In ipotesi di accertamento fiscale basato sulla presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili in una società di capitali a ristretta base sociale, il socio non può per ciò solo far valere un danno diretto nei confronti degli amministratori, che non abbiano impugnato l’accertamento, potendo lui stesso procedere a tale impugnazione. L’inerzia del socio, a vantaggio del quale non vale ora il semplice riferimento alla pretesa mancata conoscenza dei fatti societari ovvero alla mancata distribuzione di utili, fa ritenere, a tacer d’altro, interrotto il nesso causale fra la pretesa condotta dei convenuti, sia essa omissiva che commissiva, ed il preteso danno sofferto dallo stesso.