Ricerca Sentenze
Diritto di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali ex art. 2476 c.c.
L’art. 2476, co. 2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione...

L'art. 2476, co. 2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione e controllo. Tale diritto attribuisce al socio la facoltà di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti relativi all'amministrazione, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di estrarne copia a sue spese. Oggetto di controllo possono essere, in senso ampio, i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e tutta la documentazione contenente dati utili concernenti l'amministrazione sociale: compresi pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, accordi, corrispondenza, atti giudiziari e amministrativi, pareri di professionisti, fatture, estratti conto ed evidenze dei rapporti bancari, registri tenuti a fini IVA.

Il diritto in questione non è peraltro incondizionato, dovendo essere esercitato entro i limiti generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175- 1375 c.c.). Entro questi limiti, il socio può esercitare il suo diritto in qualunque momento, non essendo inoltre tenuto a fornire motivazione alcuna circa le richieste di informazioni e controllo, potendosi vedere opposte solo motivate esigenze di riservatezza relative all’attività sociale.

Quanto al requisito del periculum in mora, la giurisprudenza è pressoché costantemente orientata nel ritenerlo soddisfatto dall'ingiustificato procrastinarsi, per volontà degli organi sociali, della possibilità di esercitare il diritto da parte del socio. Il periculum è infatti da considerarsi in re ipsa, posto che il differimento all'esito del giudizio di merito della verifica della gestione sociale, da parte del socio, andrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.

Leggi tutto
Natura della responsabilità del liquidatore ed onere della prova
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono...

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto, dunque, è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: a) l’esistenza del credito, b) l’inadempimento di esso da parte della società, c) la condotta dolosa o colposa del liquidatore che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari, d) il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.

In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.

In tema di responsabilità del liquidatore, l’assenza di prova di una effettiva liquidità, nonostante l’indubbia irregolarità formale del comportamento del liquidatore, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio a carico del ricorrente quanto al nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.

La contumacia del convenuto non consente di statuire in ordine alle spese di lite secondo criterio di soccombenza, in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto

Leggi tutto
Cessione d’azienda: presupposto della responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dalle scritture contabili
Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del...

Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. Così individuato l’oggetto necessario della cessione, ai sensi dell’art. 2560 c.c. è richiesto per la stessa il requisito della forma scritta non ad substantiam ma solo ad probationem. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova. Tuttavia, l'art. 2556 comma 1 c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è invece applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite. Ciò rilevato, allora, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi può essere data anche con testimonianze e presunzioni.

In caso di cessione di azienda, l'art. 2560 comma 2 c.c. stabilisce che risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l’acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con la precisazione che la norma de qua opera solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Si tratta, dunque, di una disposizione che mira a tutelare l'interesse dei terzi creditori, già titolari di posizioni creditorie verso il cedente, inerenti all'esercizio della sua attività d'impresa, dal pericolo di veder diminuita o comunque modificata in peius la propria garanzia patrimoniale in conseguenza di una vicenda come quella della cessione di azienda. Interesse bilanciato, in una ottica di contemperamento, con l'interesse del cessionario a tutelare la sua buona fede e quindi a non rispondere di debiti dei quali non poteva avere, preventivamente, al momento dell'acquisto, una adeguata conoscenza. La scelta poi di ancorare il discrimine all'elemento obiettivo dell'iscrizione dei debiti nei libri contabili si pone in ragione di una ottica di certezza e di garanzia dei traffici commerciali. Pertanto, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che la conoscenza dell'esistenza dei debiti sussisteva comunque in capo all'acquirente medesimo. Né di contro, in presenza di iscrizione, l'acquirente potrebbe addurre di non averne avuta conoscenza.

