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Responsabilità dei liquidatori per violazione della par condicio creditorum rispetto a credito litigioso
Fermo restando l’obbligo dei liquidatori di dare conto negli atti liquidatori dell’esistenza di un contenzioso pendente tra la società poi...

Fermo restando l’obbligo dei liquidatori di dare conto negli atti liquidatori dell’esistenza di un contenzioso pendente tra la società poi cancellata e l’attrice, la responsabilità dei liquidatori per violazione della par condicio creditorum è da escludersi per mancanza dei presupposti oggettivo e soggettivo qualora il credito vantato dall’attrice non fosse stato certo, liquido ed esigibile al momento della chiusura della liquidazione della società, quindi non fosse, in quel momento, prioritario sugli altri crediti vantati contro la società liquidata, anche tenuto conto delle valutazioni sommarie avvenute in pendenza del giudizio, prima della redazione del bilancio finale di liquidazione, e a prescindere dalle risultanze della CTU espletata in tale giudizio (nel caso di specie, in sede cautelare, il fumus della pretesa risarcitoria per vizi della cosa era stato ritenuto insussistente).

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato.

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Clausola compromissoria: competenza giurisdizionale e territoriale
La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in...

La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in quanto trattasi di una convenzione negoziale tra le parti che con il dato testuale hanno manifestato la propria volontà e la reciproca intenzione.

In una controversia tra soci e la società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 c.p.c. e 42 c.c. sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si svolge concretamente l’attività operativa della società in luogo della sede legale risultante dal registro delle imprese.

 

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Fattispecie e prova dell’attività di direzione e coordinamento
L’attività di direzione e coordinamento costituisce un’attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esprime principalmente come influenza dominante sulle scelte...

L’attività di direzione e coordinamento costituisce un’attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esprime principalmente come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono i naturali referenti e destinatari; perciò per "attività di direzione e coordinamento" deve intendersi l’esercizio in concreto di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali; si tratta dell’espressione di un potere di ingerenza che si esplica attraverso un flusso costante di istruzioni impartite alla società eterodiretta che si traspongono in decisioni dei suoi organi. L’attività di "coordinamento" realizza un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva, estesa all’insieme delle società, mentre l’attività di "direzione" individua una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali.

L'attività direttiva rilevante ai fini dell’applicazione sia dell’art. 2497 c.c. sia dell’art. 2497-bis c.c. è quella che interferisce con la gestione dell’impresa e si ingerisce in essa l’attività in questione, e la responsabilità che dal suo esercizio abusivo può prescindere dall’esistenza di un controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., realizzandosi attraverso l’esercizio effettivo del potere di una società di dirigere e coordinare altre società secondo un progetto unitario.

Ai fini della configurabilità dell’esercizio di attività da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. il ricorso alla presunzione ex art. 2497-sexies c.c. non soddisfa pienamente l’onere probatorio, essendo necessario, per colui che agisce ex art. 2497 c.c., allegare gli elementi costitutivi dell’abuso dell’attività da direzione e coordinamento dovendo provare l’esercizio in fatto dell’eterodirezione con riguardo alle operazioni gestorie contestate.

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Cessione di azienda e debiti dell’azienda ceduta non iscritti a bilancio
Il soggetto verso il quale un terzo fa valere un credito solidale dal lato passivo, sia pure assoggettato ad accertamento...

Il soggetto verso il quale un terzo fa valere un credito solidale dal lato passivo, sia pure assoggettato ad accertamento giudiziale, è tenuto a condotta di buona fede rispetto al creditore (che può agire in vario modo per assicurarsi la soddisfazione sul suo patrimonio) ed è anche tenuto a condotta di buona fede rispetto ai condebitori solidali. Se è una società, ha anche il dovere, ricorrendo i presupposti di legge, di iscrivere in contabilità e nei bilanci adeguato fondo rischi a fronte della pretesa del terzo creditore comune. Infatti, il presupposto per una iscrizione a fondo rischi in ragione di un eventuale contenzioso sorge  alla data di introduzione della lite e non già alla diversa e successiva data del deposito della relazione del CTU che tragga conclusioni in senso avverso alla posizione della società.

