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Responsabilità dell’amministratore di fatto e di diritto in caso di liquidazione giudiziale della s.r.l.: pagamenti distrattivi e mancanza di contabilità
La totale estraneità rispetto alla gestione amministrativa della s.r.l., dichiarata dall’amministratore di diritto, non rappresenta un’esimente bensì un’aggravante della sua...

La totale estraneità rispetto alla gestione amministrativa della s.r.l., dichiarata dall'amministratore di diritto, non rappresenta un'esimente bensì un'aggravante della sua responsabilità, essendo l'amministratore obbligato per legge alla regolare tenuta della contabilità sociale, alla redazione dei bilanci secondo i principi di chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica sociale, agli adempimenti fiscali e tributari e, in generale, a una gestione improntata a criteri di diligenza e legalità.

I pagamenti effettuati dalla società nel periodo successivo al verificarsi di una causa di scioglimento, interamente non giustificati da registrazioni contabili, vanno qualificati come atti distrattivi in virtù di presunzione derivante dalla mancanza di una corretta tenuta delle registrazioni contabili, che rende impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società. L'amministratore convenuto è onerato, in relazione all'azione sociale di responsabilità, della dimostrazione del proprio esatto adempimento: in assenza di qualsiasi elemento giustificativo offerto, sia in sede di audizione dinanzi al curatore sia nel giudizio, la presunzione di distrazione non è superata.

In presenza dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della mancanza delle scritture contabili, ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentari ai sensi dell'art. 2486, terzo comma, seconda parte, c.c. La fondatezza della domanda relativa a specifiche condotte distrattive, dimostrate attraverso gli estratti conto bancari prodotti in atti, esime tuttavia il giudice da ulteriori accertamenti sul criterio della differenza tra attivo e passivo.

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Natura delle business warranties e portata transtipica dell’art. 1938 c.c.
Le cc.dd. “business warranties”, frequenti nell’ambito di contratti di compravendita di partecipazioni societarie, si sostanziano in una forma atipica di...

Le cc.dd. "business warranties", frequenti nell'ambito di contratti di compravendita di partecipazioni societarie, si sostanziano in una forma atipica di garanzia riconducibile al patto di manleva; tramite tali garanzie, il garante (alienante) si impegna infatti a manlevare il garantito (acquirente) dal verificarsi di eventi negativi per il patrimonio della società oggetto della cessione.

L'art. 1938 c.c., che prevede l'obbligo di indicare un importo massimo garantito nelle fideiussioni aventi ad oggetto obbligazioni future, contiene un principio di ordine pubblico economico (internazionale) avente portata transtipica, valido per tutte le forme di garanzia per obbligazioni future (tra cui le "business warranties" e i patti di manleva).

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Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. e sostituzione della delibera invalida
La sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., originariamente invalida per omessa convocazione di un socio,...

La sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., originariamente invalida per omessa convocazione di un socio, comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù del richiamo espresso effettuato dall’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c. all'art. 2377, comma 8, c.c..

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Azione di responsabilità: onere della prova e criterio della differenza tra i netti patrimoniali
Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci di una società – tanto quando...

Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci di una società - tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali o il curatore fallimentare - deve allegare e provare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore e/o del sindaco.

L'inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori e/o ai sindaci non giustifica di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale deve essere identificata anche l'entità della incidenza risarcitoria.

L'onere di allegare e provare l' "an" e il "quantum" del danno cagionato dagli amministratori e/o dai sindaci non può dirsi superato a seguito delle modifiche intervenute in relazione all'art. 2486 c.c.: il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali costituisce esclusivamente parametro per una liquidazione equitativa del danno, previa dimostrazione dei presupposti del danno medesimo e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 1226 c.c..

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Approvazione del bilancio di esercizio: interesse a impugnare e diritto all’informativa del socio
In materia di società di capitali, l’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio dev’essere valutata alla...

In materia di società di capitali, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio dev’essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico, considerato il diritto del socio di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società.

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Conflitto di interessi dell’amministratore di S.r.l. e annullamento del contratto
In materia di conflitto di interessi dell’amministratore di S.r.l. e di annullamento del contratto da lui stipulato, sussiste un conflitto...

In materia di conflitto di interessi dell'amministratore di S.r.l. e di annullamento del contratto da lui stipulato, sussiste un conflitto di interessi quando l’amministratore persegua una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile da quest’ultimo, per sé medesimo o per conto del terzo, segua, o possa seguire, il danno della società rappresentata. L’esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev’essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori, rispettivamente la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.

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Revoca dell’amministratore di società di capitali: giusta causa, obbligo di preavviso e limiti del risarcimento
Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione...

Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comporta l’invalidità della delibera ma determina solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso: non è inoltre risarcibile l’affidamento che l’amministratore poteva aver riposto sulla stabilità dell’incarico a tempo indeterminato, così come non sono risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell’amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario).

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.: l'indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.

La liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall’incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso ed impone la commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione.

L’assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo, ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti. Si tratta non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata che trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio per il recesso anticipato del rapporto prima della sua scadenza.

Al potere di nomina degli amministratori attribuito all’assemblea dei soci si collega inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l’attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.

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Ripetizione di indebito e compensi agli amministratori: onere della prova e valore delle scritture contabili
In tema di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento...

In tema di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento incombe sull’attore che agisce per la restituzione; tale prova può essere fornita mediante scritture contabili della società, liberamente valutabili dal giudice, ove da esse emerga la corresponsione di somme espressamente imputate a titolo di compensi per la carica di amministratore, in assenza di delibera assembleare prevista dallo statuto sociale. Non rileva, ai fini dell’esclusione dell’indebito, la mera allegazione di un rapporto di lavoro contestuale, se non accompagnata da prova che le somme percepite siano riconducibili a tale rapporto.

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Scioglimento della società per l’impossibilità di funzionamento
Il conflitto insanabile tra soci, dimostrato dalle antitetiche posizioni assunte circa la continuità o meno della società, è aggravato dalla...

Il conflitto insanabile tra soci, dimostrato dalle antitetiche posizioni assunte circa la continuità o meno della società, è aggravato dalla struttura della compagine sociale che vede l'assenza di una maggioranza in grado di deliberare. Se a questo si aggiunge che anche il consiglio di amministrazione, composto nel caso specifico da due soci, deve deliberare all’unanimità, è evidente che la società non ha concrete possibilità di funzionamento nei suoi organi fondamentali. Risulta, pertanto, integrata la causa di scioglimento “per l’impossibilità di funzionamento” prevista dal n. 3) dell’art. 2484, primo comma, c.c.

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Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria è sufficiente il pregiudizio alle ragioni creditorie
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il requisito oggettivo del pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste anche...

Ai fini dell’esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il requisito oggettivo del pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste anche quando l’atto dispositivo renda soltanto più difficile o incerta e non necessariamente impossibile la soddisfazione coattiva del credito. Non è richiesta la sussistenza del danno in atto a carico del creditore (c.d. eventus damni), ma il semplice pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. periculum damni).

Anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro, che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

L’onere di provare l’insussistenza del pregiudizio, per la presenza di adeguate residualità patrimoniali del debitore, grava sul convenuto che la eccepisca.

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Sull’invalidità della delibera di approvazione del bilancio
In tema di impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio, la difformità tra il numero di dipendenti emergente dalla...

In tema di impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio, la difformità tra il numero di dipendenti emergente dalla nota integrativa e quello risultante dalla visura camerale è, notoriamente, una circostanza fisiologica in ragione del fatto che il primo dato include, in genere, alcune tipologie di lavoro dipendente che, invece, non vengono considerate nella visura camerale riportante il mero dato acquisito dall’INPS.

 

La mancata conclusione dell’operazione a normali condizioni di mercato costituisce un requisito essenziale previsto dall’art. 2427, co. 1, n. 22 bis c.c. ai fini dell’inserimento in nota integrativa dell’operazione come realizzata tra parti correlate.

 

L’apposizione a carico della società di spese personali degli amministratori non rileva ai fini della correttezza dell’impugnato bilancio, atteso che essa potrebbe costituire, al più, una questione valutabile ai fini di un’eventuale declaratoria di responsabilità, per mala gestio, degli amministratori infedeli.

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Sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, comma primo, c.c. deve essere interpretata restrittivamente, nel senso di essere applicata soltanto...

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, comma primo, c.c. deve essere interpretata restrittivamente, nel senso di essere applicata soltanto in relazione ai diritti riconducibili all’organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale. Segnatamente, i rapporti sociali soggetti alla prescrizione breve di cui all’art. 2949 c.c. si riferiscono a quei diritti che sorgono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e a quelle situazioni giuridiche determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, va ritenuto certamente incluso nei crediti attinenti al contratto di società il diritto alla ripartizione degli utili in capo ai soci e il corrispondente diritto della società a ripetere quanto indebitamente percepito dal socio a tale titolo, costituendo la ripartizione degli utili la finalità sottesa al contratto di società, secondo la definizione che ne dà l’art. 2247 c.c. Sotto altro rilevante profilo, giova considerare che, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, l’art. 2935 c.c. attribuisce rilievo unicamente alla possibilità giuridica di far valere il diritto, restando, invece, del tutto irrilevanti eventuali impedimenti soggettivi o l’impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto.

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