Ricerca Sentenze
Finanziamento infragruppo, postergazione del credito e poteri dell’amministratore di società in nome collettivo
La disciplina della postergazione legale dei finanziamenti infragruppo, di cui all’art. 2497-quinquies c.c. in combinato disposto con l’art. 2467 c.c.,...

La disciplina della postergazione legale dei finanziamenti infragruppo, di cui all'art. 2497-quinquies c.c. in combinato disposto con l'art. 2467 c.c., presuppone la sussistenza sia di requisiti formali — tra i quali l'iscrizione della capogruppo nell'apposita sezione del registro delle imprese e la redazione del bilancio consolidato — sia di requisiti sostanziali, consistenti nello stato di eccessivo indebitamento o di squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto della società finanziata al momento dell'erogazione. In difetto della prova di tali presupposti, il credito vantato dalla società finanziatrice nei confronti della società finanziata non è soggetto a postergazione e deve essere soddisfatto secondo le regole ordinarie della graduazione dei crediti. La postergazione dei finanziamenti infragruppo non trova applicazione, altresì, nei confronti di una società che, all'epoca della richiesta di restituzione, non versi in stato di insolvenza né sia assoggettata a liquidazione giudiziale.

Il finanziamento concesso da una società del gruppo in favore di altra società appartenente al medesimo gruppo, erogato mediante versamento di somma ricavata dalla vendita di beni propri e specificamente destinata — per espressa deliberazione assembleare — a far fronte alle esigenze di liquidazione della società beneficiaria, costituisce titolo idoneo a fondare la domanda di recupero del relativo credito. La prova del diritto di credito può essere fornita mediante la produzione congiunta dei verbali assembleari attestanti la decisione di erogare il finanziamento, degli atti notarili, delle scritture contabili di entrambe le società e della documentazione bancaria attestante l'effettiva dazione della somma. La circostanza che gli amministratori della società debitrice abbiano sottoscritto, nella qualità di soci della società creditrice, i verbali nei quali si dà atto del finanziamento e del credito residuo vale quale ricognizione del debito ed è rilevante ai fini della valutazione complessiva della prova.

Nella società in nome collettivo, l'amministratore è investito, ai sensi dell'art. 2298 c.c., del potere di compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, ivi compreso il recupero giudiziale di crediti sociali, senza che a tal fine sia necessario il previo consenso di tutti i soci. L'azione intrapresa dall'amministratore per il recupero di un credito vantato dalla società non è formalmente viziata per il solo fatto che taluni soci abbiano manifestato dissenso o che la relativa delibera sia stata assunta in loro assenza, ove l'amministratore abbia agito nell'interesse della società, dei soci e degli eventuali creditori sociali, e non ricorrano i presupposti dell'abuso del potere gestorio.

Leggi tutto
Recesso ad nutum del socio di società di persone, efficacia differita e criteri di liquidazione della quota
In tema di società di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo superi la normale aspettativa di vita...

In tema di società di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo superi la normale aspettativa di vita del socio, la società deve considerarsi contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà di recesso ad nutum ex art. 2285 c.c.

La dichiarazione di recesso può essere comunicata con efficacia differita, sicché, ai fini della liquidazione della quota ex art. 2289 c.c., la situazione patrimoniale della società va determinata con riferimento alla data in cui il recesso diviene efficace e non a quella della mera ricezione della relativa comunicazione; nella stima del valore della quota devono inoltre essere considerati anche l’avviamento e la futura redditività dell’impresa, con detrazione degli utili già corrisposti al socio receduto ove già inclusi nel valore patrimoniale della società.

Leggi tutto
Azione di responsabilità del curatore: autonomia dell’azione dei soci e dei creditori e decorrenza del termine di prescrizione
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 (o 2476 comma...

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 (o 2476 comma 3 c.c. per la s.r.l.) e 2394 c.c. (o, adesso, 2476 comma 6 per la s.r.l.) a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. (ora art. 255 c.c.i.i.).

Inoltre, il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

La disciplina applicabile in punto di prescrizione si atteggia in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizionale dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., il dies a quo è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l.fall. nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, oppure dell’azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.

Il termine di prescrizione decorrerà quindi:
1) per l’azione sociale, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, dal momento in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società oggettivamente percepibile all’esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della stessa; il dies a quo, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l'inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica;
2) per l’azione dei creditori sociali, dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.

