Il sequestro conservativo di cui all’art. 671 cpc è strumento predisposto a garanzia di crediti pecuniari attuali, ovverosia non ipotetici ed eventuali, tanto da risultare strumentale solo ad azioni di merito aventi ad oggetto domande di condanna al pagamento di somme di danaro, non essendo infatti ammissibile se finalizzato ad una domanda di mero accertamento.
La mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non è fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, in quanto tale condotta non causa un danno patrimoniale alla società, avendo invero il bilancio solo la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la fotografia del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento.
Il socio di società cooperativa, il quale abbia correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie (secondo quanto previsto dall’art. 2532 c.c), ha interesse in caso di condotta omissiva dell’organo amministrativo ad ottenere una pronuncia del giudice che accerti la legittimità del recesso alla data in cui questo è stato comunicato alla società. Questo perché il silenzio dell’organo amministrativo non ha valore di assenso alla manifestata volontà di recedere. Il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio.
Il recesso convenzionale, oggi disciplinato all’art. 2532 c.c., in quanto previsto dall’atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o approvazione del consiglio di amministrazione. Tali clausole volte a garantire il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che, tuttavia, non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in rifiuto di provvedere o in diniego assoluto ed immotivato all’approvazione, i quali oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell’esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio ai sensi dell’art. 2437, comma 3, c.c. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione opera come condizione di efficacia
É legittima la delibera di esclusione del socio di società cooperativa che non ottemperi a statuto, regolamenti o deliberazioni della cooperativa, che non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte verso la società, o che si renda moroso in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti alla medesima.
In tema di sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c., sussiste il periculum in mora laddove la perdita si presenti anche solo come eventuale, potendosi esso concretare sia in situazioni di carattere soggettivo che in situazioni di carattere oggettivo che facciano fondatamente temere che, nel lasso di tempo intercorrente fra la proposizione dell’azione e l’inizio dell’esecuzione, possa intervenire una diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia generica che il creditore vanta sul patrimonio del debitore.
In tema di periculum in mora, valgono a provare tale requisito la presenza di atti distrattivi, di ipoteche volontarie e di atti di pignoramento.
La denunzia ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità è ammessa a tutela della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati disponibili, poiché non sono diversi da quelli oggetto delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, che possono essere rinunciate o transate con le maggioranze di legge.
Nel caso in cui le dichiarazioni di rinuncia agli atti dei soci denuncianti vengano accettate da tutti gli altri soci o comunque dai soci che rappresentano la maggioranza richiesta dalla legge per la rinuncia all’azione di responsabilità (o dal curatore speciale della società previa delibera dell’assemblea sociale, se non vi sono soci costituiti nel procedimento o se i soci costituiti non integrano, insieme ai denuncianti, la maggioranza necessaria) non vi è motivo di negare effetto alla volontà delle parti di estinguere il procedimento.
L’ispettore previsto dall’art 2409 c.c., da qualificarsi come ausiliario del giudice, svolge un’attività sostanzialmente istruttoria, la cui unica finalità è quella di consentire al tribunale di verificare la sussistenza delle irregolarità denunciate e di adottare i provvedimenti opportuni.
Il compenso dell’ispettore va sempre posto a carico dei denuncianti, salvi gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, e va liquidato con separato decreto secondo i criteri di cui al D.M. 30.05.2002 e non secondo la tariffa professionale.
Sussiste la causa di scioglimento di una s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell'assemblea ex art. 2484, co. 1, n. 3 c.c., qualora si manifesti una totale inerzia dell’organo assembleare. Tale inerzia può essere comprovata non solo dalla sistematica diserzione delle assemblee convocate ma anche dalla mancata costituzione dei soci nel procedimento giudiziale promosso per l'accertamento della causa di scioglimento.
In un simile contesto di paralisi decisionale, l'amministratore unico è legittimato a proporre istanza al tribunale affinché accerti la causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2485, co. 2, c.c.
