L'istituto dell'esclusione convenzionale del socio di s.r.l., disciplinato dall'art. 2473 bis c.c., consente all'autonomia statutaria di prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio ulteriori rispetto a quelle sancite dalla legge (come ad esempio quella codificata in tema di socio moroso dall'art. 2466 c.c.). Tale potere dei soci di prevedere nell'atto costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa incontra limiti analoghi a quelli previsti dalle disposizione in tema di società di persone. In particolare, deve ritenersi che l'autonomia statutaria non possa dar vita a fattispecie di esclusione generiche o discrezionali. Infatti, l'art. 2473 bis c.c., sottolineando la necessità che le cause di esclusione siano specifiche in relazione ad una giusta causa, impone che i soci, nel dar vita a fattispecie di esclusione, prendano in considerazione vicende e comportamenti del socio integranti un inadempimento ai propri obblighi ovvero che rendano in qualche modo impossibile la prosecuzione del rapporto sociale.
La clausola di esclusione del socio di s.r.l. che si limiti a riprodurre le previsioni di cui all'art. 2286 c.c. in tema di società di persone è affetta da nullità, dovendo essere specificati nella clausola stessa i presupposti della sua operatività ed in particolare da quali gravi inadempimenti agli obblighi sociali si possa far discendere l'esclusione del socio. La previsione statutaria in forza della quale sia ammessa l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o, in qualsiasi modo, causi discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci risulta priva del requisito della specificità richiesto dall'art. 2473 bis c.c. ed è, pertanto, nulla.
Non è conforme all'impianto tipologico di cui la norma citata è emersione (che postula la deduzione di condotte tali da consentire al socio di evitare tale gravissima "sanzione privata" conoscendo preventivamente, quindi evitandoli i comportanti che potrebbero dar causa allo scioglimento unilaterale "quoad eum" del rapporto sociale) la clausola che non prevede che la condotta del socio suscettiva di far luogo all'esclusione debba svolgersi successivamente all'introduzione della clausola stessa; legittimando invece "contra ius" l'esclusone fondata su comportamenti già in essere, e noti alla compagine sociale, prima dell'introduzione della previsione statutaria e, come tali, per definizione non configurabili quali impeditivi della prosecuzione di un rapporto sociale iniziato nella loro vigenza.
Il venir meno del requisito di onorabilità di uno dei soci non costituisce una giusta causa di esclusione ove tale ipotesi non venga espressamente e chiaramente prevista dal momento della redazione dello statuto ovvero, successivamente, all'atto della sua modifica ma comunque prima che la condotta integrante la giusta causa di esclusione venga poste in essere. Diversamente da quanto disposto nelle società di persone dall'art. 2286 c.c., nella s.r.l. l'esclusione del socio opera solamente: i) nelle ipotesi di legge del socio moroso (art. 2466 c.c.) e ii) nelle specifiche ipotesi statutariamente previste riconducibili a una giusta causa pertanto il venir meno dell'onorabilità di un socio può legittimare la sua esclusione dalla s.r.l. ove ciò non sia previsto ex ante in maniera chiara e circoscritta dall'atto costitutivo e purché integri un'ipotesi di giusta causa di esclusione
La delibera assembleare di modifica della clausola statutaria recante l'indicazione delle cause di esclusione del socio per giusta causa, è da considerarsi nulla, in quanto contrastante con la disciplina legale, di cui all'art. 2473 bis c.c., la quale impone una predeterminazione statutaria delle ipotesi di esclusione che, per essere reputate valide e efficaci, devono potersi ricondurre alla nozione di "giusta causa", essere connotate da specificità ed essere deliberate in momento anteriore al comportamento del socio che le vada ad integrare, sanzionandone l'esclusione della compagine sociale, la stessa, pertanto, è nulla per illeceità dell'oggetto sociale ex art. 2479 ter, comma 3, c.c. In conseguenza della dichiarata nullità della modifica statutaria, stante l'assenza di un fondamento statutario o normativo per una pronuncia di esclusione, in violazione dell'art. 2473 bis c.c., la successiva delibera di esclusione va annullata per violazione di legge ex art. 2377 c.c.
In materia di s.r.l., l'art. 2475, ultimo comma, c.c. riserva espressamente la redazione del progetto di bilancio al consiglio di amministrazione. Dunque, in caso di amministrazione pluripersonale, quel compito gestorio viene attribuito al consiglio di amministrazione nella sua collegialità e non è derogabile.
