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Competenza arbitrale: eccezione di compromesso, decadenze ed effetti processuali
L’eccezione di compromesso ha natura processuale e integra una questione di competenza; ai sensi degli artt. 38 e 819ter c.p.c....

L’eccezione di compromesso ha natura processuale e integra una questione di competenza; ai sensi degli artt. 38 e 819ter c.p.c. deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, restando altrimenti esclusa la competenza arbitrale con riguardo alla controversia decisa in giudizio.

La competenza arbitrale, fondandosi sulla volontà delle parti, non è assimilabile alla competenza funzionale e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 38, co. 3, c.p.c., essendo consentito alle parti, con condotte processuali convergenti, escluderla mediante instaurazione del giudizio ordinario e mancata proposizione dell’eccezione.

In applicazione dell’art. 819ter, co. 2, c.p.c. – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 223/2013) – è applicabile la translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo, tanto quando il giudice ordinario declini la competenza in favore degli arbitri quanto nell’ipotesi inversa.

La regola di cui all’art. 38, co. 2, c.p.c., relativa all’adesione all’indicazione del giudice territorialmente competente, non risulta applicabile all’eccezione di competenza arbitrale. Ne consegue che il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali limiti alla compromettibilità in arbitri della controversia, anche rilevabili d’ufficio.

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri “qualunque controversia” tra società e amministratori, relativa a rapporti riferibili alla vita sociale, ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all’amministratore unico, ove inerenti al rapporto sociale e a diritti disponibili.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove sia accolta l’eccezione di compromesso e dichiarata la competenza arbitrale, la decisione deve essere assunta con sentenza, e non con ordinanza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del decreto per ragioni di rito (quale la declaratoria di competenza arbitrale) comporta la soccombenza dell’opposto, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia. L’eventuale adesione dell’opposto all’exceptio compromissi rileva, al più, ai fini della quantificazione delle spese, ma non incide sull’an della soccombenza.

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Nomina del curatore speciale: competenza del giudice del processo pendente; in arbitrato, del collegio arbitrale
In tema di nomina del curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c., qualora l’esigenza della nomina sorga nel corso...

In tema di nomina del curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c., qualora l’esigenza della nomina sorga nel corso di un giudizio già pendente, la relativa istanza deve essere proposta al giudice davanti al quale il giudizio pende e non al Presidente dell’Ufficio Giudiziario.

L’art. 80 c.p.c. deve, infatti, essere interpretato nel senso che il potere del Presidente dell’Ufficio Giudiziario è circoscritto all’ipotesi in cui la causa sia ancora “da proporre” e non anche a quella in cui il giudizio sia già instaurato.

Ne consegue che, qualora il giudizio penda innanzi a un collegio arbitrale, la competenza a provvedere sulla nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. spetta agli arbitri, trattandosi di questione attinente alla regolarità del contraddittorio.

La mancata nomina del curatore speciale in presenza di un conflitto di interessi integra un vizio del rapporto processuale idoneo a determinare la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione.

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Rendiconti e destinazione degli utili a riserva
La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col...

La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col ‘patto contrario’, di cui all’art. 2262 c.c., in mancanza del quale gli utili, nelle società di persone, devono essere distribuiti agli stessi.

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Rendiconti e destinazione degli utili a riserva
La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col...

La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col ‘patto contrario', di cui all’art. 2262 c.c., in mancanza del quale gli utili, nelle società di persone, devono essere distribuiti agli stessi.

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Controllo notarile sulle delibere di modifica dello statuto: limiti del sindacato preventivo e principio di annualità dell’esercizio sociale
Il controllo notarile di legalità delle deliberazioni di modifica dello statuto ex art. 2436 cod. civ. si sostanzia in un’analisi...

Il controllo notarile di legalità delle deliberazioni di modifica dello statuto ex art. 2436 cod. civ. si sostanzia in un’analisi di carattere rigorosamente documentale, volta a verificare la conformità della deliberazione assembleare alle caratteristiche tipologiche previste dalla disciplina di legge. Rientrano nel perimetro di controllo preventivo demandato al notaio non soltanto i profili contenutistici della delibera, ma altresì la regolarità del procedimento formativo della stessa (con la precisazione che la verifica notarile non può fermarsi a rilevare i vizi che determinano la nullità della deliberazione, ma deve accertare anche l’eventuale violazione di norme poste a tutela del solo interesse dei soci).