L'art. 2560 stabilisce la regola per cui l'acquirente di una azienda risponde verso il creditore in solido con il cedente, per i debiti dell'azienda ceduta. Tale regola è dettata dalla considerazione per la quale il cedente si spoglia a vantaggio dell'acquirente, proprio del compendio produttivo tramite il quale altrimenti trarrebbe gli introiti necessari a soddisfare il proprio creditore; e pertanto è inderogabile dalle parti. A tutela dell'affidamento dell'acquirente sta poi il presidio di cui al comma 2 ultima parte dell'articolo, che limita la sua responsabilità verso i creditori per fatti aziendali preesistenti ai debiti risultanti dalle scritture contabili. Si tratta di una regola aggiuntiva a tutela dell'acquirente di buona fede.

L'art. 2476, comma 7, c.c. può essere invocato qualora si prospetti nei confronti dell'organo gestorio  di una società la commissione di fatti intenzionalmente lesivi suscettibili di cagionare danni direttamente al terzo. Tale fattispecie non richiede che la condotta degli amministratori costituisca illecito dannoso per il patrimonio della società. La diversa ipotesi dell'art. 2394 c.c. richiede invece che l'atto rimproverato agli amministratori sia gestionalmente scorretto e che abbia arrecato danno alla società cosicché la vittima, creditrice della società, ne abbia danno riflesso per non potersi soddisfare sul patrimonio di questa.

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I principi di riferimento per la redazione del bilancio
Le regole sulla formazione del bilancio sono previste agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, contenenti i principi di...

Le regole sulla formazione del bilancio sono previste agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, contenenti i principi di carattere generale; per quanto non espressamente disposto dalla disciplina codicistica, poi, sopperiscono i Principi Contabili emanati dalla Fondazione OIC (Organismo Italiano di Contabilità), che, ai sensi dell’art. 20 del D.L. 91 del 24.06.2014 (convertito con L. n. 116 del 11-08.2014), costituiscono gli standard di riferimento per la redazione dei bilanci redatti in base alle disposizioni del Codice Civile.

A completamento della disciplina codicistica sui crediti è inoltre dedicato il principio contabile OIC 15, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Secondo quanto riportato nel suddetto principio contabile, i crediti rappresentano “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.

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Comproprietà di una partecipazione sociale e curatore speciale
In tema di comproprietà di una partecipazione sociale, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva dei singoli comproprietari a far...

In tema di comproprietà di una partecipazione sociale, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva dei singoli comproprietari a far valere, uti singuli, i diritti derivanti dalla partecipazione nonché l’esercizio delle azioni giudiziali dirette alla tutela della partecipazione medesima, atteso che l'art. 2347, comma 1, c.c., nel considerare la ipotesi di azione in comproprietà, ha previsto che l'esercizio dei diritti dei contitolari sia compiuto da un rappresentante comune.  Al fine di evitare che la mancata nomina elettiva, per contrasti all'interno della comproprietà, possa impedire quell'esercizio, la norma da ultimo citata ha stabilito che la nomina possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria, così coprendo un vuoto normativo sul punto e ad un tempo confermando la obbligatorietà dell'esercizio unitario dei diritti attraverso la rappresentanza comune.

In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. e altre azioni giudiziarie, competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale. In questa prospettiva deve essere letto, inoltre, l’art. 2468, comma 5, c.c., il quale contempla una ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l’insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Il riconoscimento e la liquidazione del compenso a favore del curatore speciale, nominato ex art. 78 c.p.c., riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è stato conferito l’incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione non compete al giudice della procedura in relazione alla quale una delle parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale, poiché non trova applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità.

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Cancellazione dal registro delle imprese e presunzione di estinzione della società
La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese porta a presumere che l’ente sia estinto. Tale presunzione...

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese porta a presumere che l'ente sia estinto. Tale presunzione è vincibile dando prova che la società ha continuato ad operare mentre la persistenza di rapporti giuridici attivi e/o passivi non è idonea a superare la presunzione di estinzione dell'ente, tanto più che l'effetto estintivo dell'ente comporta il trasferimento in capo ai soci dei rapporti ancora esistenti.

Il potere di controllo di regolarità formale e qualificatorio dell'atto è esercitato correttamente dal Conservatore del registro delle imprese che abbia iscritto la cancellazione della società in nome collettivo senza liquidazione sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del socio superstite con la quale certificava la mancanza di un residuo attivo e passivo che non lasciava spazio per una fase di liquidazione (nel caso di specie il Giudice del Registro ha respinto il ricorso contro la cancellazione della cancellazione di una società di persone richiesto sulla base di un preteso errore materiale per la mancata liquidazione dell'attivo della società).

