stesso nella gestione debba essere intenzionale; detta intenzionalità pare debba individuarsi, secondo l’opinione prevalente, nella conoscenza e nella consapevolezza della dannosità dell’atto deciso od autorizzato (cfr. Trib. Salerno 9 marzo 2010). La responsabilità del socio si configura, quindi, solamente nell’ipotesi di dolo concernente il danno, non potendo il socio rispondere a titolo di colpa, come nel caso di omessa vigilanza sull’attività di gestione o quando la sua decisione sia frutto di disinformazione o superficialità. È pacifico che la disciplina, introdotta ex novo dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003), tende a fare da contrappeso ai più ampi poteri gestori riconosciuti ai soci di società a responsabilità limitata.

Sul versante oggettivo, presupposti per l'applicazione dell’art. 2476 comma 7 (ora comma 8), c.c. sono: a) l'alterità soggettiva del socio rispetto agli amministratori (se tutti i soci fossero amministratori, si applicherebbero direttamente il primo e terzo comma); b) il compimento, da parte dell'amministratore della società, di un atto “dannoso”, tenuto conto che la condotta agevolativa dei soci si pone in “rapporto di accessorietà” rispetto a quella tenuta dall'amministratore; c) che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio.

Nel tipizzare tale nuova ipotesi di responsabilità dei soci, il legislatore della riforma ha sostanzialmente operato una netta distinzione tra l'azione sociale (disciplinata dai primi commi) e l'azione risarcitoria personale dei soci e dei terzi (disciplinata dall'attuale ottavo comma) ed ha ampliato il numero dei soggetti potenzialmente responsabili; infatti, oltre che sugli amministratori, la responsabilità grava, qualora costoro abbiano un qualche potere decisionale in ordine al compimento di un determinato atto di gestione della società, anche su tutti quei soci che “intenzionalmente” abbiano deciso o autorizzato detto atto, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale. Ne consegue che il socio non amministratore di una società a responsabilità limitata, il quale si sia ingerito nell'amministrazione sociale, possa esser chiamato a rispondere per danni cagionati alla società o a terzi soltanto se sia configurabile anche una responsabilità dell'amministratore, giacché la norma postula tra loro un legame di solidarietà passiva. La responsabilità del socio deriva dalla decisione o dall'autorizzazione a compiere un determinato atto dannoso, mentre quella dell'amministratore dall'effettivo compimento di quell'atto. É quindi necessario, verificare se il socio abbia intenzionalmente deciso o autorizzato un atto e che quest'ultimo si sia poi rivelato dannoso per la società o i terzi ed i limiti del danno da addebitare al socio.

In ordine agli accessori, secondo recente e condivisibile orientamento di legittimità “l’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7948; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627). Così come in ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, anche nel caso di inadempimento al contratto di conto corrente e degli altri contratti bancari conclusi tra le parti spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, posto che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli ( Cfr. Cass. Sez. I, n.37798/2022; id. n. 26202/2022). Ed ancora, “l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa” ( Cfr. Cass. Sez. II, n.1627/2022).

Occorre preliminarmente rilevare il carattere autonomo della responsabilità dell’organo di controllo, non costituendo quest’ultima una proiezione di quella degli amministratori; il Collegio risponde infatti delle perdite patrimoniali della società solo qualora e nella misura in cui le stesse siano attribuibili anche all’operato dei sindaci (cfr. Cass. n. 25289/2015). Il sistema dei controlli nelle società di capitali è un sistema composito che coinvolge una pluralità di soggetti e organi, quali gli amministratori non esecutivi e gli amministratori indipendenti, i sindaci, i revisori, il comitato per il controllo interno, l’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/01 e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui all’art. 154 bis t.u.f., allo specifico fine di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione. La particolare conformazione della struttura societaria induce a doveri più intensi, come quando la società sia parte di un gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare, soggetta perciò a influenze esterne anche pregiudizievoli. È dunque da escludersi la responsabilità dei sindaci nelle ipotesi in cui le operazioni di controllo e vigilanza non consentano di percepire le scorrettezze gestionali degli amministratori.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dei membri degli organi di controllo, è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità. Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l’illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi, secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale, se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l’illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l’impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446 e 2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. ed ogni altra attività possibile ed utile.