Ove il progetto di bilancio sia stato redatto e approvato solo dal presidente del consiglio di amministrazione, deve concludersi che il progetto di bilanciosia inesistente, in quanto soltanto apparentemente proveniente dal consiglio di amministrazione, ma in realtà non riferibile all’organo gestorio. Conseguentemente, la delibera assembleare, che abbia approvato quel bilancio, deve essere ritenuta nulla per mancanza dell’oggetto.
Tra i diritti amministrativi spettanti al socio figurano il diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., che presidiano la trasparenza dell'andamento societario. Il diritto di informazione e quello alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., di ricevere notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. Perciò, deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardi degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori. Tale diritto può essere esercitato in qualunque momento; è tanto più necessario nel momento di conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; ha ad oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte intraprese e da intraprendere; può esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.
Benché si sia in presenza di un diritto soggettivo, deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (c.d. abuso del diritto) e che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni di cui il socio non abbia effettivamente necessità al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tale caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni e consultare la documentazione. Parimenti, contrarie e buona fede, risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali, e, in goni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale.
Sotto il profilo processuale il diritto soggettivo del socio non amministratore di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la denunzia introduce un rimedio di volontaria giurisdizione volto al riassetto amministrativo e contabile e presuppone irregolarità imputabili agli organi sociali, attuali e gravi, nonché idonee a determinare un pregiudizio, almeno potenziale, per la società o per le controllate. La sopravvenuta approvazione dei bilanci nelle more del procedimento esclude l’attualità dell’irregolarità fondata sul mancato deposito o approvazione degli stessi e comporta il rigetto del ricorso, ove il pregiudizio denunciato sia allegato in modo generico e non circostanziato.
Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l’approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società.
Affinché un conflitto di interesse sia rilevante ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare occorre che il conflitto, oltre che contestuale alla deliberazione, sia anche concreto, ovvero occorre dare dimostrazione che l’interesse extra-sociale abbia obiettivamente inciso sul perseguimento dell’interesse sociale, al punto da impedire al socio in conflitto di esprimere una valida volontà quale componente dell’organo assembleare, con ciò escludendosi tutte le ipotesi in cui si determini solo una concorrenza di interessi (diretto e indiretto), come tale, di per sé, inidonea a inficiare la libera espressione del voto.
La falsa percezione della realtà o svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o dai documenti di causa non è deducibile con il ricorso per cassazione, essendo tutelato dall’ordinamento con altro mezzo di impugnazione (la revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c.). Con il ricorso per cassazione, l’errore percettivo può essere dedotto solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti.
Il contratto traslativo della quota di partecipazione in una s.r.l. non è soggetto, ai fini della sua validità, agli oneri di forma di cui all'art. 1350 c.c., non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. L'iscrizione nel registro delle imprese dell'accordo traslativo con sottoscrizione autenticata rileva solo ai fini dell'opponibilità della cessione alla società, di modo da consentire al cessionario di esercitare i diritti sociali.
La risoluzione consensuale di un contratto per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà: il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito, ma può emergere anche dalla volontà di non dare ulteriore corso al rapporto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, come risultante da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita.
La decisione che accolga la domanda di restituzione del corrispettivo fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito. La domanda di ripetizione è, infatti, autonoma e distinta rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto la relativa causa petendi va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza sopravvenuta di causa solvendi.
In tema di azione di responsabilità contro l'amministratore, l'accertamento del danno derivante dalla cessione di rami d'azienda asseritamente sottocosto richiede una comparazione omogenea tra le operazioni; pertanto, non è configurabile alcun pregiudizio per la società cedente qualora il maggior prezzo incassato dalla cessionaria in una successiva rivendita sia giustificato da un oggetto contrattuale più ampio, comprensivo di attrezzature tecnologiche aggiuntive e di autorizzazioni amministrative territorialmente estese.
Ai fini della determinazione del corrispettivo pattuito per la cessione di un ramo d'azienda, deve computarsi, oltre alla componente monetaria, anche il valore dei debiti per trattamento di fine rapporto (TFR) accollati dalla società cessionaria in favore dei dipendenti trasferiti.
Il procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. ha natura residuale e funzione ripristinatoria della regolarità gestoria; pertanto, esso è inammissibile qualora le irregolarità denunciate consistano in singoli atti autonomamente impugnabili o in condotte i cui effetti possono essere rimossi attraverso gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.
Ai fini del controllo giudiziario, rilevano esclusivamente le gravi irregolarità idonee a determinare un pericolo di danno per il patrimonio della società o delle sue controllate, restando invece irrilevanti le condotte che arrecano un pregiudizio diretto esclusivamente ai singoli soci o a terzi.