La mera iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del consiglio di amministrazione della società, risultante da verbale notarile, con cui è stata manifestata - ai sensi dell’art. 152 l.f. allora in vigore, comma 2 e comma 3 l.f., richiamato dall’art. 161, comma 4 l.f., - la volontà della società di depositare una proposta di concordato (che è atto prodromico al deposito della domanda) è del tutto aspecifico rispetto alla valutazione della ricorrenza di una situazione di incapienza del patrimonio sociale, presupposto dell’azione di responsabilità dei creditori sociali. Costituisce invece indice rivelatore dell’incapienza patrimoniale l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di ammissione alla procedura concordataria.

Leggi tutto
Decorso del tempo e insussistenza del periculum in mora nella domanda cautelare
Il decorso di un significativo lasso di tempo tra il verificarsi dell’evento prospettato quale lesivo e la proposizione della domanda...

Il decorso di un significativo lasso di tempo tra il verificarsi dell’evento prospettato quale lesivo e la proposizione della domanda cautelare va considerato sintomatico della carenza di urgenza. A ragionare diversamente, infatti, si negherebbe la funzione stessa della tutela cautelare, che è quella, strumentale, di evitare che, nel tempo necessario a ottenere l’accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione: il fattore tempo riveste, pertanto, un ruolo essenziale, poiché è proprio il tempo necessario a giungere a sentenza che comporta l’esigenza di una tutela rapida e anticipata, con sacrificio per la completezza dell’istruttoria e per il pieno estrinsecarsi dell’attività difensiva.

In giurisprudenza, il ritardo nella proposizione della domanda cautelare viene talvolta considerato giustificato quando sia dipeso dall’instaurazione di trattative per la composizione della controversia, poi non andate a buon fine, o dal tempo necessario ad acquisire elementi per promuovere il procedimento, ma non può in ogni caso prescindersi dall’esame delle circostanze del caso concreto.

Leggi tutto
Società di capitali: durata statutaria e insussistenza del diritto di recesso ad nutum
Nelle società di capitali è previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c. il diritto di recedere ad nutum in caso...

Nelle società di capitali è previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c. il diritto di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della società. Tuttavia nelle società di capitali un tempo di durata lungo della società, tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum.

Leggi tutto
Autonomia patrimoniale della società e irrilevanza della proprietà originaria dei beni conferiti ai fini della responsabilità dell’amministratore
La decisione di costituire una società, conferendo nella stessa il proprio patrimonio, impone di seguire le regole che disciplinano l’attività...

La decisione di costituire una società, conferendo nella stessa il proprio patrimonio, impone di seguire le regole che disciplinano l’attività di questa, trattandosi di ente che gode di autonomia patrimoniale perfetta. Non rileva con riguardo alla valutazione della regolarità dell’adempimento dei propri doveri da parte dell’amministratore nei confronti della società che i beni conferiti nella stessa fossero di esclusiva proprietà dell’amministratore e che la suddivisione delle quote societarie sia conseguenza di una ripartizione per una futura successione ma con la garanzia che la società potesse essere gestita, come meglio preferito, proprio dall’amministratore (originario proprietario di tutti i beni immobili conferiti).

Leggi tutto
Assemblea societaria rinviata: natura unitaria e poteri di autoregolamentazione
Un’adunanza assembleare in continuazione/prosecuzione di un’assemblea rinviata si può svolgere nel giorno e nell’ora in cui è stato deliberato il...

Un’adunanza assembleare in continuazione/prosecuzione di un’assemblea rinviata si può svolgere nel giorno e nell’ora in cui è stato deliberato il rinvio senza necessità che via sia la partecipazione totalitaria dei soci ovvero una precedente formale convocazione, richiesta invece solo in caso di convocazione di una nuova assemblea. Infatti, dal carattere unitario dell’assemblea rinviante e di quella successiva discende che l’assemblea di continuazione è competente alla trattazione degli stessi argomenti già all’ordine del giorno della prima adunanza.

Sulla base della generale competenza, riconosciuta all’assemblea, di autoregolamentare lo svolgimento dei propri lavori, essa ha il potere di deliberare il rinvio prescindendo dalle limitazioni temporali fissate dall’art. 2374 c.c., con l’unico onere che la nuova adunanza venga fissata entro convenienti limiti di tempo.

Alcuna norma prevede che il verbale dell’assemblea rinviata debba essere comunicato al socio assente ritualmente convocato, potendo lo stesso essere visionato nel libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea.

Leggi tutto
Prelazione statutaria sulle quote: legittimazione del socio pretermesso e onere di provare l’interesse leso
La violazione della clausola statutaria di prelazione nel trasferimento di partecipazioni sociali comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società...

