La struttura del diritto azionato dal socio amministratore di una società in nome collettivo contro l’altro socio amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c. (da riqualificarsi in realtà, attesa l’evidente inapplicabilità di tale norma alle società personali, ai sensi della clausola aquiliana generale dell’art. 2043 c.c.) onera il socio attore a dare la piena prova di tutti i relativi elementi costitutivi.