Il notaio è tenuto a rifiutare l’iscrizione nel registro delle imprese di una deliberazione che non risulti aderente al modello tipologico previsto dall’ordinamento, ogniqualvolta tale difformità emerga in modo chiaro sul piano documentale. Egli deve, invece, procedere all’iscrizione in tutte le ipotesi in cui il vizio – sia esso sostanziale o procedimentale – non risulti nei termini sopra indicati e richieda, per essere accertato, un’indagine destinata a tradursi in un giudizio di merito. In tali evenienze, infatti, il legislatore demanda la decisione al giudice attraverso l’impugnazione dell’atto che si assume viziato, proposta successivamente alla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Fermo restando che sono invalide le clausole statutarie che, in via generale, prevedono esercizi sociali di durata diversa dall’anno, è pacifico che il principio dell’annualità dell’esercizio sociale - e il correlato obbligo di redigere il bilancio su base annuale - debba essere contemperato, da un lato, con il diritto della società di determinare liberamente la data di inizio dell’esercizio (che non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza) e, dall’altro, con la facoltà della società stessa di variare successivamente tale data mediante apposita modifica statutaria.

L’esercizio straordinario di passaggio può assumere durata sia infra-annuale sia ultrannuale, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto. In particolare, il ricorso a un esercizio ultrannuale risulta giustificato qualora il periodo infra-annuale di transizione non sia idoneo a fornire una rappresentazione significativa e attendibile della gestione sociale (nel caso di specie, è stata ritenuta corretta la previsione, in sede di prima applicazione della modifica statutaria, di un esercizio della durata di quindici mesi, mentre un esercizio limitato a soli tre mesi è stato considerato scarsamente significativo ai fini della rappresentazione dei risultati conseguiti, anche in ragione della marcata stagionalità dell’attività svolta dalla società, operante nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento).

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Opposizione a decreto ingiuntivo e mora ex re delle obbligazioni pecuniarie
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – il quale, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – il quale, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.

Nelle obbligazioni pecuniarie la mora del debitore si verifica senza bisogno di intimazione (c.d. ‘mora ex re’) alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, a norma dell’art. 1219, comma secondo, n. 3 c.c. In tema di obbligazione pecuniaria, agli effetti della mora ex re, la liquidità dell'obbligazione ricorre quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum

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Utile per inutile non vitiaur – L’acquiescenza parziale nell’impugnazione delle delibere
Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o...

Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o comunque leso nelle sue facoltà procedimentali, ben può prestare acquiescenza a una delibera, che dunque diviene non più aggredibile. Deve ritenersi che – qualsiasi sia il vizio invocato – tale facoltà possa essere esercitata anche in via parziale così prestando acquiescenza (a sua volta parziale) alla parte di deliberazione non impugnata. [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto ammissibile limitare la portate ablativa dell’impugnazione di una delibera di trasformazione di s.n.c. in S.r.l. alle sole operazioni riguardanti il capitale sociale lasciando impregiudicata la trasformazione, nonostante mancassero la maggioranza prevista ex articolo 2500 ter c.c. e la convocazione dell'interezza della compagine sociale.]

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Affitto d’azienda, poteri dell’amministratore e azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra,...

In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2479, co. II, n. 5, c.c., ove non sia dimostrato che l’operazione abbia determinato la cessazione dell’attività operativa della società e uno stabile mutamento del rischio d’impresa. Grava sulla società che invoca la nullità del contratto di affitto d’azienda l’onere di allegare e provare che l’operazione abbia comportato l’effettivo svuotamento dell’attività sociale e la trasformazione della società in mera percettrice di canoni, non essendo sufficiente il solo dato formale dell’avvenuto affitto dell’azienda.

L’affitto dell’azienda, in difetto di prova della cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, costituisce atto di gestione rientrante nei poteri dell’amministratore e non determina, di per sé, una modifica dell’oggetto sociale.