Ai fini dell’esonero dalla responsabilità è necessario che i componenti dell’organo di controllo – gravati dal relativo onere probatorio a fronte dell’allegazione dell’inerzia e della prova del fatto illecito gestorio da parte dell’attore – abbiano esercitato o tentato di esercitare l’intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge, fino alla denuncia all’autorità giudiziaria civile e penale, in mancanza delle quali concorrono nell’illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge. Anche la semplice minaccia di ricorrere ad un’autorità esterna può costituire deterrente, sotto il profilo psicologico, al proseguimento di attività antidoverose da parte dei delegati; la condotta impediente omessa va valutata nel contesto complessivo delle concrete circostanze, in quanto l’inerzia del singolo, nell’unirsi all’identico atteggiamento omissivo degli altri, acquista efficacia causale, dato che, all’opposto, una condotta attiva giova a rompere il silenzio sollecitando, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione un analogo atteggiamento degli altri.

Leggi tutto
Poteri dei liquidatori di continuazione dell’attività d’impresa e liquidazione giudiziale di società sciolta
Ove la delibera assembleare di scioglimento della società e di nomina dei liquidatori non abbia deciso (anche) in ordine ai...

Ove la delibera assembleare di scioglimento della società e di nomina dei liquidatori non abbia deciso (anche) in ordine ai poteri attribuiti ai medesimi alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 1°, lett. c), c.c., deve ritenersi che i liquidatori - in difetto appunto di una diversa determinazione dei soci - sono investiti a norma dell'art. 2489 c.c. del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, ivi compresi gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

L’assemblea dei soci può validamente deliberare lo scioglimento della società anche dopo che alla stessa sia stato notificato il ricorso per l’apertura, nei suoi confronti, della liquidazione giudiziale, e, dunque, in pendenza del conseguente procedimento. A partire da questo momento, in difetto di un’espressa o comunque inequivoca deduzione di un vizio di nullità di tale deliberazione (in quanto strumentalmente utilizzata dai soci al solo scopo di proseguire l’attività d’impresa avvalendosi dello schermo della liquidazione volontaria e, per tale via, evitare l’apertura della liquidazione concorsuale) che consenta al creditore, quale terzo interessato, di impugnarla, anche in sede cautelare, e/o al giudice del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di rilevarla anche d’ufficio (art. 2379, commi 1° e 2°, c.c.), la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza della società in questione, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Nelle società che sono in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, dev’essere unicamente diretta, tanto ai fini della dichiarazione di fallimento, quanto per l’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale, a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. La valutazione con cui il giudice verifica se gli elementi attivi del patrimonio della società in liquidazione consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può, tuttavia, non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica: ne consegue che, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l’ammontare e/o il tempo dell’effettivo realizzo, di consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d’insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale.

Leggi tutto
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea come causa di scioglimento della società ex art. 2484 c.c.
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi, delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.

Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. («impossibilità di funzionamento» e «continuata inattività dell’assemblea») assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia, l’ «impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’ «impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente. Sia l’“impossibilità di funzionamento” sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale.

L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea di cui al n. 3 dell’art. 2484 c.c. costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.

Leggi tutto
Rimborso finanziamenti soci: divieto di compensazione
I crediti per il rimborso dei finanziamenti effettuati dal socio, da considerare postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., non possono...

I crediti per il rimborso dei finanziamenti effettuati dal socio, da considerare postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., non possono essere compensati con i debiti verso la società poi fallita, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.

Leggi tutto
Azione cautelare di revoca degli amministratori: presupposti e caratteristiche
L’azione cautelare di revoca degli amministratori contemplata dall’art. 2476, terzo comma, c.c., è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione...

L’azione cautelare di revoca degli amministratori contemplata dall'art. 2476, terzo comma, c.c., è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti. Tuttavia il previo esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. non costituisce presupposto processuale per l’esercizio dell’azione cautelare in esame: dal momento che il citato art. 2476, terzo comma, c.c. non contiene una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l’adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c.

I presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico ex art. 2476, terzo comma, c.c. sono:
a) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per “gravi irregolarità nella gestione della società” al momento della decisione sull’istanza;
b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio: accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell’amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto, probabile, pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall’inadempimento in questione;
c) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione (di cui è ragionevole pronosticare l’accoglimento) anche in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero siano suscettibili di determinare ulteriori danni.

Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata. Siffatta particolare tutela può, dunque, essere accordata solo qualora il socio dimostri, sotto il profilo del fumus boni iuris, la probabile verificazione dei comportamenti di cattiva gestione imputabili agli amministratori, oltre all’esistenza e alla consistenza del possibile pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società in conseguenza diretta di tali comportamenti. Pertanto, le gravi irregolarità non rilevano in sé ma in quanto produttive di danno. Ciò distingue l’azione della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. con la quale il socio può chiedere l’ispezione o la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario. I presupposti di questa azione di volontaria giurisdizione sono “gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società”, invece la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, essendo incuneata e, quindi, strumentale ad una azione risarcitoria di responsabilità, richiede che sia allegato il danno cagionato dalla condotta violativa degli obblighi di diligente e professionale gestione del liquidatore/amministratore.

Leggi tutto
Scioglimento della società, responsabilità degli amministratori e impugnazione di lodo
Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati errores...

Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di accertamento degli amministratori riveste efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tale adempimento la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento. Prima di tale momento non si producono gli effetti dello scioglimento anche qualora si verifichi un evento dissolutivo. Gli effetti della causa di scioglimento vengono, pertanto, espressamente "postergati", dall'art. 2484, comma 3, al momento in cui l'atto societario che accerta la causa stessa venga fatto oggetto di pubblicazione presso il Registro delle Imprese, ai fini di certezza giuridica, con l’ulteriore corollario che mentre nei rapporti tra società ed amministratori - i quali sono tenuti, in forza dell'art. 2486, comma 1, ad una gestione di tipo liquidatorio (dunque, conservativa) fin dal momento del verificarsi oggettivo della causa di scioglimento - la causa di scioglimento ha effetto automaticamente, per il sol fatto oggettivo di essersi verificata, nei rapporti esterni, invece, la causa di scioglimento non può produrre effetti se non si sia dato corso all'ulteriore attività rappresentata dalla pubblicazione dell'atto di accertamento dello scioglimento presso il Registro delle Imprese.

Il decorso del termine per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, “non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza”, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, quindi, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.

Leggi tutto
Il requisito dell’urgenza nell’accertamento tecnico preventivo (ATP)
L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. presuppone, quale strumento di tutela dell’effettività del diritto alla prova, il pericolo...

L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. presuppone, quale strumento di tutela dell'effettività del diritto alla prova, il pericolo della dispersione degli elementi di prova inerenti un diritto affermato dalla parte ed offre, quindi, la possibilità di procedere immediatamente a quell’accertamento dello stato dei luoghi che non potrebbe essere differito senza il rischio che il mutamento della situazione determini l'impossibilità di dimostrare il fondamento della pretesa.

Non sussistono i presupposti per l’assunzione preventiva della prova ove il mutamento della situazione si sia già verificato al momento del ricorso e sia, quindi, ormai preclusa l’esecuzione del sopralluogo e dei rilievi sul posto necessari per “fotografare” la situazione nell’immediatezza ed acquisire elementi di fatto soggetti a dispersione, utili per l’individuazione delle cause degli eventi dannosi prospettati.

L'accertamento tecnico preventivo deve presentare un nesso di strumentalità diretta con le azioni di merito prospettate.

Leggi tutto
Obblighi di nomina del collegio sindacale e del revisore contabile
In tema di nomina obbligatoria del collegio sindacale e del revisore ex art. 2477 c.c., l’assenza di bilanci approvati esclude...

In tema di nomina obbligatoria del collegio sindacale e del revisore ex art. 2477 c.c., l’assenza di bilanci approvati esclude l'obbligatorietà della ridetta nomina. Depone per tale conclusione, da un lato, la previsione letterale della disposizione, che ricollega la doverosità dell’iniziativa da parte dell’assemblea all’approvazione del bilancio e, dall’altro, la natura del progetto di bilancio sottoposto all’assemblea, che acquista esistenza giuridica solo con l’approvazione da parte dell’assemblea, potendo essere in precedenza corretto od integrato (cfr. Cass. Sez. I, n. 8989/2003).

Leggi tutto
Rappresentante comune degli eredi di quote: irrevocabilità fino al frazionamento dell’eredità
Insorta la comunione fra gli eredi comproprietari di una quota del capitale sociale di una S.r.l., in seguito alla nomina...

Insorta la comunione fra gli eredi comproprietari di una quota del capitale sociale di una S.r.l., in seguito alla nomina di un rappresentante comune per procedere ad una gestione unitaria della compartecipazione nella società e al fine di individuare un unico interlocutore con la società medesima, permane la necessità del rappresentante comune fino a che non sia intervenuto il frazionamento della compartecipazione ereditata attraverso la divisione formale dell’eredità e l’attribuzione di una porzione definita della quota a ciascun erede.

Leggi tutto
logo