Deve ritenersi ammissibile l’azione del creditore proposta nei confronti dell’amministratore di s.r.l., dovendosi ritenere gli atti diminutivi della garanzia patrimoniale generica realizzati in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa degli amministratori, quali casi di responsabilità per lesione aquiliana di diritto di credito.Presupposti necessari e sufficienti dell’azione di responsabilità dell’amministratore proposta dal singolo creditore sono: il pregiudizio patrimoniale per il creditore; la sussistenza di una condotta illegittima da parte degli amministratori; il nesso di causalità tra la condotta illegittima e il pregiudizio; la descrizione, fin dall’atto introduttivo del giudizio, dei fatti integranti l’illegittimità della condotta (nella specie il Tribunale ha contestato la mancata dimostrazione da parte dell’amministratore convenuto dell’utilizzo delle somme del capitale sociale e delle risorse patrimoniali rivenienti da un aumento di capitale di 90.000 euro).
Il mancato deposito del bilancio sociale, pur non essendo condizione sufficiente a far emergere la responsabilità diretta dell’amministratore per danno “immediato e diretto” nei confronti dei creditori sociali, lo diventa quando è funzionale a rendere più difficoltose le iniziative esecutive o quando è finalizzato a celare delle perdite.