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Natura della cauzione ex art. 2445 c.c. e tutela del creditore danneggiato dalla fusione
La cauzione imposta ai sensi dell’art. 2445 c.c. (richiamato dall’art. 2503 c.c.) ha un carattere lato sensu cautelare e strumentale,...

La cauzione imposta ai sensi dell’art. 2445 c.c. (richiamato dall’art. 2503 c.c.) ha un carattere lato sensu cautelare e strumentale, poiché è finalizzata a garantire il creditore dai danni che la fusione può provocargli, ma non rappresenta l’oggetto di un diritto al mantenimento che il creditore stesso può esercitare nei confronti delle società che l’hanno posta in essere.

La responsabilità da fusione, che fonda il diritto al risarcimento ex art. 2504-quater c.c., non genera un obbligo di adempimento in luogo della società incorporata (nell’ipotesi che questa fosse debitrice), ma solo un obbligo di riparazione di quei danni direttamente provocati dalla fusione stessa, ossia limitato alla perdita di quella parte del credito divenuta irrealizzabile proprio a causa della incorporazione: è quindi necessario che il credito prima dell’operazione denunciata potesse essere soddisfatto, almeno in una determinata misura, e che dopo l’operazione non lo sia più, o lo sia in misura inferiore.

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Violazione del principio di chiarezza e rilevabilità d’ufficio dei motivi di nullità della delibera di approvazione del bilancio
Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite...

Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, i quali, dunque, pur essendo tratti dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, integrano precetti giuridicamente cogenti, alla cui violazione conseguono l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato; e ciò non soltanto laddove la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione sulla gestione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge impone siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte, dacché il principio di chiarezza, nella disciplina legale del bilancio di società, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non soltanto la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

E’ irrilevante - ai fini dell’illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il medesimo metodo di redazione del bilancio denunciato come contrario ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza sia stato adottato in passato con l’acquiescenza, con il consenso o, sinanco, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio; né giova, in senso contrario, invocare il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta soltanto il divieto di adozione di metodi di rilevazione diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

Il giudice, ove investito da un’azione di nullità di una delibera, ha (come previsto dall’art. 2379, comma 2, c.c., estensibile in via analogica anche alle impugnative di delibere di Srl) il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità della delibera impugnata, anche in difetto di un’espressa deduzione di parte, per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e (artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c.), previa provocazione del contraddittorio tra le parti sulla diversa causa di nullità rilevata dal giudice, e di dichiarare (anche in appello), in dispositivo, la nullità della delibera stessa.

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Sequestro conservativo e concezione del periculum
Ai fini della valutazione del requisito del periculum per la concessione di un sequestro conservativo deve preferirsi la c.d. concezione “dinamica”...

Ai fini della valutazione del requisito del periculum per la concessione di un sequestro conservativo deve preferirsi la c.d. concezione “dinamica” per cui il predetto requisito risulterebbe integrato non già al cospetto di una situazione di incapienza patrimoniale preesistente o coeva all’insorgenza della posizione debitoria da tutelare, bensì soltanto al cospetto di un deterioramento dovuto ad atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (diversamente integrandosi il presupposto del periculum in senso soggettivo), quali, ad esempio, iniziative in executivis da parte di ulteriori creditori avviate o minacciate nell’arco temporale intercorrente tra l’assunzione dell’obbligazione per cui è chiesta tutela e la stessa proposizione della domanda cautelare.

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I presupposti del sequestro giudiziale sulla quota
Osta alla concessione del sequestro giudiziale della quota di una società a responsabilità limitata la mancata prova dell’attivazione della clausola...

Osta alla concessione del sequestro giudiziale della quota di una società a responsabilità limitata la mancata prova dell'attivazione della clausola risolutiva espressa contenuta nel relativo contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, in quanto tale omissione determina il mancato sorgere dell'obbligo dell'acquirente di restituire la quota compravenduta e, più in generale, sottende l'assenza di alcuna controversia circa la proprietà della suddetta quota.

Ai fini del sequestro giudiziale della quota, sussiste il requisito del periculum qualora (i) la quota corra il rischio di alterazione, distruzione, deterioramento; (ii) vi sia una cattiva gestione del bene da parte del possessore e/o detentore; (iii) si prospetti un pregiudizio tale da compromettere l'esercizio del diritto che sarà accertato al termine della controversia. Contribuisce a escludere il pregiudizio di cui al romanino (iii) la circostanza per cui la quota potenzialmente soggetta a sequestro rappresenti una partecipazione di minoranza che, come tale, non ostacola l'adozione delle delibere assembleari funzionali allo svolgimento delle attività sociali.

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