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Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2017, n. 1157/2017

Elementi costitutivi dell’abuso di maggioranza e ruolo dell’interesse sociale nelle decisioni dei soci di s.r.l.

Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2017, n. 1157/2017
Elementi costitutivi dell’abuso di maggioranza e ruolo dell’interesse sociale nelle decisioni dei soci di s.r.l.

L’abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza, fondato sulla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di società (art. 1375 c.c.), è integrato quando il voto determina l’adozione di una delibera che lede gli interessi sociali degli altri soci. L’interesse della società assume nella fattispecie un ruolo negativo, perché la sua realizzazione per il tramite della delibera, pur dannosa per il socio di minoranza, funge da scriminante ed esclude l’offensività; la lesione è quindi abusiva soltanto se ingiustificata o arbitraria, cioè priva di giustificazione nella realizzazione dell’interesse sociale, anche in concorso con un interesse extrasociale del socio di maggioranza.

Il vantaggio personale del socio di maggioranza è estraneo agli elementi essenziali dell’abuso e rileva soltanto sul piano probatorio, in particolare quanto all’elemento soggettivo e ai motivi del voto; rientra quindi nella fattispecie anche la delibera puramente emulativa, assunta soltanto a danno del socio di minoranza. Per converso, in assenza di danno per gli altri soci, la delibera con cui il socio di maggioranza realizza un proprio vantaggio nell’indifferenza per l’interesse sociale è priva di carattere abusivo; se essa arreca danno alla società, ricorre la fattispecie del conflitto di interessi tipizzata dall’art. 2373, comma 1, c.c.

Sul piano soggettivo, la fraudolenza richiesta per l’abuso di maggioranza consiste nella consapevolezza di ledere gli interessi sociali degli altri soci e di non perseguire l’interesse sociale, senza necessità di artifici o raggiri, e l’ignoranza delle conseguenze lesive della delibera rileva solo se incolpevole. Il voto del socio di maggioranza è dunque abusivo quando determina consapevolmente l’adozione di una deliberazione lesiva degli interessi sociali degli altri soci, nell’indifferenza per l’interesse della società.

È legittima, e sottratta alla censura di abuso di maggioranza, la delibera di aumento di capitale [riservato ai soci, al valore nominale e da liberarsi in denaro] adottata per procurare alla società i mezzi necessari a reperire una nuova sede operativa, quando sussista il rischio concreto che la società perda la disponibilità della sede attuale [per effetto del giudizio di divisione promosso dal socio di minoranza comproprietario dell’immobile]. Rientra nella discrezionalità della maggioranza la scelta tra soluzioni alternative, come il finanziamento da parte dei soci o l’indebitamento della società, sicché la loro mancata adozione è irrilevante ai fini della valutazione di abusività.

Nella s.r.l. la previsione di un sovrapprezzo nell’aumento di capitale è meramente eventuale, e quindi facoltativa (art. 2481-bis, comma 2, c.c.); nell’aumento riservato ai soci essa non è obbligatoria neppure nella s.p.a. (art. 2441, comma 6, c.c.). L’esistenza di un patrimonio sociale di valore superiore al capitale nominale è la condizione perché il sovrapprezzo possa essere previsto, e da sola non lo rende obbligatorio né rende illegittima la sua omissione. Il socio che impugna la delibera per l’omessa previsione del sovrapprezzo deve allegare e provare il patrimonio netto della società al momento dell’aumento, la misura del sovrapprezzo congruo e il danno subìto.

L’art. 2373, comma 1, c.c. si applica anche alla s.r.l., in ragione della sua natura di società di capitali dotata di personalità giuridica distinta dai soci, dell’imputazione alla società della decisione assunta dai soci e dell’esigenza di tutelare l’integrità del patrimonio sociale da condotte predatorie di alcuni soci. Il socio amministratore che vota sul compenso dell’organo amministrativo si trova in conflitto di interessi, e ai fini dell’annullamento della delibera è determinante il danno potenziale per la società, nella forma della sproporzione tra il valore della prestazione dell’amministratore e il compenso deliberato, che l’attore ha l’onere di allegare entro i termini processuali.

L’indennità attribuita agli amministratori è una somma che, senza corrispondere al valore della prestazione resa alla società, li ristora del tempo impiegato nella gestione sociale, mentre il compenso è una vera e propria retribuzione volta a remunerare esaustivamente quella prestazione. È illegittima, per violazione dello statuto, la delibera che qualifica come indennità in misura fissa un’attribuzione avente natura retributiva [determinata in ragione delle prestazioni lavorative dei soci amministratori], quando lo statuto consente di attribuire agli amministratori soltanto un’indennità annuale in misura fissa o un compenso proporzionale agli utili netti.

Data Sentenza: 30/01/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Angelo Mambriani
Registro: RG 57958 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/04/2022
Massima a cura di: Guido Bortoluzzi
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