In virtù della business judgment rule, il sindacato giudiziale non può investire il merito delle scelte gestorie, salvo che queste risultino palesemente irragionevoli, negligenti o compiute in conflitto di interessi in pregiudizio della società.
L'esistenza di adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. deve essere valutata considerando l'effettiva operatività di un organigramma aziendale e la presenza di presidi specifici, quali la nomina tempestiva di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'adozione dei documenti di valutazione dei rischi, che dimostrino l'attenzione dell'organo amministrativo per l'incolumità dei lavoratori e la continuità aziendale.
In una società a ristretta base partecipativa e a conduzione familiare, la gestione operativa affidata di fatto a un familiare dell'amministratore non costituisce di per sé grave irregolarità gestoria, specialmente qualora l'impresa presenti risultati economici e patrimoniali in costante crescita.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., cumula in sé le azioni previste dagli articoli 2393 (azione sociale) e 2394 c.c. (azione dei creditori sociali), mantenendo la loro natura giuridica e presupposti distinti. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale fa presumere l'esercizio congiunto di entrambe le azioni.
Per l'azione sociale la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, mentre per l'azione dei creditori il dies a quo decorre dall'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza con la dichiarazione di fallimento, ma tale termine può essere anticipato se lo stato di incapacità patrimoniale è reso pubblico in un momento anteriore.
La responsabilità degli amministratori per la violazione dell'obbligo di gestione meramente conservativa del patrimonio sociale, sorto al verificarsi di una causa di scioglimento, come la perdita del capitale al di sotto del minimo legale, presuppone la prova del compimento di atti non conservativi e del nesso causale tra tale condotta e il danno, quantificabile secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Per i sindaci non trova applicazione la causa di sospensione della prescrizione prevista per gli amministratori ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c., trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.
La responsabilità solidale dei sindaci per omessa vigilanza (art. 2407 c.c.) sussiste qualora, attraverso un giudizio controfattuale, si accerti che il loro tempestivo intervento, tramite i poteri di controllo e reazione loro conferiti, avrebbe ragionevolmente impedito o attenuato il danno prodotto dalla mala gestio degli amministratori.
Nella s.r.l., la disciplina dell'autonomia statutaria sulla legittimazione a convocare l'assemblea è pienamente conforme ai principi della riforma del 2003, che ha differenziato fortemente la s.r.l. dalla s.p.a. valorizzando i profili personalistici, purché non si concretizzi in una disciplina idonea a paralizzare i diritti del socio di maggioranza in caso di inerzia ostruzionistica dell'organo amministrativo. La clausola statutaria che riserva al socio il potere di convocazione solo in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo è pertanto valida; di conseguenza, la convocazione dell'assemblea da parte del socio è illegittima qualora il consiglio di amministrazione, lungi dall'essere inattivo o ostruzionistico, si sia limitato a differire di sole due settimane la propria seduta per consentire ai consiglieri interessati dalla revoca di essere previamente informati delle contestazioni loro rivolte: tale comportamento non integra una colpevole inerzia dell'organo amministrativo.
La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare; il vizio che eventualmente inficia la convocazione rappresenta pertanto una causa di annullamento. La carenza di legittimazione dell'autore della convocazione, pur non essendo di gravità tale da giustificare la nullità della delibera assembleare (quale dovrebbe configurarsi nell'ipotesi di omessa convocazione di un socio), integra un vizio idoneo a giustificare la sanzione meno radicale dell'annullabilità.
L’omessa predisposizione dei bilanci, il mancato deposito presso il Registro delle imprese, la mancata informativa al socio ex art. 2476, co. 2, c.c. e l’inerzia nel richiedere il versamento dei decimi ancora dovuti costituiscono gravi irregolarità tali da giustificare la revoca cautelare degli amministratori. È irrilevante, ai fini dell’esclusione della responsabilità, la dedotta interferenza di un amministratore di fatto, poiché gli amministratori formali restano titolari degli obblighi di vigilanza e gestione.
Integra “grave irregolarità” rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c. la mancata predisposizione del progetto di bilancio e la mancata convocazione dell’assemblea nei termini di legge e di statuto, specie se accompagnate da un sistematico silenzio verso le richieste del socio e del curatore speciale e da ulteriori condotte omissive suscettibili di cagionare pregiudizio al patrimonio sociale (revoca immotivata di strumenti di pagamento, interruzione dei rapporti con fornitori, mancato riscontro ai clienti). Il periculum in mora sussiste quando la perdurante opacità gestionale impedisce al socio – ancor più se di maggioranza – di esercitare i propri diritti di controllo e quando l’inerzia dell’amministratore espone l’impresa a rischi economici concreti, indipendentemente dalla prova di un danno già verificatosi.