La violazione della clausola statutaria di prelazione nel trasferimento di partecipazioni sociali comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto e può essere fatta valere anche dai soci pretermessi. Il fatto che i soci non si limitino a regolare il loro diritto di prelazione in un patto parasociale, ma scelgano di inserirlo all’interno dello statuto è indice della volontà degli stessi di elevare il loro interesse individuale a mantenere omogenea la compagine sociale, con conseguente opponibilità della clausola a società e terzi e quindi inefficacia relativa del trasferimento operato in violazione della clausola. Tuttavia, il socio che agisce non può limitarsi a dedurre la mera violazione della prelazione, dovendo allegare e provare il concreto interesse leso. L’interesse del socio pretermesso deve concretizzarsi nella manifestazione di un interesse patrimoniale all’acquisto della quota, che la violazione della clausola di prelazione ha impedito, presupposto necessario anche ai fini della determinazione del danno lamentato.

In caso di violazione della clausola statutaria di prelazione l'inefficacia del trasferimento della partecipazione sociale può essere fatta valere in giudizio tanto dalla società, quanto dai singoli soci pretermessi.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori e azione del curatore: onere della prova, danno e effetti della transazione parziale tra coobbligati solidali
L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni...

L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (cfr. art. 2476 c.c. per le s.r.l.), ha pacificamente natura extracontrattuale, ponendo dunque a carico della curatela l’onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.

Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall’art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, co. 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere. In altri termini, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.

La transazione parziaria avente ad oggetto la quota di responsabilità risarcitoria “astratta, ideale, ipotetica, interna e personale” esula dall’applicazione dell’art. 1304 c.c., ma comporta che il dovuto del condebitore solidale che non ha transatto vada ridotto della quota ideale del condebitore che ha transatto se quest’ultimo ha pagato una somma inferiore.

La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.

L’art. 1304, co. 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. In altri termini, in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.

Leggi tutto
Offerta al pubblico di titoli e responsabilità della società di revisione per omesso giudizio negativo
L’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri. L’art. 1310 c.c. infatti, pur...

L’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri. L’art. 1310 c.c. infatti, pur premurandosi di disciplinare le ipotesi relative all’interruzione, alla sospensione ed alla rinuncia alla prescrizione, dimostrando così di affrontare compiutamente il tema della differenziazione delle vicende relative alla prescrizione e che abbiano a riguardare i creditori e i debitori in solido, non prevede alcun meccanismo di estensione in favore del coobbligato che non abbia sollevato l’eccezione, non suscettibile di rilievo d’ufficio.

Leggi tutto
Sequestro conservativo: necessità di coesistenza tra fumus boni juris e periculum in mora
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono coesistere,...

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono coesistere, sicché la carenza di uno di essi è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del ricorso cautelare. La sproporzione tra l’ammontare del credito e la consistenza del patrimonio del debitore può costituire elemento oggettivo rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora, ma non determina automaticamente la concessione della misura cautelare. Il giudice è tenuto a valutare in concreto la significatività di tale elemento, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie, tra cui la distanza temporale tra la commissione dell’illecito e l’attivazione del procedimento cautelare e l’assenza, nel periodo intercorso, di atti dispositivi o dissipativi del patrimonio del debitore.

Leggi tutto
Responsabilità dei sindaci e limite risarcitorio introdotto dalla riforma dell’art. 2407 c.c.: esclusa la retroattività
La limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci introdotta dalla novella dell’art. 2407 c.c. non ha efficacia retroattiva e non si...

La limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci introdotta dalla novella dell’art. 2407 c.c. non ha efficacia retroattiva e non si applica ai fatti dannosi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. In difetto di una espressa previsione legislativa di retroattività, la disciplina sopravvenuta non può incidere su diritti risarcitori già sorti e perfezionatisi sotto il vigore della normativa precedente, poiché l’applicazione retroattiva determinerebbe una riduzione ex post della tutela risarcitoria spettante per fatti illeciti già verificatisi.

In presenza di polizze di responsabilità civile strutturate secondo il modello “claims made”, la copertura assicurativa opera nei limiti temporali e oggettivi previsti dal contratto e resta esclusa per le richieste di risarcimento relative ad attività o incarichi non ricompresi nella polizza ovvero cessati al momento della stipulazione della stessa, qualora il testo contrattuale preveda espressamente tale limitazione.

Leggi tutto
logo