Nelle società a responsabilità limitata, agli amministratori è attribuito un generale potere di rappresentanza ex art. 2475 bis c.c., con la conseguenza che le limitazioni ai poteri rappresentativi risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, ancorché pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che sia dimostrato che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata presuppone una deliberazione assembleare che ne autorizzi l’esercizio, la cui esistenza e specificità devono essere verificate anche d’ufficio dal giudice, attenendo alla legittimazione processuale della società attrice.

In caso di esercizio di azione ex art. 2476 c.c., incombe sulla società attrice l’onere di allegare e provare le condotte asseritamente illecite dell’amministratore, il danno concretamente subito e il nesso causale, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire a carenze allegatorie o probatorie.

Non integra condotta distrattiva, ai fini della responsabilità dell’amministratore, il sostenimento di spese riconducibili all’attività sociale, ove la società attrice non alleghi e provi il carattere personale o ingiustificato degli esborsi né il loro effettivo addebito alla società.

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Difetto di legittimazione del socio non iscritto nel registro imprese
Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l’esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l’iscrizione...

Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l'esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l'iscrizione del Registro delle imprese, sicché, in mancanza di tale iscrizione, il soggetto che si assume socio non è legittimato a impugnare le delibere assembleari né a far valere l'invalidità degli atti societari per mancata partecipazione al procedimento decisionale.

L'eventuale accertamento postumo della qualità di socio di chi non abbia partecipato all'approvazione di determinate delibere assembleari non può operare con effetto retroattivo in ordine alla legittimazione a partecipare alla adozione delle delibere impugnate, né può comportare in alcun caso l'invalidità.

Le delibere assembleari eventualmente assunte con il voto determinante di soci in conflitto di interesse sono valide, salva la possibilità di impugnare dette delibere, entro un termine perentorio, nel caso siano idonee a recare un danno alla società.

L'iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di trasformazione societaria preclude in modo assoluto la declaratoria di invalidità della trasformazione stessa, anche in presenza di vizi procedimentali o sostanziali, restando salva esclusivamente l’azione risarcitoria o l’esercizio del diritto di recesso.

Il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto. Pertanto, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio a cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile.

Nella società a responsabilità limitata, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la documentazione sociale, ma non hanno diritto al rendiconto della gestione, la cui funzione è assolta dall’approvazione del bilancio.

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Revoca cautelare dell’amministratore e condizione di nomina di un curatore speciale
Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di...

Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di statuto che si traducono in irregolarità nella gestione siano litisconsorti necessari sia l’amministratore che dovrebbe essere revocato sia la società e, in caso di conflitto di interessi tra amministratore e società, dovrebbe essere nominato un curatore speciale ex art. 80 c.p.c. alla società. Tuttavia, ove la domanda cautelare di revoca risulti già a prima vista non meritevole di accoglimento, difettando il necessario presupposto costituito da una situazione di pericolo imminente ed irreparabile, la nomina di un curatore speciale risulta superflua.

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Prevalenza della volontà statutaria nella scelta tra organo di controllo e revisore ex art. 2477 c.c.
Nel caso in cui lo statuto di una s.r.l., dopo la previsione dell’alternativa tra nomina del collegio sindacale o del...

Nel caso in cui lo statuto di una s.r.l., dopo la previsione dell'alternativa tra nomina del collegio sindacale o del revisore per decisione dei soci (controllo facoltativo), stabilisca espressamente che la nomina del "collegio sindacale" sia obbligatoria al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2477 c.c., tale previsione allora ripercorre il dettato normativo distinguendo tra controllo facoltativo e controllo obbligatorio, ma per il caso di nomina obbligatoria prevede che si debba nominare il "collegio sindacale", in deroga al 2477, comma 2, c.c. che pone l’alternativa tra organo di controllo e revisore. Va dunque affermata la prevalenza della fonte pattizia statutaria con previsione di un organo di controllo collegiale, "collegio sindacale" e non "sindaco unico", tantomeno singolo "revisore".

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Sulla revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
La funzione della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. consiste nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore...

La funzione della revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. consiste nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3, c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui invocata.

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