Deve ritenersi che la disciplina delineata dall'art. 2560 comma 2 c.c. operi esclusivamente sul presupposto dettato dall'art. 2556 c.c. e cioè che la cessione tra le parti sia stata formalizzata a mezzo atto di scritto, non operando invece nell'ipotesi di cessione di fatto e quindi nel caso in cui essa sia stata deformalizzata. La ratio di fondo, infatti, che regola l'intero impianto normativo della cessione di azienda dettato dagli art. 2556 e ss. c.c. è quella, se da un lato, di non ostacolare la circolazione degli apparati produttivi, allo stesso tempo di assicurare che tali trasferimenti avvengano in una ottica quanto più trasparente e pubblicizzata, al fine di garantire che non vengano lesi i soggetti terzi, titolari di posizioni giuridiche su cui la fattispecie de qua potrebbe incidere. Ebbene, in questa prospettiva di profonda garanzia per i soggetti terzi, il criterio dell'iscrizione del debito nei libri contabili si pone come riduzione di tale regime di favore, in quanto pone una condizione limitativa alla responsabilità solidale del terzo cessionario. Tuttavia, tale ottica può dirsi giustificata solo sul presupposto che anche la vicenda circolatoria dell'azienda sia stata oggetto di adeguata pubblicità da parte delle parti nei confronti del terzo. L'art. 2556 comma 2 c.c. dispone, infatti, all'uopo che il contratto di trasferimento sebbene da redigersi per iscritto solo ad probationem, ove redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata debba comunque essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese; ed è dal momento di tale iscrizione, che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, che ha effetto nei confronti del terzo anche la cessione di crediti relativi all'azienda ex art. 2559 c.c. Ne discende, pertanto, un quadro normativo in cui la cessione d'azienda non viene ostacolata dalla necessità di particolari forme scritte ma, allo stesso tempo, si ritiene di dover tutelare la posizione dei terzi, che d'altronde possono provare l'avvenuta cessione con ogni mezzo probatorio; dovendo, così ritenersi che le limitazioni poste dall'ordinamento alla tutela delle loro posizioni giuridiche (vedi limitazione della responsabilità solidale ai debiti iscritti nei libri contabili) possano operare solo nel caso in cui alla vicenda circolatoria sia stata data a monte adeguata pubblicità, perché solo su tale presupposto di partenza gli stessi potranno adeguatamente attivarsi a tutela delle loro ragioni.

Leggi tutto
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea e intervento del Tribunale nella fase di scioglimento della S.r.l.
L’accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere, nell’ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, è limitato al dato oggettivo...

L'accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere, nell'ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, è limitato al dato oggettivo della impossibilità di funzionamento dell'assemblea, come d'altra parte emerge chiaramente dal dettato degli artt. 2484 e 2485 c.c. che demandano agli amministratori, prima, ed al Tribunale, poi, un accertamento esclusivamente oggettivo del verificarsi della causa di scioglimento.

Accertata la causa di scioglimento dagli amministratori, il Tribunale può essere chiamato a provvedere alla nomina di un liquidatore della società laddove l’assemblea non deliberi in merito.

Leggi tutto
Diritto di accesso alla documentazione sociale e dovere di riservatezza del socio
Il dovere del socio alla riservatezza, nella quale è compreso anche il profilo di un eventuale inadempimento colposo (ad esempio...

Il dovere del socio alla riservatezza, nella quale è compreso anche il profilo di un eventuale inadempimento colposo (ad esempio per aver colposamente consentito l’accesso ai documenti), una volta che ha ricevuto la documentazione, è insito nella lettera dell’art. 2476, comma 2, c.c.

Leggi tutto
Presupposti per l’impugnazione della delibera relativa al compenso degli amministratori
Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione –...

Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione - pur sommaria e cautelare - non potendo l’ordinamento prestare tutela cautelare a pretese prive di plausibile fondatezza. La circostanza che l’art. 2378 c.c. disciplini il solo periculum si giustifica in considerazione del peculiare atteggiarsi di tale presupposto nell’ambito della sospensiva delle delibere societarie.

