L’eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali.
L’azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi tra i medesimi un’ipotesi di obbligazione solidale passiva in cui non sorge un rapporto unico e inscindibile tra i debitori.