Per ragioni di economia processuale, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso camerale volto a ottenere sia la dichiarazione di scioglimento della società sia la contestuale nomina giudiziale del liquidatore, in quanto l'intervento surrogatorio del tribunale per la nomina del liquidatore, previsto dall'art. 2487, co. 2, c.c., è giustificato non solo in caso di omessa convocazione da parte dell'organo amministrativo, ma anche qualora l'assemblea, sebbene regolarmente convocata, non si costituisca o non deliberi, rendendo così ragionevole che la stessa non sia in grado di provvedere alla nomina.
Il ricorso cautelare notificato quando la società resistente risulta ormai cancellata dal registro delle imprese determina la mancata costituzione del rapporto processuale con conseguente improcedibilità del giudizio. Il rapporto processuale invalidamente costituito è improcedibile e per rimediare non può farsi luogo né alla rinnovazione della vocatio in ius né all’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio della società estinte
Il sequestro giudiziario può essere concesso nell’ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, alla luce di un’interpretazione estensiva del termine “possesso” contenuto all’articolo 670 c.p.c., ricomprendendone anche l’accezione di “detenzione”.
Di conseguenza, legittimati a chiedere il sequestro giudiziario non sono soltanto i titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali relativi a beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o sul possesso può sussistere anche quando si tratti di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.
A tal proposito è opportuno rimarcare la funzione conservativa della misura cautelare in commento, la quale è volta a garantire la fruttuosità dell'azione di merito instaurata e sotto tale profilo, quindi, può sussistere il nesso di strumentalità tra il sequestro giudiziario delle quote sociali e l’azione di merito volta al trasferimento coattivo delle stesse, sicché si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ex art. 670 c.p.c., non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, nonché il potere del giudice di realizzare l’effetto traslativo con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.
La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. non è uno strumento che può essere utilizzato per l'accertamento di specifiche responsabilità individuali o comunque per risolvere motivi di controversia tra le parti contrapposte, ma piuttosto, propriamente ed esclusivamente, è diretto ad affrontare problemi attuali di gestione suscettibili di arrecare danno alla società interessata; di conseguenza, deve essere in radice esclusa ogni possibilità di ricorso a tale procedimento in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso. Inoltre, le irregolarità di gestione che possono costituire presupposto di un intervento dell'autorità giudiziaria in funzione di ripristino devono non solo arrecare danno alla società, ma anche essere gravi e attuali in quanto oggettivamente attengano a comportamenti che differiscono in modo rimarchevole da quelli che gli amministratori avrebbero dovuto tenere e siano suscettibili di eliminazione a seguito dell'intervento del tribunale.
La delibera adottata dall'assemblea di una società a partecipazione pubblica che determina il compenso dell'amministratore unico in misura eccedente il limite fissato dell'art. 1, comma 725 della L. 296/2006 è radicalmente nulla e assolutamente inefficace nei confronti della società poiché il criterio di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica, dal quale non può esimersi la determinazione del compenso degli amministratori di una società in mano pubblica, conduce all'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti. Conseguentemente, la delibera adottata in violazione dei criteri di spesa pubblica, inderogabili da parte delle amministrazioni locali e come tale sempre opponibile da parte della società, non necessita di apposita impugnazione tesa a farne accertare la nullità e legittima pertanto l'esperimento da parte della società dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'amministratore.
I rimedi restitutori quali l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non nel termine più breve delle azioni di risarcimento; tale termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data dei singoli pagamenti mensili degli emolumenti effettuati in favore dell'amministratore unico.
Qualora siano eccepiti, al contempo, il difetto di giurisdizione e quello di competenza del giudice adito, la decisione di tale seconda questione assume carattere preliminare posto che ogni pronuncia, compresa quella sulla giurisdizione, presuppone un giudice competente sotto il profilo interno.
Non è competente la Sezione Specializzata in materia di impresa nell'ipotesi di controversia che trae origine da un negozio avente ad oggetto la partecipazione in una società straniera estranea ai tipi sociali richiamati dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 168/2003.