In tema di impugnativa della delibera relativa al compenso degli amministratori, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società. In tale contesto, l'irragionevolezza (o meno) della misura del compenso stabilito in favore dell'amministratore, deve essere pertanto valutata in considerazione della natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e della situazione patrimoniale e all'andamento economico della società, quest’ultimo aspetto da valutare in funzione meramente complementare.

Nell'ambito della determinazione del compenso degli amministratori, il mero, seppure significativo, incremento degli utili non autorizza, di per se stesso, il raddoppio del compenso considerando che la situazione patrimoniale e l’andamento economico della società hanno una mera funzione complementare nella determinazione del compenso.

Ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora, deve essere valutato comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.

La compressione del risultato di esercizio e degli utili conseguente l’incremento del compenso oggetto della delibera impugnata può cagionare un danno, quand’anche solo indiretto, al socio, e ciò deve essere considerato nella valutazione comparativa del periculum.

Non può sostenersi che la società abbia interesse alla sospensione della deliberazione, piuttosto che al suo mantenimento, per il solo fatto che la sospensione impatterebbe positivamente sul risultato di esercizio. L’interesse della società all’efficacia della delibera con cui viene determinato il compenso aggiuntivo agli amministratori può in astratto ravvisarsi nel far sì che i soggetti che prestano la loro attività professionale a favore della società siano adeguatamente retribuiti per le loro prestazioni e ciò, in primo luogo, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto e, in secondo luogo, di permettere che lo stesso sia svolto con la diligenza e la professionalità necessaria.

 

 

Leggi tutto
Contratto autonomo di garanzia ed eccezione di dolo generale
In presenza di un contratto autonomo di garanzia, il principio generale è che il creditore può procedere all’escussione della garanzia...

In presenza di un contratto autonomo di garanzia, il principio generale è che il creditore può procedere all’escussione della garanzia indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante. La garanzia “a prima richiesta”, infatti, comporta che il pagamento debba essere effettuato su semplice richiesta del beneficiario, senza che possano essere opposte, in via immediata, le eccezioni relative al rapporto principale. L’eventuale indebita percezione della somma potrà essere fatta valere solo successivamente dal debitore, mediante azione di ripetizione. Tale meccanismo attribuisce dunque al creditore (anche solo asserito) la possibilità di incamerare la somma garantita come se si trattasse di una cauzione, trasferendo sul debitore l’onere di agire giudizialmente per ottenerne la restituzione, e ponendolo quindi nella posizione processuale – meno favorevole – di attore.

La giurisprudenza ha tuttavia individuato un limite a questo principio, riconoscendo la proponibilità della cosiddetta “exceptio doli generalis”, invocabile sia dal garante (tipicamente l’istituto bancario) sia dal debitore. Si tratta di un’eccezione di origine pretoria, configurabile nei casi in cui l’escussione risulti manifestamente fraudolenta, ad esempio perché fondata su un credito già estinto, su un titolo inesistente o comunque su pretese palesemente abusive.

Leggi tutto
Prescrizione dell’azione di annullamento del contratto di cessione quote
Data la natura costitutiva dell’azione di annullamento, fondata su un diritto potestativo cui corrisponde non un obbligo di prestazione ma...

Data la natura costitutiva dell’azione di annullamento, fondata su un diritto potestativo cui corrisponde non un obbligo di prestazione ma una posizione di mera soggezione della controparte, non sono ipotizzabili atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione dell’azione.

La contestazione nei confronti dell’operato dell’amministratore non seguita dalla chiara enunciazione della pretesa creditoria e dalla intimazione ad adempiere costituisce un atto privo di efficacia interruttiva della prescrizione.

La prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui si produce l’evento lesivo e dunque il danno diretto nel patrimonio del socio.

Leggi tutto
Rinuncia all’azione e agli atti del giudizio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
La rinuncia all’azione, presuppone che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell’azione, e, dunque,...

La rinuncia all’azione, presuppone che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell’azione, e, dunque, consiste in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali. A differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e determina l'estinzione definitiva dell’azione e la cessazione della materia del contendere, pronuncia che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale.

Leggi tutto
Denuncia ex art. 2409 c.c. in società in liquidazione
Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione,...

Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione, il presupposto per l’adozione dei provvedimenti ispettivi è costituito dal fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, con esclusione delle mere violazioni formali o organizzative prive di incidenza patrimoniale e degli atti singolarmente impugnabili, in ossequio al carattere residuale del rimedio.

Rientrano nell’ambito applicativo della norma le condotte del liquidatore che incidano sui principi di verità, correttezza e chiarezza del bilancio e che possano alterare la rappresentazione della reale situazione economico-patrimoniale della società, come l’iscrizione nell’attivo di poste creditorie (“contributi in conto esercizio”) prive di adeguato titolo giustificativo o non supportate da delibere assembleari, disposizioni statutarie o altri atti negoziali idonei a fondare l’obbligazione dei soci.

Tali irregolarità assumono particolare gravità ove reiterate nonostante precedenti rilievi giudiziali e ove abbiano determinato la mancata approvazione dei bilanci, impedendo l’accertamento della effettiva situazione patrimoniale della società e la verifica dei presupposti per l’eventuale accesso a procedure concorsuali.

In presenza di tali elementi, il Tribunale può disporre l’ispezione giudiziale della gestione liquidatoria, conferendo all’esperto incarico di verificare la sussistenza del titolo delle poste contestate, acquisire informazioni aggiornate sul contenzioso pendente e ricostruire la situazione patrimoniale effettiva, anche ai fini della valutazione dell’eventuale insolvenza.

Leggi tutto
Il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. e i suoi presupposti
In tema di sequestro giudiziario ante causam ex art. 670 n.1 c.p.c. avente ad oggetto quote di società a responsabilità...

In tema di sequestro giudiziario ante causam ex art. 670 n.1 c.p.c. avente ad oggetto quote di società a responsabilità limitata, la misura è concedibile quando sussista una controversia attuale sulla titolarità o sul possesso del bene (l'azione di merito dovrà pertanto avere quale causa petendi diritti con fonte contrattuale avente ad oggetto la consegna) e risulti opportuno provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. Dovendosi intendere il periculum in mora non solo come pericolo imminente di sottrazione o dispersione della quota, ma anche come esigenza di revoca della libera disponibilità del sequestrato per assicurare l'utilità pratica della futura decisione di merito. Quanto al fumus boni iuris, integra idoneo indice la cessione di quote a corrispettivo meramente simbolico o macroscopicamente inadeguato, suscettibile di far ritenere, sia pur in valutazione sommaria, la verosimile fondatezza dell'azione di nullità della vendita delle partecipazioni sociali per carenza di uno degli elementi essenziali del contratto.

Leggi tutto
Scioglimento della S.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: necessità di una paralisi irreversibile e incidente su funzioni essenziali
In tema di scioglimento della società a responsabilità limitata per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, co. 1,...

In tema di scioglimento della società a responsabilità limitata per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., la causa dissolutiva ricorre soltanto quando l’organo assembleare sia stabilmente e irreversibilmente incapace di assumere le deliberazioni necessarie ed essenziali al normale funzionamento della società – in particolare l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali – e non anche quando il dissidio tra soci si traduca nel mancato raggiungimento del quorum su singole deliberazioni, ancorché rilevanti.

L’impossibilità di funzionamento postula una paralisi oggettiva e definitiva dell’organo assembleare, desumibile da un blocco decisionale reiterato e strutturale, non essendo sufficiente l’esito negativo di una singola assemblea, né il voto contrario espresso su specifiche proposte, che integra una mera mancata adesione alla proposta e non incapacità funzionale dell’assemblea.

(Nella specie, il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di scioglimento ex art. 2484, co. 1, c.c. in presenza della mancata approvazione del bilancio in un’unica seduta, a fronte di precedenti deliberazioni unanimi e in assenza di prova di una paralisi irreversibile dell’assemblea).

Leggi tutto
logo